Retribuzione tabellare Clausole campione

Retribuzione tabellare. 1. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 39, sono correlati i livelli retributivi delle tabelle del presente articolo.
Retribuzione tabellare. La locuzione “retribuzione conglobata” di cui all’art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 è sostituita in ogni parte del CCNL dalla locuzione “retribuzione tabellare”. Le parti si danno atto che con tale sostituzione nulla hanno inteso modificare della disciplina relativa all’istituto in esame.
Retribuzione tabellare. I valori dell'Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ricompresi, nella retribuzione lorda tabellare di seguito indicata. H 3.005,00 3.005,00 G 2.505,00 2.505,00 F 1.905,00 1.905,00 E3 1.505,00 1.505,00 E2 1.455,00 1.455,00 E1 1.405,00 1.405,00 D3 1.355,00 1.355,00 D2 1.325,00 1.325,00 D1 1.285,00 1.285,00 C 1.285,00 1.285,00 B 1.185,00 1.185,00 A 1.105,00 1.105,00 Le voci retributive che ai sensi del CCNL AIOP RSA saranno mantenute a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali, al momento della prima applicazione del suddetto CCNL, sono esclusivamente le voci fisse. Le voci retributive e la struttura della retribuzione sono quelle di cui al CCNL AIOP RSA. Per il personale già in forza presso le strutture associate alla data di prima applicazione del CCNL AIOP RSA le eventuali eccedenze economiche percepite ai sensi del CCNL precedentemente applicato sono mantenute, nei termini di seguito specificati, a titolo di superminimo collettivo assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti. L’ammontare complessivo del superminimo collettivo, da dividere e corrispondere in 13 mensilità (12 mensilità più tredicesima), sarà pari alla differenza tra la maggiore RAL individualmente percepita in applicazione del CCNL precedentemente applicato alla data del 30 giugno 2012, avuto riguardo alla anzianità ed alle mansioni svolte al momento di applicazione del nuovo CCNL, e la RAL annua dovuta in applicazione del CCNL AIOP RSA. Per la quantificazione del superminimo collettivo si prenderanno a riferimento esclusivamente le seguenti voci retributive, ove corrisposte: CCNL precedentemente applicato - retribuzione come da posizione economica - retribuzione individuale di anzianità ad personam - indennità specifiche di cui agli art. 63 e 64 del CCNL AIOP - tredicesima mensilità - retribuzione come da posizione economica/tabellare - indennità di posizione - tredicesima mensilità 10 Inserito nell’Accordo integrativo dell’11/6/2012. Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del calcolo del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Resta inteso che i lavoratori continueranno a percepire gli eventuali superminimi individualmente riconosciuti. In caso di preesistenti superminimi individuali assorbibili l’assorbimento degli stessi avverrà previo completo e totale assorbimento del superminimo collettivo di cui al presente accordo.
Retribuzione tabellare. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Retribuzione tabellare. Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2015-2018 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle: Livelli Retribuzione CCNL 2010/2012 Retribuzione CCNL 2015-2018 Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi: Per quanto riguarda il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 agosto 2015, a tutto il personale in servizio al 1 settembre e assunto prima del 31 agosto 2015, oltre agli incrementi di anzianità di cui all'accordo del 10 gennaio 2014 e riportati nella tabella all'Art. 20 che segue, viene erogato a titolo di "una tantum" l'importo sotto riportato per il rispettivo livello retributivo di appartenenza e riproporzionato sull'orario di lavoro per i lavoratori assunti a part-time. Livello I – Livello II – Livello III € 55,00 Livello IV – Livello V – Livello VI – Livello VII € 65,00 Livello VIIIA – Livello VIIIIB € 75,00
Retribuzione tabellare. Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2022-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle: Livelli Base 31/12/2018 Dall’1/9/2022 Dall’1/9/2023 Totale incremento Base 01/09/2023 1 1.312,06 34,88 34,88 69,76 1.381,82 2 1.363,46 36,25 36,25 72,50 1.435,96 3 1.365,44 36,30 36,30 72,60 1.438,04 4 1.409,12 37,46 37,46 74,93 1.484,05 5 1.485,86 39,50 39,50 79,01 1.564,87 6 1.504,55 40,00 40,00 80,00 1.584,55 7 1.652,99 43,95 43,95 87,89 1.740,88 8 1.690,38 44,94 44,94 89,88 1.780,26
Retribuzione tabellare. Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2015-2018 sono quelle risul- tanti dalle seguenti tabelle: Livelli Retribuzione Retribuzione CCNL 2010- 2012 CCNL 2015-2018 dal 01/09/2012 dal 01/09/2015 dal 01/09/2016 dal 01/09/2017 dal 01/09/2018 I € 1.122,83 € 1.131,15 € 1.147,79 € 1.164,43 € 1.181,07 II € 1.149,62 € 1.158,14 € 1.175,17 € 1.192,21 € 1.209,25 III € 1.205,14 € 1.214,07 € 1.231,93 € 1.249,79 € 1.267,65 IV € 1.266,22 € 1.275,60 € 1.294,37 € 1.313,13 € 1.331,89 V € 1.349,64 € 1.359,64 € 1.379,64 € 1.399,64 € 1.419,64 VI € 1.349,64 € 1.359,64 € 1.379,64 € 1.399,64 € 1.419,64 VII € 1.370,30 € 1.380,45 € 1.400,76 € 1.421,07 € 1.441,37 VIII A € 1.436,38 € 1.447,02 € 1.468,31 € 1.489,59 € 1.510,88 VIII B € 1.514,68 € 1.525,90 € 1.548,35 € 1.570,79 € 1.593,24 Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi: Livelli Incrementi della retribuzione dal 01/09/2015 dal 01/09/2016 dal 01/09/2017 dal 01/09/2018 Totale I € 8,32 € 16,64 € 16,64 € 16,64 € 58,24 II € 8,52 € 17,04 € 17,04 € 17,04 € 59,63 III € 8,93 € 17,86 € 17,86 € 17,86 € 62,51 IV € 9,38 € 18,76 € 18,76 € 18,76 € 65,67 V € 10,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 70,00 VI € 10,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 70,00 VII € 10,15 € 20,31 € 20,31 € 20,31 € 71,07 VIII A € 10,64 € 21,29 € 21,29 € 21,29 € 74,50 VIII B € 11,22 € 22,45 € 22,45 € 22,45 € 78,56
Retribuzione tabellare. I valori dell'Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ricompresi, nella retribuzione lorda tabellare di seguito indicata.
Retribuzione tabellare. Aree Fasce retributive Valori differenziali retribuzione tabellare Aree Fasce retributive Sviluppi economici per fasce retributive dal 01.01.03
Retribuzione tabellare. (1) Aree Fasce retributive Valori differenziali retribuzione tabellare (1) Aree Fasce retributive Le posizioni B4 e C5 sono istituite dalla data di sottoscrizione del presente contratto