Certificazione dei contratti di lavoro Clausole campione

Certificazione dei contratti di lavoro. Art. 75.
Certificazione dei contratti di lavoro. Infine, una particolarità è quella prevista dall’art.2, c.3, che prevede espressamente la possibilità di certificare l’assenza dei requisiti di cui al comma 1, cioè l’esclusiva personalità, la continuità e la etero- organizzazione di cui sopra. Trattasi di una certificazione in cui è prevista la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Questa particolarità la distingue dalla certificazione “ordinaria” dove non è prevista la possibilità di assistenza. Le commissioni abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro sono quelle istituite presso:
Certificazione dei contratti di lavoro. Con riferimento alla prima categoria di contratti, vale a dire quella dei contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, i dubbi che possono sorgere riguardano l’estensione soggettiva dell’obbligo di certificazione: sono da sottoporre a certificazione tutti i contratti di lavoro “flessibili” dei lavoratori coinvolti ovvero soltanto quelli che riguardano quella sorta di “nocciolo duro” che costituisce il 30 percento del personale che deve avere un’esperienza minima triennale in questo tipo di lavorazioni (si veda l’art. 2, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 177/2011)? In effetti, la seconda opzione interpretativa “minimalista” sarebbe supportata dalla lettera della norma, la quale, laddove richiama gli obblighi di certificazione dei contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, utilizza il participio femminile «assunta», che sul piano grammaticale può essere letteralmente riferito solo alla «percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro». Ora, tralasciando valutazioni sulla coerenza grammaticale del raccordo tra il termine «assunta» e i sostantivi femminili presenti nella frase («percentuale» ovvero «forza lavoro»), il significato letterale resta comunque quello per il quale ci si riferisce solo ai rapporti di lavoro flessibili riguardanti i lavoratori considerati esperti ed affidabili (il 30 percento della forza lavoro, appunto), in virtù dell’esperienza lavorativa specifica che deve essere almeno triennale. Infatti, ciò che la norma sembra voler sottolineare come requisito essenziale è che almeno il 30 percento della forza lavoro sia costituito da lavoratori esperti, e che tale esperienza debba essere di durata almeno triennale nelle mansioni specifiche relative alle lavorazioni in luoghi confinati. A completamento di ciò, e comunque sempre in funzione della necessità di utilizzare lavori “esperti” nella percentuale minima prevista dalla legge, sembra, sul piano dell’interpretazione letterale, doversi declinare l’obbligo di certificazione dei contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato. Sul punto, ci si limita in questa sede a rilevare che probabilmente sarebbe stato più opportuno che il legislatore avesse previsto in ogni caso, per tutti i lavoratori, l’obbligo di certificazione dei contratti di lavoro “flessibili”; tuttavia, in via interpretativa, la presenza di tale obbligo, pur certamente auspicabile in considerazione dell’entità dei rischi presenti in questo t...
Certificazione dei contratti di lavoro. Capo II: Altre ipotesi di certificazione. – Titolo IX: Disposizioni transitorie e finali. – Indice analitico.
Certificazione dei contratti di lavoro. ISTANZA DI PARTE 30 gg 30 XXXXXXXX XXXXXXXXXX ISPETTORE DEL LAVORO 059/225955 vlippolis@lavoro. xxx.xx xxx.xxx.xxx. dalle 9 alle 13, mar.giov. dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15 VIGILANZA ORDINARIA 2 convocazione delle parti per l'audizione, audizione delle parti, accoglimento/preavviso di rigetto/rigetto istanza predisposta su modello ministeriale in bollo, bolli per i provvedimenti di certificazione, contratto da certificare, documentazione pertinente al contratto Convalida della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e/o delle dimissioni delle lavoratrici/lavoratori ISTANZA DI PARTE 30 gg 2 XXXXX XXXXXXXXXX FUNZIONARIO AMMINISTARTIVO O59/224955 xxxxxx@xxxxxx.xx x.xx xxx.xxx.xxx. dalle 9 alle 13, mar.giov. dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI convalida atto di risoluzione del rapporto lavorativo, atto di dimissioni con prova dell'avvenuta ricezione delle stesse da parte del datore di lavoro Tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ISTANZA DI PARTE 30 gg 20 GARZOME MARIANNA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 059/224955 mgarzone@lavoro. xxx.xx xxx.xxx.xxx. dalle 9 alle 13, mar.giov. dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15 RELAZIONI SINDACALI E CONFLITTI DI LAVORO entro 20gg eventuale adesione della controparte - Verbale conteggi delle richieste economiche fotocopia doc. di identità, autocertificazione CCIAA, delega con autentica e/o procura notarile per la regolare costituzione delle Parti MODULISTICA PRESENTE SUL SITO E CARTACEA Tentativo obbligatorio di conciliazione per licenziamento giustificato motivo oggettivo ISTANZA DI PARTE 20 gg 20 GARZOME MARIANNA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 059/224955 mgarzone@lavoro. xxx.xx xxx.xxx.xxx. dalle 9 alle 13, mar.giov. dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15 RELAZIONI SINDACALI E CONFLITTI DI LAVORO entro 7 gg dalla ricezione richiesta convocazione delle Parti - Verbale requisito dimensionale del datore di lavoro ex art. 18 L.300/70 MODULISTICA PRESENTE SUL SITO E CARTACEA Verifica contratti di solidarietà ISTANZA DI PARTE 30 gg 20 XXXXXXX XXXXXX ISPETTORE DEL LAVORO 059/224955 apollace@lavoro.g xx.xx xxx.xxx.xxx. dalle 9 alle 13, mar.giov. dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15 VIGILANZA ORDINARIA 1 valutazione dei requisiti accordo sindacale; scheda informativa contenente i dati strutturali dell'impresa; dettaglio orario ordinario e ridotto; elenco nominativo e dati personale interessato (Circolare n. 20/2004)
Certificazione dei contratti di lavoro. Le Parti riconoscono la necessità di garantire la corretta applicazione delle norme contrattuali stabilite da entrambi i livelli previsti dagli assetti contrattuali dell’artigianato, anche con riferimento ai rapporti individuali di lavoro. Con questa finalità, ai sensi e per le funzioni previste dalla normativa vigente, concordano di costituire presso l’EBAP Puglia una commissione che, agendo secondo il principio di terzietà, si occupi della certificazione dei contratti di lavoro. La commissione sarà composta esclusivamente da esponenti individuati dagli Ordini Professionali, dalle Università e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro operanti in Puglia. La concreta composizione delle commissione, la sua organizzazione territoriale e tutto ciò che riguarda le sue modalità di funzionamento sarà affidato ad apposita regolamentazione predisposta dall’EBAP Puglia di concerto con le Parti sociali.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.