La trascrizione Clausole campione

La trascrizione. Il contratto vincola le parti ed ha effetto solo tra di esse; non ha effetto verso i terzi. Affinché il contratto stesso e, da ultimo, anche il contratto preliminare, nei modi ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 2645 bis del codice civile, siano efficaci anche nei confronti di detti terzi, essi devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (strumento di pubblicità che assicura la conoscibilità e l’opponibilità verso i terzi degli atti relativi al trasferimento di beni immobili) nei Registri Immobiliari del luogo in cui è situato il bene immobile venduto o promesso in vendita. Le scritture private aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, pur restando valide ed efficaci tra i sottoscrittori, non possono essere trascritte nei Registri Immobiliari, in quanto la legge richiede che gli atti di trasferimento di immobili per essere trascritti devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato; la scrittura privata autenticata è una scrittura privata le cui sottoscrizioni sono autenticate da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del Pubblico Ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento, ad opera dello stesso Pubblico Ufficiale, dell’identità della persona che sottoscrive la scrittura privata. In Italia, nella quasi totalità dei trasferimenti di immobili, il Pubblico Ufficiale autorizzato a redigere un atto pubblico o ad autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti su una scrittura privata è il Notaio, che, quale Pubblico Ufficiale, controlla la legalità degli atti da trascriversi e cioè la loro non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, e quale Libero Professionista, consiglia le parti sulla scelta degli istituti giuridici, più idonei e meno onerosi, da porre in essere per il raggiungimento dei loro obiettivi. Il Notaio, per la complessità ed esclusività delle funzioni a lui riservate, per la sua duplice natura di Pubblico Ufficiale e Libero professionista, per la sua imparzialità richiesta dalla legge, per la selezione durissima alla quale è sottoposto per essere nominato, per il continuo controllo che lo Stato esercita sulla sua attività, è un professionista tipico ed esclusivo della circol...
La trascrizione. 8. Il Notaio
La trascrizione. La trascrizione è regolata dal libro VI del codice civile e costituisce una particolare forma di pubblicità dichiarativa tesa ad assicurare la conoscibilità e la opponibilità ai terzi delle vicende traslative riguardanti i beni immobili ( ei beni mobili registrati art. 2683) attraverso un’articolato sistema organizzato su base personale. La funzione della trascrizione è quella di dirimere gli eventuali conflitti fra più aventi causa ( a titolo particolare)che abbiano acquistato da un comune dante causa con atto inter vivos diritti incompatibili. Attesi gli effetti che ne derivano, gli atti soggetti a trascrizione sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge.
La trascrizione. Dispone l'art. 66, l. inv., al n. 2 che «debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o di garanzia … concernenti i brevetti anzidetti». Mentre prima della riforma era soggetta a trascrizione solamente la li- cenza di brevetto di durata superiore a tre anni, l'attuale normativa non con- templa più tale limitazione. Dalla norma si evince chiaramente che la licenza di brevetto è soggetta a trascrizione indipendentemente dalla sua durata. Gli effetti della trascrizione sono regolati dall'art. 68, primo e secondo comma l. inv.: «Gli atti di cui al precedente art. 66, xxxxxx non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto». Il primo comma regola la opponibilità degli effetti del contratto nei con- fronti di acquirenti di diritti incompatibili con quello del licenziatario, quale ad esempio il cessionario del brevetto. Il secondo comma risolve espressamente il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, quali ad esempio due licenziatati esclu- sivi, accordando la prevalenza a chi ha trascritto per primo.
La trascrizione. Per quanto attiene la trascrizione, il comma 1 dell'articolo 23 stabilisce che i contratti di rent to buy “sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile”. L'articolo 2645-bis disciplina la trascrizione dei contratti preliminari, pertanto i contratti di rent to buy sono assimilati al contratto preliminare per quanto riguarda gli obblighi di trascrizione. Lo stesso articolo 2645-bis comma 1 rimanda all'articolo 2643 ai numeri 1, 2, 3, 4 per
La trascrizione. Quando il contratto di cessione comprenda beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto (artt. 2649 e 2687 il quale in merito ai beni mobili registrati richiama espressamente l’art. 2649). art. 2649 c.c. cessione dei beni ai creditori: deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (c.c.1977 e seguenti; disp.di att. al c.c. 225, 231). Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta. Tale trascrizione si inquadra fra le trascrizioni di vincoli di indisponibilità. Per effetto della cessione non si ha, infatti, né trasferimento di proprietà, né costituzione di diritti reali sui beni ceduti, bensì la costituzione di un vincolo d’indisponibilità per il debitore e l’acquisto in capo ai creditori, del potere di amministrare e liquidare i beni ceduti, onde soddisfarsi sul ricavato. Da ciò deriva la conseguenza giuridica che le trascrizioni dei singoli trasferimenti di proprietà andranno prese direttamente contro il debitore cedente, che risulta titolare dei beni; egli è il dominus negotii, ed i creditori sono equiparabili ai mandatari che agiscono in nome e per conto del primo.
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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO