Progressioni verticali Clausole campione

Progressioni verticali. Ai sensi dell’art.4, comma 1, del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, possono essere avviate procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, per consentire la massima valorizzazione della professionalità del personale dipendente. Ai sensi e agli effetti dell’art.4, comma 2, del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, ove l’Ente non versi nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni, si può procedere alla copertura dei posti vacanti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno dello stesso Ente. L’individuazione dei posti da ricoprire con le progressioni verticali è effettuata con deliberazione della Giunta comunale, con riferimento a concrete esigenze organizzative in relazione ai servizi che si intende fornire ed alle modalità di gestione degli stessi. Dell’individuazione anzidetta è tenuto conto nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale di cui all’art.39 della Legge n. 449/1997.
Progressioni verticali. (LERP = 3) R16 Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti) T 3 R55 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice A 3 01.89 Monitoraggio procedimenti penali relativi al personale del Ministero (LERP = 3) R88 Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare D 3 R89 Errata valutazione del giudizio prognostico sotteso alla sospensione cautelarefacoltativa D 3
Progressioni verticali. La normativa relativa alle progressioni verticali è disciplinata nel regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi; essa sarà oggetto di verifica tra le parti.
Progressioni verticali. 1. Secondo quanto previsto dall’art. 53 del CCPL FEM, le progressioni verticali “.. sono attuate sulla base di idonee valutazioni nell’ambito di criteri e procedure trasparenti secondo le regole demandate alle singole Fondazioni..”. In particolare “.. le progressioni del personale non procedono in maniera automatica e devono tenere in considerazione le esigenze organizzative, le competenze nonché la professionalità e la reputazione scientifica individuale.”
Progressioni verticali. La gestione degli esami per le progressioni verticali è una porposta progettuale opzionale che prevede il completo riutilizzo dell’infrastruttura logistica e tecnologica e delle soluzioni applicative utilizzate nella modalità d’esame per il concorso CPI e per il concorso dirigenti; il primo prevede test completamente automatizzati a risposta multipla, il secondo prove con elaborato in uno qualsiasi degli scenari di cui al punto precedente. Da ciò ne consegue che, in tale proposta progettuale, saranno previste prove d’esame esclusivamente per i bandi per i quali è prevista la modalità d’esame a risposta multipla e quindi solo per i candidati ammessi alle categorie B (Esecutori) e C (Istruttori) relativa a 599 candidati distribuiti su cinque sessioni giornaliere distinte, non lontano dalla somministrazione delle prove scritte per i CPI e quelli per i candidati ammessi alla categoria D, relativa cioè a 617 candidati complessivamente, non lontano dalla somministrazione delle prove scritte del concorso dei Dirigenti. Sono contemplate inoltre l’insieme delle attività necessarie ad effettuare la migrazione delle informazioni anagrafiche presenti nel sistema della domanda per le progressioni verticali sul sistema di accoglienza al fine di gestire, in piena compatibilità, l’accreditamento dei candidati alle prove d’esame. Le tecnologie utilizzate per la gestione delle due tipologie di prove sono completamente differenti, le prove scritte in modalità “digitale”, richiedendo una fase preliminare di configurazione delle postazioni d’esame e dell’infrastruttura server, non potranno essere svolte in continuità alle prove “a risposta multipla” previste per i candidati delle categorie B e C. Atteso che la piattaforma in riuso dal concorso per i CPI non consente la gestione di banche dati differenti nell’ambito della stessa sessione e che le postazioni d’esame, per la specifica sessione, devono utilizzare gli stesssi criteri di composizione del questionario (stesso numero di domande, stesso numero di materie di esame, stesso numero di domande per materia, stessa banca dati delle domande), il cambiamento delle configurazioni sulle postazioni per la somministrazione di nuove tipologie di questionario e nuova banca dati delle domande, richiede attività di riconfigurazione sulle postazioni d’esame incompatibili con la somministrazione di due sessioni d’esame su bandi differenti nell’ambito della stessa giornata. L’attivazione della soluzione progettuale opzionale è vincolata a...
Progressioni verticali. Tribunale di Bari: 16 giugno 2010
Progressioni verticali. 1. Le progressioni verticali, che ricomprendono al loro interno le fattispecie di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali del 22 gennaio 2004, saranno regolate da un apposito provvedimento avente ad oggetto altresì la disciplina dei requisiti di accesso dall’esterno nonché le modalità di assunzione delle figure di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Progressioni verticali. 4. incentivazione di produttività: piani di lavoro e piani speciali. L’applicazione annuale di quanto sopra descritto si riassume nelle seguenti fasi:  definizione dei piani di lavoro derivanti dagli strumenti di programmazione adottati dall’Ente (PEG, PORO) da approntare entro il 15 dicembre dell’anno in corso ed elaborazione degli stessi, per lo specifico settore di appartenenza, entro il 31 Dicembre da parte del Responsabile di Servizio;  rilevazione delle necessità di miglioramento segnalate dalle strutture e dei fabbisogni formativi;  individuazione delle priorità di intervento;  rilevazione di eventuali nuovi profili professionali;  definizione del piano occupazionale con l’indicazione delle quantità di posti da coprire, delle quantità di posti da riservare alle selezioni pubbliche e la conseguente percentualizzazione per il personale di ruolo;  verifica delle richieste di mobilità verso posti vacanti;  individuazione delle risorse da destinare al fondo per lo sviluppo delle risorse umane;  definizione del processo di qualificazione del personale;  individuazione dei soggetti interessati;  individuazione dei periodi formativi, di aggiornamento o di addestramento strettamente legati alla nuova attività da svolgere;  revisione delle posizioni organizzative;  revisione delle dotazioni organiche di articolazione;  progetti di produttività.
Progressioni verticali. (Art. 22 c. 15 D.Lgs. 75/2017, fino al 2022) Requisiti di accesso personalizzati INNOVAZIONE (R) Attuazione nuova regolamentazione in materia (Del.GC 432/2020); PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; Applicazione della misura 100% PROSECUZIO NE delle misure realizzate PROSECUZI ONE delle misure realizzate, qualora la normativa nazionale estendesse la previsione dell'istituto anche a questa annualità
Progressioni verticali. Si dà atto che sono state effettuale le selezioni interne del personale dipendente per il passaggio dalla categoria B (addetto all’assistenza agli anziani) alla categoria Bs (Operatore Socio Sanitario) per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella categoria B ed in possesso del titolo di OSS, nel rispetto dell’art. 15, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, e come risulta dal precedente verbale n. 3/2007. L’inquadramento nel livello economico B Super ha avuto decorrenza dal 01.02.2008. Si dà atto, altresì, che analoga procedura sarà applicata durante il periodo di vigenza del presente CCIA per il personale in servizio che conseguirà il titolo di OSS. Per quanto riguarda il passaggio dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore si rinvia a quanto previsto dagli artt. 15/16 e 17 del CCNL 7/4/99 e successive modifiche ed integrazioni.