Somministrazione di lavoro Clausole campione

Somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente. Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico. Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti. Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Somministrazione di lavoro. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
Somministrazione di lavoro. 1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Somministrazione di lavoro. 1. Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo indeterminato.
Somministrazione di lavoro. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 276 del 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Somministrazione di lavoro a) a tempo determinato Ai sensi della vigente normativa le imprese possono ricorrere a contratti di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti di somministrazione a tempo determinato di durata complessiva superiore a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate di cui alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per: • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015. Xxxxx i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo stipulati nel territorio di competenza...
Somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in attuazione delle norme di legge vigenti. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. ovvero, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione ed i motivi del ricorso allo stesso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione di lavoro. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 16, i lavoratori somministrati con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti. Le parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di inserimento e a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale, e del 12% previsto per la somministrazione. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno. Da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti. Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.
Somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell'Accordo interconfederale del 16 aprile 1998 e successivi rinnovi.
Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 30 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto salvo diversa disposizione del contratto aziendale. Fermo restando il limite previsto dall’art. 3.4 sul contingentamento del personale a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli somministrati a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti salvo diversa disposizione del contratto aziendale. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. L’attribuzione ai lavoratori somministrati di trattamenti economici correlati ai risultati conseguiti o collegati all’andamento economico dell’Ente, è rimessa agli accordi aziendali stipulati in materia di trattamenti incentivanti. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. È fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Somministrazione di lavoro. 1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: • per particolari punte di attività; • per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; • per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.