Conflitto d’interessi Clausole campione

Conflitto d’interessi. II.4.1 L’Appaltatore adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi. II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa determinare un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio alla Stazione appaltante. Nel caso in cui si presenti un tale conflitto, l’Appaltatore adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. La Stazione appaltante si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato. II.4.3 L’Appaltatore dichiara di non aver concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato e d’impegnarsi a non concedere, perseguire, tentare di ottenere o accettare da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlato all’esecuzione del Contratto. II.4.4 In conformità con lo Statuto degli agenti permanenti dell’IUE, e in particolare con l’articolo 11, senza l’autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina il personale dell’IUE non può accettare alcun dono direttamente o indirettamente connesso con le proprie attività professionali. L’Appaltatore conferma di accettare questa disposizione e la conseguente risoluzione del Contratto in caso di non conformità. II.4.5 L’Appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Inoltre, l’Appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi ai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, compresi i subappaltatori.
Conflitto d’interessi. Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di: - identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti; - individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente; - realizzare una gestione finanziaria indipendente; - adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione. La distribuzione del prodotto “Key Man” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito ▇▇▇▇▇▇▇▇ e pertanto si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ appartiene al Gruppo societario Credito ▇▇▇▇▇▇▇▇ ed è controllata direttamente da Credito ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita. Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto. Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Conflitto d’interessi. Per il conflitto d’interessi si rimanda all’art. II.4 delle Disposizioni Generali.
Conflitto d’interessi. Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata "VITARIV" la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi e gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati: ▪ OICR armonizzati istituiti o gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. fino ad un massimo del 100% ; ▪ Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%. La Società si riserva altresì la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata "VITARIV" ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione separata VITARIV è AllianzBank Financial Advisors S.p.A società controllata da Allianz S.p.A. e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker soggetti del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla Gestione separata VITARIV. La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s'impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
Conflitto d’interessi. Abbiamo potuto constatare come il conflitto d’interessi nasca già nelle aule parlamentari, dove i legislatori sono, talvolta, i soggetti che versano in gravi situazioni d’ incompatibilità. La stessa Giunta per le elezioni, organo anacronistico in quanto composto essenzialmente da politici, contribuisce a mantenere inattuata qualsiasi normativa in materia. Per risolvere il conflitto d’interessi, che spesso pregiudica l’azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l’ambito di applicazione della disciplina estendendo l’ipotesi di conflitto oltre il mero interesse economico. Riteniamo, infatti, che debba qualificarsi come possibile conflitto di interessi l’interferenza tra un interesse pubblico e un altro interesse, pubblico o privato, che possa influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale, di una funzione pubblica, non solo quando questo possa portare un vantaggio economico a chi esercita la funzione pubblica e sia in condizione di un possibile conflitto di interessi, ma anche in assenza di un vantaggio immediatamente qualificabile come monetario. Intendiamo inoltre estendere l’applicazione della disciplina a incarichi non governativi, ossia a tutti quei soggetti che, pur non ricoprendo ruoli governativi, hanno potere e capacità di influenzare decisioni politiche o che riguardano la gestione della cosa pubblica, come ad esempio i sindaci delle grandi città o i dirigenti delle società partecipate dallo Stato.
Conflitto d’interessi. Credemvita è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di: - identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti; - individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente; - realizzare una gestione finanziaria indipendente; - adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati. Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione. La distribuzione del prodotto “Protezione Carta Ego” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, pertanto con riferimento alle garanzie prestate da Credemvita S.p.A., si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ appartiene allo stesso Gruppo societario Credito ▇▇▇▇▇▇▇▇ in considerazione del controllo diretto esercitato da Credito ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇.
Conflitto d’interessi. La società si è dotata di una politica per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.
Conflitto d’interessi. La Società si impegna a: - evitare, sia nell’offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo; - garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio. In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.
Conflitto d’interessi. L’operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo, si astiene dal porre in essere atti o comportamenti che determinino una situazione di oggettiva incompatibilità tra l’interesse privato dell’operatore stesso e quello della istituzione universitaria. Si considera privato anche l’interesse non specificamente o esclusivamente proprio dell’operatore bensì di un soggetto a quest’ultimo legato da un rapporto di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Presenta altresì carattere privato, ai sensi e per gli effetti del presente codice, l’interesse di cui è portatrice una persona fisica o giuridica con cui l’operatore intrattenga rapporti di carattere professionale ovvero l’interesse di una società commerciale di cui l’operatore sia socio. In particolare, è fatto divieto di partecipare a trattative o stipulare contratti, in nome e per conto dell’Università, aventi per controparte un socio in affari dell’operatore ovvero un soggetto al quale l’operatore stesso sia legato da uno dei rapporti di cui al secondo comma dell’art. 3 del presente codice. In tal caso, l’operatore chiederà di essere sostituito nello svolgimento delle attività suddette, dandone adeguata motivazione. L’operatore è altresì tenuto a dare tempestiva informazione della sopravvenienza di una causa di conflitto d’interessi, chiedendo parimenti di essere sostituito ed astenendosi nel frattempo dal compimento di qualsiasi atto incompatibile con la funzione che è chiamato ad esercitare.
Conflitto d’interessi. (1) Se il contratto è concluso da un rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato, di cui il terzo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, il rappresentato può annullare il contratto. Il diritto di annullamento è disciplinato dagli articoli 3.2.9 e 3.2.11 fino a 3.2.15. (2) Tuttavia, il rappresentato non può annullare il contratto (a) se ha acconsentito alla condotta del rappresentante in conflitto d’interessi o ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza; oppure (b) se il rappresentante ha reso noto il conflitto d’interessi al rappresentato e questi non si è opposto entro un termine ragionevole.