Common use of Prestazione lavorativa Clause in Contracts

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione

Prestazione lavorativa. I rapporti La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di telelavoro obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nelle aree professionali addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale da parte dell’interessato che tengano conto delle esigenze operative. Dal 1° gennaio 2013, eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro previsto per il personale delle aree professionali rese dal personale inquadrato nel 1° e 2° livello della categoria dei quadri direttivi saranno remunerate, in via sperimentale, con il compenso previsto per il lavoro straordinario; eventuali regolamentazioni già stabilite da contrattazione di diverso livello dovranno FEDERCASSE 96 essere adeguate alla presente disposizione, restando esclusa ogni possibilità di cumulo per il medesimo titolo. L’Azienda corrisponderà al lavoratore inquadrato nel 3° e 4° livello della categoria dei quadri direttivi un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Le Federazioni locali, ovvero le Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b) nel corso degli incontri periodici di cui all’art. 17, forniscono un’informativa, complessiva ed a consuntivo, sulle determinazioni in materia assunte dalle Aziende. Le predette erogazioni possono essere instaurati ex novo oppure trasformaticorrisposte a cadenza annuale, rispetto ai rapporti alla data prevista per l’erogazione del premio di risultato di cui all’art. 48. Per la partecipazione normale a riunioni fuori dell'orario di lavoro osservato nella sede di lavoro, per sé tuttavia retribuita, il consiglio di amministrazione delibera la corresponsione di un emolumento annuale nella misura minima di euro 1.394,43, a fronte di riunioni almeno mensili, e massima di euro 2.788,87, a fronte di riunioni almeno settimanali. Non va richiesta prestazione, salvo il ricorso di esigenze particolari, nei giorni festivi nonché nei giorni di sabato o lunedì laddove l’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, rispettivamente da lunedì a venerdì o da martedì a sabato. In caso di prestazione in uno di questi giorni, sarà concesso esonero dal servizio in altro giorno; non potendosi procedere a tal esonero, sarà pagata una quota corrispondente di retribuzione. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui alla tabella all. A. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, di sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di € 18,08 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro sostitutivo), al personale deve essere corrisposta una somma equivalente alla retribuzione giornaliera, a meno che non gli sia consentito di assentarsi dal lavoro in altro giorno feriale. Chiarimento a verbale Le Parti condividono che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto tutte le possibili misure organizzative dirette a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad esempio, quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. Per ricercare, a tal fine, idonee soluzioni, le Aziende esamineranno eventuali FEDERCASSE 97 proposte degli Organismi sindacali aziendali o locali e, comunque, forniranno annualmente, su richiesta di questi ultimi, la situazione relativa alle criticità eventualmente emerse in relazione alla piena fruibilità dell’autogestione per ricercare soluzioni in merito. Nel caso in cui oggettive difficoltà organizzative non consentano una concreta flessibilità temporale della prestazione lavorativa, il criterio di autogestione individuale, di cui al presente articolo, può essere inteso anche in termini compensativi corrispondenti a intere giornate o parti dovranno risultare delle stesse, la cui fruizione deve essere preventivamente comunicata all’azienda con 5 giorni preavviso. Dichiarazione a verbale Le Parti, nel rimarcare il carattere di sperimentalità attribuito alla modifica di cui al terzo comma, convengono, in sede di chiarimenti applicativi, che la data del 1° gennaio 2013 viene sostituita con quella del 1° marzo 2013 e che l’adeguamento delle eventuali regolamentazioni già stabilite da atto scritto costituente l’accordo contrattazione di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente diverso livello dovrà intervenire entro il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale31 marzo 2013.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Prestazione lavorativa. I rapporti La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di telelavoro possono obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 74 e 75. Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art. 12 l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia. La predetta erogazione può essere instaurati ex novo oppure trasformaticorrisposta a cadenza annuale, rispetto ai rapporti in essere svolti alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale o del premio variabile di risultato. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il telelavoratore nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in organico tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la struttura lavorativa prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di originedurata fino a 2 ore. In relazione a quanto precede, ovveronei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l’impresa. Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e l’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi. Chiarimenti A Verbale Le Parti, in caso di instaurazione ex novocoerenza con quanto previsto dal presente articolo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando sottolineano la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra - il rigido controllo della quale non è compatibile con le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo caratteristiche della categoria - anche quale fattore di inizio e/o trasformazione delle modalità responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro , in coerenza con le esigenze operative ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLorganizzative dell’impresa. Le parti potranno richiedere parere Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori/lavoratrici interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di conformità salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del contratto all’Ente Bilaterale2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione dell'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente all'Ente Bilaterale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Prestazione lavorativa. I rapporti La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di telelavoro obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate – ivi compresa la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui al seguente Chiarimento delle Parti – ad una prestazione corrispondente all’orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile “gestire” secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall’interessato all’azienda, la quale – valutatane la congruità – corrisponderà un’apposita erogazione. Per il 3° e 4° livello retributivo l’azienda valuta la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Le predette erogazioni possono essere instaurati ex novo oppure trasformaticorrisposte a cadenza annuale, rispetto ai rapporti in essere svolti alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il telelavoratore nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in organico tali occasioni l’azienda esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’all. n. 3. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso la struttura centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o senza vincolidal martedì al sabato), spetta il rispetto dei limiti compenso di legge cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto durata fino a 2 ore. In relazione a quanto esistente nella struttura lavorativaprecede, ivi compresi i rientri nei locali casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della stessapresente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l’azienda. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia Su richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie Parti stipulanti le XX.XX. e l’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi. CHIARIMENTO DELLE PARTI Le Parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del presente CCNLcompenso per lavoro straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilateralen. 2): - L. 2.150.000 (€ 1.110,38) per il 1° livello; - L. 2.250.000 (€ 1.162,03) per il 2° livello.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: - volontarietà delle parti; - possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; - pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; - definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; - garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione - esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione dell'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, mandato potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente all'Ente Bilaterale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Prestazione lavorativa. I rapporti La prestazione lavorativa agile deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 e non oltre le ore 18.30 e non può essere effettuata nelle giornate di telelavoro possono sabato, domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti. Al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con i colleghi, il dipendente, nell’arco della giornata di lavoro agile, deve garantire la sua contattabilità da parte dell'Ufficio (a mezzo e-mail, telefono, messaggi ecc.) in una fascia di contattabilità della durata di almeno 9 ore continuative nel periodo dalle ore 8.00 alle ore 17.00 La fascia di contabilità deve essere instaurati ex novo oppure trasformatispecificata nell'accordo individuale, rispetto ai rapporti anche in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativabase a quanto previsto dal successivo art. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa 10 sugli strumenti di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzionetelefonia mobile. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni Ai dipendenti che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario. Non sono configurabili permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, parimenti non è applicabile l’istituto della turnazione e l’erogazione della relativa indennità nonché delle indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità dei dipendenti dell’Amministrazione. L’eventuale malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che ne faccia richiesta o conferisca mandatorenda impossibile la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal/dalla dipendente sia al fine di dare soluzione al problema che di concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, potrà essere assistito dalla struttura territoriale ivi compreso, ove possibile, il rientro nella sede di una delle organizzazioni sindacali firmatarie lavoro. L’amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Responsabile di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere dipendente in qualsiasi momento, in particolare per situazioni di conformità del contratto all’Ente Bilateraleemergenza.

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Samples: www.comune.abbasanta.or.it

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati discipli- nati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire de- finire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime regi- me di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza sen- za vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi ana- loghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte par- te del singolo lavoratore; – Esplicitazione esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi compre- si i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro te- lelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia fac- cia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale territoria- le di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. C.C.N.L.. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale (Part Time)

Prestazione lavorativa. I rapporti Nella fase di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformatiemergenza sanitaria in corso, in cui sono possibili spostamenti dei cittadini, il dipendente, in applicazione della nota 13/06/2020 prot. 233282 del Direttore dell’Agenzia, che si allega, comunicherà al datore di lavoro il luogo/luoghi presso cui svolgerà l’attività lavorativa rispetto ai rapporti all’iniziale residenza/domicilio, ovviamente garantendo tutti i requisiti della sicurezza e riservatezza dei dati nonché il raggiungimento della sede lavorativa nei giorni di rientro programmati dal proprio responsabile. Sarà predisposto il consueto Piano ferie del personale, previsto dall’art. 28 del CCNL FC 2016-2018; la pianificazione dovrà prevedere avvicendamenti delle ferie del personale al fine di consentirne a tutti una fruizione organica che contemperi esigenze organizzative e personali in essere svolti nei locali fisici linea con la normativa vigente. È assicurata una maggiore turnazione del personale in occasione del godimento delle ferie da parte degli altri colleghi dell’Ufficio. La Direzione Regionale della struttura lavorativaToscana nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ha provveduto, fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria in atto, a dotare tutti gli uffici di dispositivi di protezione adeguati. Resta inteso Sono installati schermi protettivi in plexiglas; tutti gli uffici sono dotati di dispenser di gel igienizzante di cui alcuni più grandi posti in prossimità degli accessi dell’Utenza; vengono fornite quotidianamente mascherine ad ogni dipendente che si presenta in servizio. Sono stati implementati i servizi di pulizia e messi in atto accurati sistemi di monitoraggio. Sono stati acquistati termometri che consentono l’eventuale rilevazione della temperatura corporea e distribuiti in ogni sede. Restano operativi i protocolli anti contagio e gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali al fine di condividere le iniziative di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda l’uso dei guanti di protezione, viene recepito il telelavoratore disposto dell’Ordinanza del 16 giugno 2020 n. 67 della Regione Toscana che stabilisce che “nel territorio toscano per la prevenzione dal contagio da coronavirus si raccomanda una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti senza ricorrere, anche qualora raccomandato nelle ordinanze ad oggi emanate dal Presidente della Regione Toscana, all’utilizzo dei guanti monouso” L’uso dei guanti è stato infatti sconsigliato, gli stessi, pertanto, verranno utilizzati limitatamente e solo per specifiche operazioni (ad esempio, su richiesta eventuale, per attività in organico presso archivio o l’uso della fotocopiatrice). Sono operativi tavoli permanenti con i Direttori Provinciali i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e con i Referenti Provinciali per gli Approvvigionamenti e la struttura lavorativa Logistica con il compito di origine, ovvero, definire le modalità di attuazione delle prescrizioni normative e di adeguarle in caso di instaurazione ex novoaggiornamento dei criteri di contrasto al contagio da COVID 19, in attuazione degli accordi nazionali, regionali e locali sottoscritti. È istituito un canale di comunicazione permanente con il coordinatore dei medici competenti. Alla luce delle attuali disposizioni, la pulizia degli impianti di condizionamento sarà fatta ogni 15 giorni ai front-office, e mensilmente per le altre strutture. La Direzione Regionale si impegna a rappresentare alle deputate sedi centrali l’opportunità di prevedere un’adeguata valorizzazione dell’operato dei colleghi impegnati al front-office durante il periodo emergenziale nell’ambito della distribuzione delle indennità di front-office. • art. 7, comma 7, del CCNL FC 2016-2018 (contrattazione integrativa territoriale dei criteri di adeguamento presso l’unità lavorativa indicata nella lettera la sede di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle partiquanto definito a livello nazionale in relazione alle misure sulla salute e sicurezza sul lavoro); – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando • Accordo nazionale per la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da espletarsi “COVID-19”, siglato il 30 aprile 2020 con le OS firmatarie del CCNL a tale data; • Protocollo d’Intesa per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in regime ordine all’emergenza sanitaria da “COVID-19” siglato con USB PI il 3 maggio 2020; • Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di telelavorocontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, quali comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” • Direttiva del Ministro per la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti Pubblica Amministrazione n. 3/2020 contenente “Modalità di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento svolgimento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare nell’evolversi della situazione epidemiologica da atto scritto costituente l’accordo parte delle pubbliche amministrazioni”; • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di inizio e/o trasformazione delle modalità contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; • Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n.14915 con indicazioni operative relative alle attività del medico competente; • art. 263 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Disposizioni in materia di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione flessibilità del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità lavoro pubblico e di lavoro sono rispettivamente il datore agile) • Ordinanze della Regione Toscana in materia di emergenza sanitaria da COVID-19; • Direttive del Direttore dell’Agenzia e dell’Unità di crisi nazionale in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro ed inerenti il lavoratorecontrasto alla diffusione del COVID-19; • Note della Divisione Risorse prot. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandaton. 233285 del 13 giugno 2020 avente ad oggetto Art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, potrà essere assistito dalla struttura territoriale n. 34 – Indicazioni applicative e prot. n. 233282 del 13 giugno 2020 avente ad oggetto Lavoro agile e luogo di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLsvolgimento della prestazione lavorativa. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.Firenze, 6 luglio 2020 Parte pubblica XX.XX Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx (firmato) FP CGIL (firmato) Xxxxx Xxxxxx (firmato) CISL FP (firmato) Xxxxxxx Xxxxxxxxx (firmato) UIL PA (firmato) Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx (firmato) CONFSAL-UNSA (firmato) USB (firmato)

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Samples: Accordo Integrativo Sui Principi Di Indirizzo E Metodo Condivisi Dal Tavolo Regionale Permanente Per La Gestione Organizzativa Della Fase 2 Dell’emergenza Sanitaria Da “Covid 19” Costituito Il 13 Maggio 2020

Prestazione lavorativa. I rapporti La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di telelavoro possono obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 65 e 66. Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art. 10 l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia. La predetta erogazione può essere instaurati ex novo oppure trasformaticorrisposta a cadenza annuale, rispetto ai rapporti in essere svolti alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il telelavoratore nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in organico tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso la struttura centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o senza vincolidal martedì al sabato), spetta il rispetto dei limiti compenso di legge cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto durata fino a 2 ore. In relazione a quanto esistente nella struttura lavorativaprecede, ivi compresi i rientri nei locali casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della stessapresente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l’impresa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia Su richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilateralee l’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. C.C.N.L.. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale (Part Time)

Prestazione lavorativa. I rapporti La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di telelavoro possono obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 68 e 69. Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art. 10 l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia. La predetta erogazione può essere instaurati ex novo oppure trasformaticorrisposta a cadenza annuale, rispetto ai rapporti in essere svolti alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il telelavoratore nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in organico tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la struttura lavorativa prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di originedurata fino a 2 ore. In relazione a quanto precede, ovveronei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l’impresa. Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e l’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi. Chiarimenti A Verbale Le Parti, in caso di instaurazione ex novocoerenza con quanto previsto dal presente articolo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando sottolineano la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra - il rigido controllo della quale non è compatibile con le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo caratteristiche della categoria - anche quale fattore di inizio e/o trasformazione delle modalità responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro , in coerenza con le esigenze operative ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLorganizzative dell’impresa. Le parti potranno richiedere parere Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori/lavoratrici interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di conformità salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del contratto all’Ente Bilaterale2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativaStruttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità lavorativa produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativamiglioramento delle proprie condizioni lavorative; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione • esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativain azienda, ivi compresi i rientri nei locali della stessaaziendali, e la loro quantificazione; • applicazione del presente CCNL. Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o la trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilateraletelelavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005