Controparti Qualificate Clausole campione

Controparti Qualificate. Ai sensi dell’art. 30 della Direttiva 2014/65/UE, per controparte qualificata si intendono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell’Unione o il diritto nazionale di uno Stato membro, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della Direttiva 2014/65/UE.
Controparti Qualificate. Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di Clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di: ⮚ ricezione e trasmissione degli ordini, ⮚ esecuzione di ordini per conto dei Clienti ⮚ negoziazione in conto proprio; ⮚ i c.d. “servizi accessori” correlati ai precedenti. Ne consegue che per i servizi di Consulenza in materia di investimenti e Gestione di Portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei Clienti professionali. La Banca ha provveduto ad inserire nella categoria delle controparti qualificate, ai sensi dell’art. 2 del sopraccitato decreto legislativo di attuazione: le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 del TUB, le società di cui all’art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita la Banca d’Italia, nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione, le categorie precedenti di soggetti non appartenenti all’Unione Europea.
Controparti Qualificate. Sono controparti qualificate, quando ad essi siano prestati i servizi di ricezione e trasmissione di ordini; negoziazione in conto proprio; esecuzione ordini per conto dei Clienti, i seguenti clienti professionali: - le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario, le società di cui all’articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico: - le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziariderivati su merci; - le altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento della Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa; - le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea. La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca.
Controparti Qualificate. La Banca classifica come Controparti Qualificate, ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quando sono loro prestati i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione di ordini, i seguenti soggetti: una sottocategoria di Clienti Professionali, quali le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; le società di cui all’art. 18 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica; le fondazioni bancarie; i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici; le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; gli altri soggetti privati individuati dalla Consob sentita la Banca d’Italia; le categorie corrispondenti a quelle dei soggetti sopraindicati di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Nei confronti delle Controparti Qualificate la Banca non è tenuta a osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti Professionali; in particolare, non è tenuta a osservare le regole generali di condotta previste nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui gli obblighi di best execution, le norme relative alla valutazione dell’adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e le regole sulla gestione degli ordini.
Controparti Qualificate sono soggetti individuati dalla legge ( banche, intermediari finanziari, ecc…) in possesso di un elevata esperienza e competenza nel settore finanziario. Nei loro confronti si disapplica quasi per intero la disciplina dei doveri dell’intermediario, fatta eccezione per le norme in tema di conflitto di interessi Tutti i contratti relativi ai servizi d’investimento devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (che può essere fatta valere solo dal cliente). Gli strumenti finanziari ed il denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto da quello dell’intermediario e degli altri clienti; sullo stesso non possono quindi agire i creditori dell’intermediario. Nell’offerta al pubblico di servizi fuori sede, la Sim e gli altri soggetti autorizzati devono avvalersi esclusivamente dell’opera di promotori finanziari, iscritti ad un apposito albo nazionale (possono essere ausiliari, autonomi e subordinati). È consentita anche la promozione e il collocamento a distanza con tecniche di comunicazione che non comportano la presenza contemporanea del cliente e del soggetto offerente, come tramite televisione, telefono, internet. Con tale operazione il cliente affida all’intermediario una determinata somma perché la investa in strumenti finanziari secondo criteri concordati con il cliente o secondo modelli standardizzati. Gli strumenti finanziari sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) e detenuti in deposito regolare dall’intermediario, o in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). Sono poi gestiti attraverso successive operazioni di investimento e disinvestimento tese a incrementare il valore del patrimonio mobiliare. In base alla disciplina generale dei servizi di investimento, il contratto stipulato con un cliente al dettaglio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve specificare gli obbiettivi della gestione e il livello di rischio entro il quale il gestore può operare a propria discrezione. Deve inoltre indicare se l’intermediario può utilizzare la “leva finanziaria”, se cioè può assumere obbligazioni per conto dell’investitore che lo impegnano per importo eccedente il patrimonio affidato in gestione e ciò al fine di evitare che lo stesso resti esposto a perdite non prevedibili. Il cliente può sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare e deve poter recedere dal contratto in ogni momento. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo cl...
Controparti Qualificate. Si tratta, in particolare, di:
Controparti Qualificate. Sono alcuni dei Clienti Professionali quando ad essi vengono prestati dei servizi d’investimento diversi da quello di collocamento.
Controparti Qualificate sono alcuni Clienti Professionali individuati all’art. 6, comma 2-quater del TUF ai quali siano prestati uno o più dei servizi d’investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
Controparti Qualificate. Una Controparte Qualificata è un'impresa che rientra nelle categorie (a), (b) e (c) dei Clienti che sono considerati Professionali per definizione (al precedente paragrafo 2). Inoltre, la categoria Controparte Qualificata è applicabile solo per i seguenti servizi di investimento: - Ricezione e trasmissione degli ordini del Cliente; - Esecuzione di ordini per conto dei Clienti; - Gestire per Conto Proprio. Su richiesta, la Società può anche riconoscere come Controparte Qualificata che rientra in una categoria di Clienti che devono essere considerati Clienti Professionali in conformità al test di idoneità (vedere il suddetto paragrafo 4). In tali casi, tuttavia, il richiedente interessato sarà riconosciuto come Controparte Qualificata solo per i servizi o le transazioni per i quali potrebbe essere considerata come un Cliente Professionale. Nel caso di una transazione in cui la futura controparte si trova in un altro Stato Membro dell'UE, la Società rinvia allo status dell’altra impresa come stabilito dalla legislazione di detto Stato Membro in cui tale impresa è stabilita.
Controparti Qualificate. Sono controparti qualificate alcuni dei clienti professionali (v. infra) quando ad essi siano prestati uno o più dei seguenti servizi d’investimento: