Il contenzioso Clausole campione

Il contenzioso. La situazione del contenzioso, nell’anno 2018, registra un numero di giudizi pendenti (quindi instaurati anche in anni precedenti, a partire dal 2001, anno in cui si è avviata la rilevazione informatica dei contenziosi) pari a n. 9314, per un valore complessivo di euro 1.087.513.827. Dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2020 risultano definiti n. 313 contenziosi, di cui n. 157 in senso favorevole ad AGEA e n. 156 in senso sfavorevole. Il valore complessivo di tali giudizi è pari ad euro 50.797.924,68, di cui - per un valore di euro 15.156.293 - AGEA è risultata soccombente. Il dato è parziale perché l’Ente, nonostante specifiche richieste e solleciti istruttori, si è limitato a fornire i dati relativi alle controversie che riguardano l’Ufficio Monocratico, aventi per oggetto l’espletamento delle funzioni di Organismo pagatore nella gestione degli aiuti agricoli comunitari e nazionali. Malgrado richiesto, nessun dato né informazione sono stati trasmessi con riguardo al contenzioso di competenza diretta dell’Area Amministrazione (controversie in materia di contrattualistica, personale, adempimenti fiscali ecc.), e ciò fatta eccezione per l’indicazione di alcune cause, prive di qualsiasi indicazione in merito al valore ed alla connessa percentuale di soccombenza. Nei limiti sopra indicati, quindi, il quadro riassuntivo dei n. 313 contenziosi “ex Organismo pagatore”, definiti dal 2018 è riportato nella tabella seguente. Amministrativo I 00 00.000.000,00 00 0.000.000,35 Amministrativo II 1 86.041,57 (-) (-) Ordinario I 89 7.369.675,65 115 10.348.298,88 Ordinario II 8 1.135.904,30 1 586.153,27 Nella rilevazione del carico dei contenziosi, AGEA ha considerato favorevoli tutte le decisioni che non hanno comportato una condanna e, quindi, anche quelle che hanno statuito soltanto in rito. Secondo quanto riferito dall’Ente, in relazione a tali contenziosi, gravano sul bilancio AGEA solo gli oneri relativi alle spese legali ed agli interessi, mentre per la restante parte sul bilancio U.E. Non sono state fornite informazioni in merito agli eventuali effetti riflessi sul bilancio AGEA e/o sul bilancio dello Stato del pregiudizio connesso agli oneri gravanti sul bilancio U.E., come conseguenza della soccombenza del giudizio. Quindi, anche con riferimento al solo contenzioso “ex Organismi pagatori”, non è stato possibile analizzare e verificare la dinamica del contenzioso nel suo complesso, limitando la verifica agli oneri per spese legali e interessi. Limitatamente al 2018, ...
Il contenzioso. La società è parte in diversi contenziosi relativi a questioni amministrative, civili, tributarie e attinenti al diritto del lavoro. Sono stati pertanto costituiti appositi fondi, destinati a coprire tutte le passività significative per i casi in cui si ritenga sussistere la probabilità di un esito sfavorevole e sia stato possibile elaborare una stima ragionevole degli oneri derivanti dall’eventuale soccombenza. I contenziosi in materia civile e amministrativa che riguardano la società attengono principalmente alle attività di produzione, trasmissione al pubblico e messa a disposizione di programmi audiovisivi. La quasi totalità dei contenziosi civili ha ad oggetto richieste di risarcimento di danni, in larga parte connesse alla diffamazione e alla lesione di diritti della personalità, in particolare del diritto all’immagine e dei diritti di privacy nonché a violazioni di norme in materia di diritto di autore. In ambito amministrativo, invece, occorre distinguere principalmente tra due macro-aree: - da un lato, le controversie in materia di appalti, che traggono origine dalle procedure di appalto indette dalla società per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture e nelle quali, tuttavia, la domanda risarcitoria per equivalente viene formulata solo in via subordinata, poiché la domanda principale ha ad oggetto l’annullamento degli atti di gara e in alcuni casi il subentro nel contratto. - su altro versante, le controversie con emittenti private che rivendicano frequenze o negano di interferire con le trasmissioni della Rai effettuate attraverso gli impianti di Rai Way. Nei giudizi promossi dalla stessa Rai assumono invece particolare rilevanza quelli per l’annullamento di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza ad essa assegnati. Si devono segnalare, infine, le iniziative giurisdizionali intraprese dalla società in materia di canone (tanto con riferimento alle disposte riduzioni delle somme da riversare alla concessionaria, quanto con riguardo alle annuali determinazioni del relativo ammontare) e in relazione ai contributi e diritti amministrativi dovuti alle autorità di vigilanza.
Il contenzioso. I contenziosi in essere, a fronte dei quali risulta alimentato (al 31 dicembre 2017 per 17.966 mgl di euro) il pertinente fondo per rischi e vertenze, concernono essenzialmente richieste su contratti di appalto di opere, di servizi di gestione, danni non garantiti da assicurazioni ed espropriazioni eseguite nel corso dell’attività istituzionale di realizzazione di opere idrauliche. Per quanto concerne inoltre la consistenza del fondo per oneri del personale (al 31 dicembre 2017 pari a 6.205 mgl di euro) sussistono passività potenziali connesse a contenziosi sui livelli retributivi ed alla componente variabile della retribuzione.
Il contenzioso. Nel 2014, in linea con il processo di revisione organizzativa, la Compagnia ha rafforzato l’attenzione alla gestione della relazione con i dipendenti in modo strutturato, formale e trasparente, e al tempo stesso orientata al rispetto delle regole. Questo approccio ha fatto sì che i dipendenti che hanno acceso un contenzioso non rappresentino neanche l’1% del totale. In particolare, il numero di vertenze in materia di lavoro – considerando tutti i giudizi, sia quelli pendenti da anni precedenti che quelli iniziati nell’anno di riferimento – evidenzia che, tra i principali motivi alla base delle azioni legali promosse dai collaboratori, vi sono alcuni casi di impugnazione del licenziamento/reintegro nel posto di lavoro, il demansionamento, talune richieste di pagamento di pretese spettanze retributive non corrisposte o non corrisposte nella misura ritenuta adeguata, nonché le azioni intraprese dalla Compagnia a tutela di proprie ragioni di credito nei confronti del dipendente, derivanti in genere da danni causati da condotta illecita o da condanna del lavoratore al pagamento di spese di giudizio in cause di lavoro. In termini numerici si tratta complessivamente di 134 casi, di cui l’85% riferibile a cause pendenti dagli anni precedenti. I Clienti
Il contenzioso. La parte IV del codice è dedicata al contenzioso, operando una sintesi ricognitiva degli strumenti di tutela vigenti, contenziosi e precontenziosi, e riconoscendo formalmente la tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo relativo agli appalti pubblici. La prima novità da segnalare riguarda l’uniformazione della disciplina per tutte le tipologie di appalto, e quindi l’estensione dell’applicabilità dell’accordo bonario e dell’arbitrato finora previsti solo per i lavori pubblici. Peraltro, l’entrata in vigore dell’accordo bonario per i servizi e le forniture è posticipata di un anno.
Il contenzioso. Nella seguente tabella vengono riportati, sulla base di quanto comunicato dall’ENAC, i dati relativi al contenzioso del 2018. Contenzioso ENAC 2018 n. procedimenti pendenti terzi contro Ente n. procedimenti pendenti Ente contro terzi n. procedimenti con esito favorevole n. procedimenti con esito sfavorevole importi per condanna al pagamento in materia di rapporto di lavoro 13 1 5 355.086,62 in materia tributaria 2 1 1 1 30.000,00 in materia civile 19 2 2 3.564,45 in materia xxxx.xx 71 3 5 22.506,24 L’Ente specifica che i contenziosi sopra riportati riguardano solo quelli notificati o conclusi nel 2018. Gli importi contengono anche la condanna agli interessi legali/moratori e alle spese di lite. Non sono stati inclusi i ricorsi al giudice di pace e quelli straordinari al Capo dello Stato. Tra gli importi per condanna in materia di rapporto di lavoro si rinviene anche una conciliazione per euro 14.000.
Il contenzioso. La Fondazione ha fornito i dati analitici sui contenziosi in corso e su quelli conclusi. Il contenzioso che impegna finanziariamente in misura maggiore la Fondazione concerne i contributi assegnati dalla Regione siciliana nel 2010, in relazione ai quali la Fondazione è stata condannata in primo grado di giudizio alla restituzione dell’importo già liquidato, pari a 1.039.679 euro, con sentenza la cui esecutività è stata sospesa e nei confronti della quale l’Inda ha proposto impugnazione.22 Per la parte rimanente del contenzioso, a parte alcuni giudizi di importo limitato, si rileva che consistenti oneri potrebbero derivare, invece, dal contenzioso con un precedente amministratore della Fondazione, in relazione al quale pende sia una causa davanti al Tar dallo stesso promossa contro il provvedimento di revoca degli emolumenti corrisposti e per la mancata corresponsione di ulteriori emolumenti maturati e sia una causa di lavoro, in relazione alla quale la Fondazione ha presentato domanda riconvenzionale23. Per quanto concerne le spese legali, nel 2020 la Fondazione ha sostenuto, per 5 incarichi precedentemente affidati, la spesa complessiva di euro 11.979, oltre iva. Nello stesso anno non si sono avuti nuovi affidamenti di incarichi a professionisti, ad eccezione di quello relativo alla redazione di un parere sulla stabilizzazione del personale a tempo determinato.
Il contenzioso. Consistente è il contenzioso con i privati, soprattutto ex dipendenti. Vi sono, allo stato, cause per un valore di circa 400 mila euro, come riportato nella tabella seguente. a 71.606 causa in corso b 260.000 causa in xxxxx x 00.000 causa in corso Sono stati rilevati casi di vittoria giudiziaria della Fondazione per le quali si è rinunciato al recupero; per una causa vinta dalla Fondazione per 500 mila euro, solo nel 2017 è stata avviata la procedura di recupero, avendo segnalato il commissario straordinario l’inerzia degli organi della Fondazione che, per anni, non hanno dato vita ad alcuna azione22; peraltro, anche in questo, caso si è rinunciato a proseguire l’azione. Si impone la necessità, in caso di vittoria in giudizio, di attivare le procedure esecutive per il recupero dei crediti e delle spese legali. Al contrario, la Fondazione è stata assai sollecita nel rimborsare integralmente parcelle a favore di ex amministratori e dipendenti, nonostante le cautele richieste dalla giurisprudenza e segnalate agli amministratori dagli organi di controllo23. Non sono stati richiesti, in passato, preventivi ai legali che assistono l’istituto. Su sollecitazione degli organi di controllo, si è iniziato in tal senso; peraltro, la Fondazione ha dichiarato che, per il 2018, “non sono stati dati incarichi a nuovi avvocati”24. Permane il contenzioso giudiziario con la Regione siciliana sui fondi europei assegnati negli anni 2009-2011 e solo in parte versati. Di seguito, vengono indicati i crediti in contestazione.

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: