Commissioni di certificazione Clausole campione

Commissioni di certificazione. Le Parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di: - contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie; - rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti; CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato al pre- sente CCNL.
Commissioni di certificazione. Al fine provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nonché del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori sono costituite in seno all’Ente Bilaterale apposite Commissioni di certificazione. Le Commissioni di certificazione forniscono assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto di lavoro o di appalto e sia successivamente. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. L'attività delle Commissioni di certificazione può riguardare anche la sottoscrizione di accordi, individuali o collettivi, aventi ad oggetto rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 C.c.. Il funzionamento e la regolamentazione della Commissione di certificazione nazionale e di quelle territoriali avvengono secondo quanto previsto dall’apposito regolamento dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Commissioni di certificazione. (nota 19) Le parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di: - contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie; - rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti; La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schemo tipo di Regolamento allegato al presente XXXX.
Commissioni di certificazione. Al fine provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nonché del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori sono costituite in seno all’EPAR apposite Commissioni di Certificazione. Le Commissioni di Certificazione forniscono assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto di lavoro o di appalto sia, successivamente e provvedono alla certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro; gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. L'attività delle Commissioni di Certificazione può riguardare anche la sottoscrizione di accordi, individuali o collettivi, aventi ad oggetto rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ.; Il funzionamento e la regolamentazione della Commissione di Certificazione Nazionale e di quelle Territoriali, avviene secondo quanto previsto dal regolamento all’uopo predisposto dall’EPAR Nazionale.
Commissioni di certificazione. Art. 38 - Collegio arbitrale Le Parti convengono che la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione e del Collegio arbitrale saranno definite in sede di Commissione Paritetica da istituirsi entro il 31 luglio 2019
Commissioni di certificazione. Le parti convengono che all'Interno dell'Ente bilaterale nazionale di settore sia costituita la Commissione di certificazione abilitata, ai sensi del disposto dall'art. 76 del D.Lgs. 276/2003, ad effettuare l'attività di certificazione di:
Commissioni di certificazione. Art. 38 - Collegio arbitrale
Commissioni di certificazione. L’argomento viene trattato con protocollo a latere da parte di FIAIP, FISASCAT CISL e UILTUCS.
Commissioni di certificazione. Le parti convengono che all'interno dell'Ente Bilaterale siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, a svolgere l'attività di certificazione di: - contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie; - rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
Commissioni di certificazione. Le parti convengono che ai sensi dell'art. 76 Dlgs 276 del 2003, che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 50 del 2005 trasformata in D.L. 223 del 2006 riconvertito in Legge n° 248 del 2006 sono costituite le Commissioni di Certificazione, organi questi abilitati alla certificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, esse sono costituite presso: • Ministero del Lavoro; • Direzioni Provinciali del Lavoro; • Enti Bilaterali costituiti in ambiti territoriali; • Le Università pubbliche e private; • I Consulenti del Lavoro. La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo che dovrà essere approvato dalle parti.