LAVORO A PROGETTO Clausole campione

LAVORO A PROGETTO. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LAVORO A PROGETTO. Descrizione
LAVORO A PROGETTO. Questa tipologia di rapporto di lavoro è stata introdotta con lo scopo di limitare l’abuso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Xx.Xx.Xx.). Dovranno essere ricondotti a questa tipologia i rapporti di lavoro in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro, gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato. E’ previsto un periodo transitorio di un anno per le xx.xx.xx. vigenti. La contrattazione collettiva può prevedere periodi transitori superiori all’anno. Il lavoro a progetto è la forma contrattuale destinata a sostituire tutte le attuali collaborazioni coordinate e continuative. I nuovi provvedimenti di legge prevedono che le collaborazioni coordinate e continuative debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici. I progetti sono gestiti dal collaboratore autonomamente, ovviamente nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione aziendale. La delimitazione dell’oggetto del contratto rappresenta la grande novità rispetto alle vecchie collaborazioni. Ora ci deve essere uno scopo ben definito, il progetto. Da notare come il legislatore affermi il carattere “autonomo” della collaborazione. Ciò per contrastare la diffusione dei rapporti di lavori che, seppur nominalmente collaborazioni, nei fatti avevano tutte le caratteristiche del lavoro subordinato. La normativa sul lavoro a progetto non si applica ai lavori occasionali e a quelli intellettuali. Secondo il legislatore sono intesi come occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni e se il compenso è inferiore ai 5.000 Euro. Per entrambe le condizioni il limite è quello dell’anno solare. Nel caso del superamento di una delle due condizioni, il rapporto perde la qualifica di occasionale. Le professioni intellettuali escluse dal lavoro a progetto, sono quelle che richiedono l’iscrizione in appositi Albi professionali. Sono, inoltre, esclusi tutti i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolti in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Inoltre sono escluse le collaborazioni svolte dai componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni e i soggetti titolari di pensione di vecchiaia. Come le xx.xx.xx anche il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere a...
LAVORO A PROGETTO. Le novità introdotte dalla riforma, applicabili ai contratti stipulati dalla data del 18 luglio 2012 circoscrivono in maniera ben definita le condizioni necessarie per ricorrere a questa tipologia di lavoro, in mancanza delle quali lo stesso viene considerato, ex tunc, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Legge 92/12 ridisegna la fattispecie contrattuale con tre interventi principali, riguardanti: • Specificità del progetto (contenuto e risultato – art. 1 x. 00 xxxx. x, x): − il progetto dovrà essere determinato e specificato dal committente e gestito in autonomia dal collaboratore, esso dovrà essere funzionale al raggiungimento di un risultato finale che non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente − il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai CCNL − viene eliminato ogni riferimento al programma od alle fasi di esso • Definizione del compenso (art. 1 c. 23 lett. c): − il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi percepiti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo − il compenso non può comunque essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi nazionali, o per deroga a livello decentrato; in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può scendere sotto il livello fissato dalle retribuzioni minime applicabili per mansioni analoghe svolte da lavoratori dipendenti • Possibilità di recesso (art. 1 c. 23 lett. e): − le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causail committente può, altresì, recedere anticipatamente per inidoneità professionale del collaboratore, ovvero perché insorgano situazioni oggettive tali da pregiudicare il raggiungimento del risultato finale − il collaboratore può recedere, prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui ciò sia disciplinato dal contratto individuale di lavoro
LAVORO A PROGETTO. Rapporto di lavoro parasubordinato, non qualificabile come subordinato né come autonomo, con il quale il collaboratore si impegna a compiere un progetto a favore del committente.
LAVORO A PROGETTO. Lavoro a progetto L'estinzione.
LAVORO A PROGETTO. (Art. 1, c. 23-25)
LAVORO A PROGETTO. La procedura è volontaria ed è stata introdotta ai fini di ridurre al massimo eventuali contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori in merito ai contratti summenzionati Il certificatore Modalità procedurali
LAVORO A PROGETTO. E’ definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa; OPERA UNICAMENTE PER I LIBERI PROFESSIONISTI DOTATI DI PARTITA IVA.-
LAVORO A PROGETTO. (art. 7, c. 2)