La certificazione Clausole campione

La certificazione. 3. L’associato d’opera e la normativa antinfortunistica
La certificazione. Una seconda importante novità contenuta nella legge n. 30/03 e nel relativo decreto attuativo è l’attribuzione in capo agli enti bilaterali della funzione di “certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità contributiva”. Occorre precisare che l’istituto della certificazione assolve principalmente a due distinte funzioni: esatta qualificazione dei contratti di lavoro e consulenza e assistenza alle parti in relazione alla stipulazione del contratto ed alle modifiche successive. Questa procedura volontaria, posta in essere su richiesta scritta comune delle parti, ha l’obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, tenendo conto anche delle numerose peculiarità che caratterizzano le nuove tipologie contrattuali in materia di lavoro. Dunque anche presso gli enti bilaterali possono essere istituite le Commissioni di Certificazione oltre che presso le Direzioni provinciali del lavoro, Province, Università pubbliche e private (registrate presso uno speciale albo detenuto dal Ministero del lavoro) nonché presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Dalla lettura dell’articolo 81 del decreto n. 276 si rileva che la nuova funzione di certificazione e di assistenza effettiva alle parti contrattuali, riconosciuta agli enti bilaterali, possa essere assolta tanto nella fase iniziale, in sede di costituzione del rapporto di lavoro, che in un momento successivo e può riguardare qualsiasi aspetto (la qualificazione giuridica, il contenuto del programma negoziale, la disponibilità o meno dei diritti). Nell’ambito del medesimo impianto normativo, con l’articolo 77, comma 1, il legislatore stabilisce, inoltre, che le parti, ove intendano presentare l’istanza di avvio della nuova procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, possono rivolgersi unicamente alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Il che significa che il lavoratore che si rivolgerà all’ente bilaterale per essere “collocato” sul mercato, nel caso voglia certificare il proprio contratto dovrà necessariamente rivolgersi alle commissioni di certificazione istituite presso altre sedi, a meno che non decida di aderire all’associazione sindacale che ha contribuito a costituire quell’ente bilaterale; e quindi, è agevole dedurre che mentre l’attività di intermediazione può essere svolta nei confronti di qualsiasi soggetto, senza che il medesimo debba essere iscr...
La certificazione. Viene confermato che la certificazione dell’unione civile avverrà secondo le indicazioni del comma 9 art. 1 legge 76/2016, cioè con documento che contiene anche i dati anagrafici e la residenza dei testimoni, aspetto che rappresenta sicuramente un’anomalia nelle certificazioni ma che non poteva essere evitato essendo previsto nella legge. Lo stato civile variato dopo la costituzione dell’unione dovrà essere indicato come “unito/a civilmente”. dello stato civile e dell’anagrafe e opponibilità ai terzi Il nulla osta per lo straniero e la trascrizione dei matrimoni avvenuti all’estero L’art. 1 comma 19 della legge n. 76/2016 richiama l’art. 116 x.x. xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx: dovrà presentare un nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato. È facile prevedere che alcuni Stati rilasceranno senza alcuna difficoltà tale documento, addirittura anche di portata più estesa fino ad arrivare a consentire il matrimonio se questo fosse disciplinato dall’ordinamento straniero, mentre altri Stati non potranno mai rilasciare tale documento, dato che l’unione tra persone dello stesso sesso risulterebbe semplicemente non prevista, se non vietata o addirittura ipotesi di reato: in tal caso, l’ufficiale dello stato civile dovrebbe opporre rifiuto. Tuttavia, già il Consiglio di Stato si era espresso con una interpretazione favorevole che richiamava le nostre norme di ordine pubblico5, ma tale orientamento viene ripreso ed ampliato nella relazione illustrativa ai decreti legislativi «Più adeguata ad una piena e immediata garanzia dei diritti fondamentali del singolo appare invece considerare contrario all’ordine pubblico (art. 16 legge 218/1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere e di procedere comunque alla registrazione, essendosi in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti. Il richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli artt. 2 e 3 Cost., da un lato, e i vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornitane dalla Corte europea) inducono a propendere per questa seconda soluzione. Il presente schema contiene pertanto una disposizione ai sensi della quale “ai fini del nulla osta di cui all’art. 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti” (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo)». Q...
La certificazione. Il meccanismo della certificazione può essere attivato dalle parti del contratto, che chiedono a una commissione (scelta tra quelle previste e abilitate dalla legge: le Dtl, le commissioni sindacali, le università, la Fondazione dei consulenti del lavoro, eccetera) di verificare se sussistono oppure no gli elementi necessari per qualificare come genuino il rapporto di collaborazione (quindi, l’assenza di etero-organizzazione, e degli altri requisiti in grado di confermare l’autonomia del collaboratore)I I terzi interessati a rimuovere gli effetti del provvedimento (come gli ispettori di vigilanza, che potrebbero mirare a una diversa qualificazione del rapporto) non possono contestare la genuinità della forma contrattuale utilizzata, a meno che non intervenga una sentenza giudiziale che attesti l’erroneità del provvedimento, oppure la difformità tra il rapporto inizialmente certificato e quello concretamente svoltosi tra le parti. APICI ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI CIVILI E CITTADINI ANZIANI , «delegazione_di» con sede in «Indirizzo_delegazione», codice fiscale «Codice_fiscale_delagazione», in persona del legale rappresentante il/la Sig./Sig.ra «rappresentante_legale», di seguito denominata “Associazione”, da una parte «codice_fiscale_collaboratore», di seguito denominato/a “Collaboratore”, dall’altra parte congiuntamente definite “Parti” ● che l’Associazione è un’organizzazione senza finalità di lucro e persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale, nonché, in particolare, di tutela dei diritti delle persone disabili e/o anziane, favorendo e promuovendo l’attiva partecipazione degli stessi alla vita del paese; ● che L’Associazione, tramite i suoi aderenti, si propone il raggiungimento dei seguenti fini: ● difesa e miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati a causa di handicap fisici, psichici, sensoriali ed economici; ● rimozione o, almeno, parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscano o limitino le espressioni vitali dei cittadini svantaggiati; ● promozione e sviluppo della cultura della solidarietà, nonché di nuove forme di partecipazione ed integrazione sociale tra gli individui; ● elaborazione, promozione e diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali, con particolare riguardo ai fenomeni della marginalità e del disagio sociale; ● che, nell’ottica del raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione ha programma...
La certificazione. La certificazione è l’atto con cui il Comitato certificatore dichiara che un ristorante/ agriturismo/ punto degustazione è conforme al Disciplinare Gustum consentendo l’uso del logo, secondo quanto stabilito al punto 3.2. La certificazione ha validità illimitato, salvo revoca a seguito di audit periodico. Possono presentare domanda di adesione al Disciplinare i ristoranti, agriturismi e i punti vendita di prodotti tipici e/o tradizionali e/o locali che:
La certificazione il contratto 4) In ogni caso le parti concordano che, trascorsi 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del presente contratto, su richiesta anche orale di una di esse, valuteranno congiuntamente, in considerazione degli obiettivi complessivi del progetto concordato, la loro realizzazione fino a quel momento posta in essere. Ove quest’ultima non avesse raggiunto almeno il 50% degli obiettivi mediamente attesi per il periodo trascorso, la Committente si riserva di proporre al Collaboratore una modifica delle pattuizioni oggetto del presente contratto, anche in senso novativo e anche solo con riferimento alla durata del medesimo. Ove la realizzazione del progetto fino a quel momento posta in essere si fosse attestata, invece, al di sotto del 30% degli obiettivi mediamente attesi per il periodo trascorso, le parti concordano sulla sussistenza delle ipotesi che giustificano il recesso della Committente.
La certificazione. La certificazione di prodotto è un mezzo per dare evidenza e dare fiducia, a tutte le parti interessate, che il prodotto stesso soddisfi ai requisiti specificati in norme condivise e riconosciute. Il valore della certificazione è il grado di fiducia e di credito che si stabilisce mediante una dimostrazione imparziale e competente, effettuata da una terza parte, di soddisfacimento di requisiti specificati. L’applicazione di una generica certificazione di prodotto sottende l’identificazione: • del Prodotto per cui è rilasciata la certificazione; • di uno Schema di certificazione applicabile; • di una Norma rispetto a cui si giudica la conformità del prodotto.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.