Riposi compensativi Clausole campione

Riposi compensativi. 1. I riposi compensativi conseguenti all’effettuazione del lavoro straordinario, in alternativa al compenso corrispondente, sono un diritto del dipendente, e le modalità di fruizione devono essere preventivamente concordate con il dirigente responsabile in relazione alle esigenze di servizio.
Riposi compensativi. Durante lo svolgimento del Tirocinio non sono previsti periodi di ferie; è tuttavia necessario prevedere un periodo di recupero delle energie psico-fisiche da parte del tirocinante. A tal fine il Tirocinante, previo accordo col Soggetto Ospitante, ha la possibilità di usufruire di 10 giorni di riposi compensativi assimilabili come finalità alle ferie. Tali giornate non saranno computate ai fini del calcolo delle assenze del tirocinante. Qualora l’azienda ospitante chiuda per ferie, il periodo di riposo sopra indicato dovrà coincidere con le giornate di chiusura dell’azienda.
Riposi compensativi. Il Datore, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, può stabilire che il lavoro straordinario, anche se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia recuperato da riposo compensativo entro le otto settimane lavorative successive all’evento in questione, secondo calendario programmato dall’Azienda, purchè il Lavoratore sia preventivamente informato del fatto che l’Azienda intende avvalersi del regime previsto al presente articolo. Il riposo compensativo non potrà essere sostitutivo di altri regimi più favorevoli applicati alla generalità dei lavoratori (quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con integrazione salariale ecc.). In caso di straordinario con riposo compensativo lo stesso, entro il limite di 2 ore giornaliere nei primi 5 giorni della settimana e di 5 ore il sabato e con il godimento dei riposi, perde a tutti gli effetti, anche legali, la qualificazione di “lavoro straordinario”, non concorrendo a formare i limiti legali e contrattuali previsti per il lavoro straordinario. In caso di straordinario con riposo compensativo saranno riconosciute al Lavoratore le seguenti maggiorazioni della Retribuzione Oraria Normale, in alternativa a quelle previste per lo straordinario senza riposo compensativo: RR.8% per le prestazioni di lavoro supplementare nel contratto a tempo pieno; SS. 10% per le prestazioni di lavoro straordinario dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori discontinui dalla 46° alla 53° ora settimanale; TT. 7% per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui oltre la 54° ora settimanale; UU.15% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
Riposi compensativi. Se nella stessa scuola due o più persone chiedono il recupero nello stesso giorno, il D.S.G.A. o il D.S. sollecita un accordo fra i richiedenti, in base alle priorità delle esigenze. Se i richiedenti non raggiungono un accordo, si procede ad un sorteggio.
Riposi compensativi numero dei riposi compensativi concessi nel periodo considerato Nella circolare allegata all’Accordo Nazionale Quadro sono state commentate le novità introdotte e dirette a consentire una utilizzazione funzionale degli istituti previsti al Titolo IX, dedicato alla disciplina del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.
Riposi compensativi. La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica aziendale in uso, ed essere autorizzate. L’azienda può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate qualora si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili.
Riposi compensativi. Al personale operaio ed ausiliario che effettua la settimana corta è riconosciuto il riposo compensativo anche nel caso in cui abbia lavorato soltanto per mezza giornata durante la settimana presa in considerazione. I riposi compensativi maturati dal personale di sorveglianza per effetto della maggiorazione dell’orario giornaliero di lavoro pari a 12 minuti prevista dell’accordo 21/6/96, sono inseriti in rotazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Riposi compensativi. Ai sensi dell’art. 54 del CCNL, il lavoro straordinario autorizzato, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio può essere cumulato e compensato da corrispondenti riposi. Essi potranno essere goduti con le seguenti modalità:
Riposi compensativi. (1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'articolo 122, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
Riposi compensativi. 1. I riposi compensativi conseguenti all’effettuazione del lavoro straordinario, in alternativa al compenso corrispon- dente, sono un diritto del dipendente, e le modalità di frui- zione devono essere preventivamente concordate con il diri- gente responsabile in relazione alle esigenze di servizio.