FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA
FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA
E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Il presente documento (di seguito, il “Fascicolo Informativo”), rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, la “Banca”), è redatto ai sensi della Normativa di Riferimento, e in particolare ai sensi del Capo III, Sezione I (Informazioni fornite ai Clienti e potenziali Clienti), del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.
Nel Fascicolo Informativo e nei documenti contrattuali collegati (“Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”; “Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca”) per “Normativa di Riferimento” si intendono: (i) la normativa inerente ai servizi e attività di investimento, ivi inclusi la Direttiva 2014/65/UE, il Regolamento (UE) 2014/600, la Direttiva Delegata (UE) 2017/593, il Regolamento Delegato (UE) 2017/565, il Regolamento (UE) 2014/1286, il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Regolamento Consob in materia di intermediari n. 20307/2018, le ulteriori disposizioni di attuazione emanate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, le linee guida e gli orienta- menti interpretativi dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le modifiche e le integrazioni dei suddetti provvedimenti; (ii) la normativa inerente il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi inclusi la Direttiva (UE) 2015/849, il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i provvedimenti di attuazione emanati dalla Banca d’Italia, le modifiche e le integrazioni dei suddetti provvedimenti.
Il Fascicolo Informativo si compone di tre distinte Sezioni:
a) la prima Sezione contiene: informazioni riguardanti la classificazione dei Clienti; informazioni sulla Banca e sui servizi offerti; informazioni sugli strumenti finanziari trattati e sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti, ivi inclusa l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a Clienti al dettaglio o professionali; informazioni sulle sedi di esecuzione; informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei Clienti;
b) la seconda Sezione contiene le norme contrattuali applicabili al rapporto tra Banca e Cliente nella prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- consulenza in materia di investimenti;
- servizio (accessorio) di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari;
c) la terza Sezione contiene le Regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, ai sensi dell’Allegato n. 4 al Regolamento Consob in materia di intermediari n. 20307/2018.
Al fine di pervenire a una ragionevole comprensione della natura dei servizi di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, e di ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, anche ai sensi delle pertinenti disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento, il Cliente è tenuto a prendere attenta visione del Fascicolo Informativo e delle informazioni in esso contenute.
INDICE
SEZIONE I - INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI 2
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI OFFERTI 3
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 5
INFORMAZIONI SULLE SEDI DI ESECUZIONE 8
INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO MIFID, SUL TARGET MARKET
E SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA O APPROPRIATEZZA 10
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DEI CLIENTI 10
INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI 11
SEZIONE II - NORME CONTRATTUALI
CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO,
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 12
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 19
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI 25
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI 29
SEZIONE III
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE
FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI 35
SEZIONE I - INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI
1. Premessa
Ai sensi della Normativa di Riferimento, e in particolare della Direttiva 2014/65/UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del Regolamento Consob in materia di intermediari n. 20307/2018, i Clienti ai quali sono prestati i servizi di investimento devono essere classificati in una delle tre seguenti categorie:
▪ Controparti Qualificate;
▪ Clienti Professionali;
▪ Clienti al dettaglio.
A ciascuna di tali categorie è accordato un differente livello di protezione e conseguentemente di obblighi diversi che l’intermediario deve rispettare, come di seguito meglio dettagliato.
Clienti professionali
Ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento Consob in materia di intermediari n. 20307/2018, un Cliente Professionale è un Cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
Pertanto, è previsto un minor livello di protezione per tali Clienti che si sostanzia, tra l’altro, fermo restando l’obbligo di conclusione del contratto per iscritto, nella fornitura di minori informazioni in fase precontrattuale e nella parziale valutazione dell’adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari (in quanto la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti è presunta).
I Clienti Professionali si distinguono tra quelli di diritto e i soggetti che possono richiedere tale classificazione (Clienti al dettaglio in possesso di specifici requisiti, di seguito indicati, e Controparti Qualificate nei casi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).
Ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento Consob in materia di intermediari n. 20307/2018, sono classificati Clienti Professionali di diritto per tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari: le banche; le imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; le imprese di assicurazione; gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi; i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; gli agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: Euro 20.000.000; fatturato netto: Euro 40.000.000; fondi propri: Euro 2.000.000; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie (Clienti Professionali privati). Sono inclusi nella categoria dei Clienti Professionali anche i Clienti Professionali pubblici come definiti con apposito regolamento dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2 sexies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Controparti Qualificate
La Banca classifica come Controparti Qualificate, ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quando sono loro prestati i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione di ordini, i seguenti soggetti: una sottocategoria di Clienti Professionali, quali le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; le società di cui all’art. 18 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica; le fondazioni bancarie; i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici; le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; gli altri soggetti privati individuati dalla Consob sentita la Banca d’Italia; le categorie corrispondenti a quelle dei soggetti sopraindicati di Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Nei confronti delle Controparti Qualificate la Banca non è tenuta a osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti Professionali; in particolare, non è tenuta a osservare le regole generali di condotta previste nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui gli obblighi di best execution, le norme relative alla valutazione dell’adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e le regole sulla gestione degli ordini.
Clienti al dettaglio
La categoria dei Clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle Controparti Qualificate e dai Clienti Professionali. I Clienti al dettaglio sono ritenuti generalmente privi delle competenze necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti. Ai Clienti al dettaglio è riservata pertanto la massima tutela, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni in fase precontrattuale, la completa valutazione dell’adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari, gli obblighi di best execution, la rendicontazione periodica.
2. Classificazione iniziale
La Banca comunica per iscritto al Cliente, al momento dell’apertura del rapporto e in ogni caso prima della prestazione dei servizi, anche tramite la documentazione contrattuale, la classificazione attribuitagli sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Di norma, in fase di apertura del rapporto i Clienti sono classificati dalla Banca come Clienti al dettaglio.
3. Gestione delle richieste di variazione della classificazione
È diritto del Cliente, ricorrendone i requisiti previsti secondo quanto di seguito indicato, richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca. Non è consentito al Cliente richiedere una classificazione differente per singole operazioni o singoli servizi di investimento.
L’accettazione delle richieste di variazione della classificazione attribuita, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. “upgrading”) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. “downgrading”), è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca e deve seguire uno specifico iter procedurale. In particolare, un Cliente al dettaglio, per essere classificato come Cliente Professionale, deve dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:
▪ aver effettuato operazioni di dimensioni significative nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
▪ possedere un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a Euro 500.000;
▪ lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
L’iter procedurale da seguire per la variazione della classificazione attribuita, tramite la quale i Clienti possono rinunciare alle protezioni previste dalla Normativa di Riferimento, è la seguente:
▪ i Clienti devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come Clienti Professionali, in via generale;
▪ la Banca deve avvertire i Clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
▪ i Clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.
Dell’esito della valutazione della richiesta di variazione del Cliente, la Banca ne dà comunicazione al Cliente medesimo. La Banca stessa, di propria iniziativa, può modificare la classificazione del Cliente dandogliene opportuna comunicazione per iscritto.
Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI OFFERTI
1. Denominazione e indirizzo della banca e relativi recapiti
Denominazione Sociale: Banca Sistema S.p.A. Forma giuridica: Società per Azioni.
Sede Legale e Direzione Generale: Largo Augusto 1/A, ang. xxx Xxxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx. Tel.: 00.000000. Fax: 00.00000000.
Swift: XXXXXXXX.
Indirizzo Telematico: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 1619654. Partita Iva e Cod. Fiscale: 12870770158.
La Banca è iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3158.3. Il Capitale sociale, regolarmente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 9.650.526,24.
2. Lingue e modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente
La lingua nella quale il Cliente può comunicare, verbalmente o per iscritto, con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è la lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento o accessori, sono disciplinate nei relativi contratti, anche in relazione alla trasmissione degli ordini da parte del Cliente.
Reclami
In relazione ai servizi prestati, il Cliente può presentare un reclamo nei confronti della Banca tramite posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata o fax, ai recapiti indicati nei relativi contratti. La Banca risponde entro 60 giorni. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non possa essere immediata o richieda interventi organizzativi o tecnologici, la risposta precisa, per quanto prevedibili, i tempi tecnici che risultino necessari.
Qualora la contestazione abbia ad oggetto servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
Qualora la Banca ritenga invece di non accogliere il reclamo, risponde per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non abbia ricevuto risposta entro i termini previsti, o sia comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente può rivolgersi (fermo restando il suo diritto di rivolgersi anche a organismi di composizione extragiudiziale delle controversie iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia):
a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di 100.000 Euro (centomila,00 euro); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario e conoscerne l’ambito di competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. La Banca valuta i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ABF;
b) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’accesso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è del tutto gratuito per il Cliente e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti). Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie a altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Possono essere sottoposte all’ACF le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con i Clienti al dettaglio nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (in materia di controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi on line tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione Europea). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopraindicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. La Banca valuta i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF.
3. Autorizzazione rilasciata da Banca d’Italia
Banca Sistema S.p.A. è stata autorizzata dalla Banca d’Italia - sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91(1), alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché dei servizi accessori, di seguito elencati.
Servizi di investimento
▪ negoziazione per conto proprio;
▪ esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
▪ assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
▪ collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
▪ gestione di portafogli;
▪ ricezione e trasmissione di ordini;
▪ consulenza in materia di investimenti.
Con specifico riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti (consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, principalmente per iniziativa della Banca, riguardo una o più operazioni relative a strumenti finanziari), si fa presente che tale servizio è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di collocamento, in relazione a operazioni di sottoscrizione, rimborso o conversione di quote o azioni degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) collocati. È prestato, pertanto, su base non indipendente, in quanto le raccomandazioni fornite dalla Banca hanno a oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi (società prodotto) con i quali la Banca ha in essere convenzioni di collocamento, in relazione alle quali può percepire incentivi. Il servizio include la valutazione periodica, con cadenza annuale, dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati).
Servizi accessori (classificabili per la Banca come servizi bancari e finanziari)
▪ custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari;
▪ concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene la Banca;
▪ consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti la concentrazione e l’acquisto di imprese;
▪ intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.
4. Soggetti collegati
La Banca opera anche per il tramite di intermediari distributori autorizzati e delle relative reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nel relativo albo in Italia.
5. Documentazione a rendiconto dell’attività svolta e relativi termini di consegna al Cliente
A rendiconto dell’attività svolta per i servizi di investimento e accessori prestati, la Banca:
▪ all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, rilascia al Cliente un’attestazione cartacea contenente il nome del Cliente, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora gli ordini siano impartiti attraverso
consulenti finanziari di reti terze, è rilasciata al Cliente copia dell’ordine dallo stesso xxxxxxxxx;
▪ per ogni operazione eseguita invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione ovvero a quello in cui ha ricevuto conferma dall’intermediario a cui l’ordine è stato trasmesso, un avviso di conferma su supporto durevole contenente le informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento (tra cui il giorno, l’orario e la sede di esecuzione, la tipologia dell’ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate);
▪ su richiesta del Cliente, fornisce informazioni sullo stato degli ordini non ancora eseguiti;
▪ in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ne informa prontamente il Cliente;
▪ in caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), fornisce al Cliente le informazioni messe a disposizione dalle relative società prodotto, salvo che tali informazioni e la relativa documentazione siano direttamente comunicate al Cliente dalle società prodotto medesime;
▪ per ogni raccomandazione relativa a operazioni su strumenti finanziari determinati (sottoscrizione, rimborso o conversione di quote o azioni degli OICVM collocati), fornisce al Cliente un report di consulenza contenente la descrizione della raccomandazione fornita e dello strumento finanziario raccomandato, unitamente a una dichiarazione di adeguatezza contenente attestazione dei motivi per i quali l’operazione è adeguata per il Cliente;
▪ con cadenza annuale, una relazione contenente la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati al Cliente;
▪ con cadenza trimestrale, invia al Cliente un rendiconto degli strumenti finanziari di sua pertinenza detenuti dalla Banca medesima;
▪ qualora il Cliente detenga posizioni su strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, informa il Cliente, con comunicazione su supporto durevole, quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati tramite la Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
6. Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del Cliente
La Banca adotta le misure di tutela di cui alla successiva Sezione denominata “Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei Clienti”.
7. Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo indennizza gli Investitori, entro i limiti di importi e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal Predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Per maggiori informazioni si può visitare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Per maggiori informazioni si può visitare il sito: xxx.xxxx.xx.
8. Conflitti di interesse
La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi. La politica di gestione dei conflitti di interesse da parte della Banca consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a incidere negativamente sugli interessi di uno o più Clienti, e di definire le procedure e le misure da adottare per gestire o mitigare tali conflitti.
La Banca, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell’accezione sopra indicata, ha provveduto a identificare i servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, e a valutare se la prestazione degli stessi possa comportare un conflitto con gli interessi del Cliente, tenuto conto anche di altre attività svolte dalla Banca nonché della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al gruppo della Banca.
Per un’appropriata gestione dei conflitti di interesse, la Banca adotta le seguenti misure:
a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di fasi di processo o di interi processi potenzialmente idonei alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
b) separazione fisica e organizzativa tra le strutture che svolgono attività di gestione del portafoglio di proprietà della Banca e le strutture che prestano i servizi di investimento per conto della clientela;
c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del Cliente. Tali procedure e istruzioni operative, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con i Clienti (es. regole di inserimento degli ordini in procedura, codice di comportamento aziendale);
d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in materia di abusi di mercato;
e) procedure per la gestione ed esecuzione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di regole precise, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
f) principi etici volti a regolamentare la prestazione dei servizi di investimento e accessori in modo onesto, equo e professionale e a garantire la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti d’interesse, unitamente a una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all’operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
g) un sistema di remunerazione adeguato e volto a garantire l’assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione alle suddette attività.
Qualora si ritenga, dopo attenta valutazione da parte della Banca, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare detti rischi. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole, in conformità con la Normativa di Riferimento.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora a seguito di una modifica rilevante nell’operatività della Banca o del gruppo di appartenenza si evidenzino necessità di intervento, si provvederà a effettuare le opportune modifiche alle modalità di gestione dei conflitti di interesse. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse sarà comunicata al Cliente, con le modalità da questo indicate nel contratto per i servizi di investimento e accessori sottoscritto con la Banca.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Ulteriori informazioni possono essere reperite, altresì, nel Documento di Sintesi sulla Politica di gestione dei conflitti di interesse della Banca disponibile sul sito Internet della stessa alla pagina xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
La Banca è tenuta a fornire ai Clienti o potenziali Clienti, in una forma comprensibile, in tempo utile prima di prestare loro servizi di investimento o servizi accessori, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari e i rischi a essi connessi e, conseguentemente, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. A tal fine, la Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni generali sulle tipologie di strumenti finanziari trattati e sui rischi a essi connessi, anche alla luce della sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente Professionale. La Banca, inoltre, consegna al Cliente ovvero mette a sua disposizione, prima di raccomandare o di effettuare operazioni per suo conto, la documentazione relativa al singolo strumento finanziario, predisposta, ove pertinente, dalle relative società emittenti, nonché l’ulteriore documentazione precontrattuale eventualmente prescritta in relazione a determinate tipologie di strumenti finanziari. Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca consegna al Cliente ovvero mette a sua disposizione la documentazione d’offerta predisposta dalle relative società prodotto. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli operatori presso la sede o le dipendenze della Banca.
Parte A - Strumenti finanziari trattati
Nell’ambito dei servizi di investimento prestati, la Banca si riserva di raccomandare al Cliente o di effettuare per suo conto operazioni relative alle seguenti tipologie di strumenti finanziari, ritenendo che tali strumenti siano generalmente compatibili con le caratteristiche dei Clienti al dettaglio (l’elencazione di seguito riportata è a titolo puramente informativo e suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di effettuare):
▪ azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio (titoli di capitale), ivi inclusi diritti di opzione su azioni, warrant e covered warrant, o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili), sia italiani che esteri;
▪ obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito), sia italiani che Esteri;
▪ quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), quali fondi comuni di investimento e azioni di SICAV, ivi inclusi Exchange Traded Funds (ETF) e Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).
La Banca non può, in ogni caso, raccomandare ai Clienti al dettaglio o effettuare operazioni per loro conto relative a strumenti e prodotti finanziari classificati a “complessità molto elevata” (secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014, di seguito illustrata) o a altri strumenti finanziari considerati non compatibili con le caratteristiche dei Clienti al dettaglio.
Parte B - Principali caratteristiche e rischi di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario innanzitutto tenere presenti i seguenti elementi:
1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore. In particolare, i titoli subordinati sono caratterizzati da una posizione deteriore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione, che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. L’investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente. Gli investimenti composti o collegati hanno a oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione di rischi caratteristici del particolare tipo di investimento che per le loro peculiarità dovranno essere compiutamente illustrate all’investitore dall’intermediario.
I titoli strutturati sono costituiti da una componente obbligazionaria e una o più componenti “derivative”, che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l’acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è determinato dall’andamento di strumenti finanziari o indici (tassi di interesse, cambi, indici di mercato, azioni, commodity). I detentori di titoli di tal genere saranno quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata. Durante la vita del titolo strutturato, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. Il Cliente può decidere di investire in titoli che si pongono in una posizione intermedia tra i titoli di capitale e i titoli di debito. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la possibilità di rimanere creditore della società emittente o di convertire in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base a un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta) diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Inoltre il Cliente, fin quando mantiene lo status di creditore, subisce il rischio della riduzione del valore del diritto di conversione nel caso di un eventuale andamento negativo della società di cui può diventare azionista. I titoli di debito (ma anche i titoli di capitale come le azioni) possono essere accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant) che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di altri titoli (di capitale o di debito) dell’emittente o di una società collegata o non collegata, a una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant, diversamente dal diritto di conversione, può essere diviso dall’obbligazione (o dall’azione) e negoziato separatamente da essa (analogamente al diritto di opzione relativo alla sottoscrizione di azioni). Per questo tipo di titolo si possono formare, quindi, tre prezzi: quello dell’obbligazione (o dell’azione) comprensiva del warrant, quello dell’obbligazione (o dell’azione) priva del warrant e quello del warrant. Il sottoscrittore di tale tipo di titoli corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante esercizio dell’opzione concessagli.
Affini ai warrant sono i covered warrant, che incorporano, nella forma di un titolo liberamente trasferibile, il diritto di acquistare o di vendere un determinato sottostante a un prezzo determinato entro un periodo prefissato (stile “americano”), oppure alla data di scadenza prefissata (stile “europeo”). I warrant e i covered warrant sono considerati strumenti derivati, in quanto “derivano” il loro valore dall’andamento del prezzo di una attività sottostante (solitamente azioni, ma per gli altri strumenti derivati anche indici, valute, materie prime, ecc.).
1.2 Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato o sede di negoziazione si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo a una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime
tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, e in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. a esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%. È dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5 L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. l’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni di investimento e Società di investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento ai fondi comuni aperti, a esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati), oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Il loro capitale può variare quindi sia in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato dai gestori del fondo sia in relazione al saldo tra ingressi e riscatti richiesti dai partecipanti. Con riferimento ai fondi chiusi invece (non trattati dalla Banca), il capitale da sottoscrivere e il numero delle quote sono stabiliti al momento della costituzione e il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Il Cliente che sottoscrive, invece, quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi (ugualmente non trattati dalla Banca) affida il proprio risparmio a una Società di Gestione del Risparmio che, con il patrimonio raccolto, svolge l’attività di acquisto, vendita, gestione e locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi oppure l’assunzione di partecipazioni in S.p.A. o S.a.p.A., non quotate, che hanno come oggetto esclusivo le precedenti attività. Le SICAV sono società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni. “ETF” è l’acronimo di Exchange Traded Fund e corrisponde a una particolare tipologia di fondo di investimento che ha l’obiettivo di replicare la performance dell’indice benchmark di riferimento grazie a una “gestione passiva” e a un particolare meccanismo di funzionamento denominato “creation/redemption in kind” (“sottoscrizione/rimborso in natura”), che consente una puntuale replica dell’indice e un maggior contenimento dei costi rispetto a un fondo tradizionale. Questa particolare tipologia di fondo si caratterizza anche per la possibilità di essere negoziato in Borsa come un comune titolo azionario, in contrattazione continua e a fronte di costi di negoziazione che sono indicativamente gli stessi previsti per le azioni. Le commissioni di gestione sono inglobate nel prezzo dell’ETF giornalmente. L’indice benchmark di un ETF può essere un indice azionario (globale, regionale, settoriale ecc..), un indice obbligazionario (costituito da titoli di Stato oppure da titoli corporate), un basket di materie prime o un contratto derivato degli strumenti finanziari citati. Se l’ETF ha come indice di riferimento un indice denominato in valuta diversa dall’euro, a esempio un indice statunitense, l’ETF è comunque negoziato in euro, ma il suo rendimento (come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) sarà determinato dalla somma di 2 componenti: la prima l’apprezzamento o il deprezzamento dell’indice “statunitense”, la seconda l’apprezzamento o il deprezzamento del tasso di cambio EUR/ USD. L’ETF può anche ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti finanziari derivati in modo significativo (si precisa che la leva finanziaria è superiore a 1 ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc.: in questi casi l’investitore potrebbe incorrere in obbligazioni aggiuntive e in passività ulteriori rispetto al costo di acquisto degli strumenti finanziari).
2. La liquidità
Si considerano illiquidi (anche ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 maggio 2009) tutti gli strumenti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso temporale ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere direttamente o indirettamente una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Più in particolare, la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati o sedi di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. Gli altri fattori fonte di rischi generali
4.1 Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro e i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2 Commissioni e altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni, spese e altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione (Allegato al contratto per i servizi di investimento). L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata a assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti
o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati o sedi di negoziazione. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato o sede di negoziazione. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.
Parte C - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante (nota anche come “underlying asset”). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come a esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come a esempio il petrolio o le materie prime). Gli strumenti derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’Investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’Investitore concluda un’operazione avente a oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate e può condurre sino alla perdita totale del capitale investito. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. La Banca non offre tali tipologie di strumenti alla clientela, fatta eccezione per gli strumenti derivati incorporati in titoli come i warrant, i covered warrant e i diritti di opzione su azioni (v. precedente Parte A - punto 1.1).
Parte D - Ulteriori profili di rischio degli strumenti finanziari
1.1 Prodotti finanziari complessi
In base alla Normativa di Riferimento e agli orientamenti delle Autorità di Xxxxxxxxx (v. Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi alla clientela retail), sono riconducibili alla categoria dei prodotti complessi alcuni strumenti e prodotti finanziari che, seppur caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti, non presentano un’immediata intelligibilità della struttura del prodotto, ovvero presentano elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, hanno una limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione oppure sono illiquidi e pertanto comportano difficoltà di smobilizzo dell’investimento. Pertanto, in relazione alle specificità di tali prodotti, vi è il rischio per la clientela di incontrare difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e pertanto di non poter avere la possibilità di assumere consapevoli decisioni di investimento nonché di incorrere inconsapevolmente in significative perdite.
In funzione del grado di complessità, i prodotti finanziari in esame possono distinguersi in:
▪ prodotti a complessità molto elevata (Black List), ovvero quelli che non sono normalmente adatti ai Clienti al dettaglio, la cui distribuzione pertanto alla suddetta clientela è da considerarsi altamente sconsigliata, se non addirittura vietata;
▪ prodotti a complessità medio alta (Grey List), ovvero quelli che possono essere distribuiti ai Clienti al dettaglio con particolari restrizioni e tutele;
▪ prodotti non complessi o con complessità residuale (White List), ovvero quelli distribuibili ai Clienti al dettaglio senza specifiche restrizioni.
La Banca, in funzione della propria Politica distributiva e di product governance, ha definito di non distribuire i prodotti complessi in Black List ai Clienti al dettaglio, mentre è consentita la distribuzione di prodotti presenti in Grey List a Clienti al dettaglio con profilo di rischio alto, a condizione che siano adottate misure rafforzate di informativa e tutela. Solo a determinati Clienti Professionali è concesso di investire in strumenti complessi in Black List (rientrano in quest’ultima categoria i seguenti strumenti: prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività: a esempio Asset Backed Securities; prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale: a esempio Contingent Convertible Notes; prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”); prodotti finanziari “credit linked”, esposti a un rischio di credito di soggetti terzi; strumenti derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j), del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non negoziati in sedi di negoziazione, con finalità diverse da quella di copertura; prodotti finanziari strutturati non negoziati in sedi di negoziazione, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente).
1.2 Strumenti finanziari soggetti a bail-in
Applicare il “bail-in” significa che, in caso di crisi della banca, i suoi azionisti e creditori possono essere coinvolti per assorbirne le perdite, evitando così che il costo del salvataggio gravi sullo Stato, quindi sui contribuenti. Anche famiglie e imprese che depositano i propri risparmi presso una banca o sottoscrivono le obbligazioni da questa emesse sono creditori e possono essere interessati dalla procedura, seguendo una gerarchia precisa: chi possiede strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima di altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
In primo luogo si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Solo dopo aver esaurito le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, proseguendo con gli altri creditori, a esempio i portatori di obbligazioni subordinate e a seguire gli obbligazionisti non subordinati. Tutti questi investitori potrebbero incorrere, pertanto, in una perdita totale del loro investimento.
Non possono essere assoggettati a “bail-in” i depositi fino a 100.000 euro, in quanto tutelati dal Fondo di garanzia dei depositi. Sono salvaguardati anche gli investimenti in fondi, Sicav, prodotti finanziari assicurativi, effettuati attraverso la banca.
Il “bail-in” è stato introdotto con la normativa europea sulla gestione delle crisi bancarie, effettiva dal 1° gennaio 2016.
Parte E - Trading on line
Il servizio di Internet Banking consente di instaurare, tramite Internet, un collegamento diretto con la Banca, utile per lo scambio di informazioni relative a servizi diversi, e consente, tra l’altro, il passaggio diretto degli ordini di borsa, con modalità di esecuzione on line. Su quest’ultimo aspetto si precisa che la rapidità e semplicità di gestione dello strumento può indurre l’utilizzatore a effettuare un elevato numero di operazioni nell’ambito della stessa giornata operativa (intraday). Atteso anche l’ampio lasso di tempo in cui i mercati sono attivi, si richiama l’attenzione dell’investitore sul fatto che un elevato numero di operazioni intraday, facilmente raggiungibile per la facilità di utilizzo del sistema, può far lievitare considerevolmente il rischio insito nella specifica attività e comportare significativi costi commissionali, ancorché in presenza di condizioni agevolate rispetto a quelle praticate di norma dalla Banca.
INFORMAZIONI SULLE SEDI DI ESECUZIONE
1. Premessa
In conformità con la Normativa di Riferimento e in particolare con il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e con il Regolamento Consob in materia di intermediari
n. 20307/2018, la Banca, allorché tratta ordini di Clienti al dettaglio o Professionali, è tenuta a adottare misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i suddetti Clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. A tal fine, la Banca ha adottato una strategia di trasmissione degli ordini, finalizzata a individuare per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati gli intermediari cui trasmettere gli ordini ai fini della relativa esecuzione. Detti intermediari sono stati selezionati in funzione delle strategie di esecuzione degli ordini dagli stessi adottate, verificandosi in particolare le sedi di esecuzione da questi individuate, e attribuendosi in ogni caso, per i Clienti al dettaglio, prioritaria importanza al corrispettivo totale (costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione).
Gli obblighi legati all’ottenimento del miglior risultato possibile (“Best Execution”) si applicano ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione di ordini, nei confronti, come sopra indicato, sia dei Clienti al dettaglio che dei Clienti Professionali. Relativamente alle Controparti Qualificate, la Normativa di Riferimento dispone che gli obblighi di Best Execution non trovino applicazione a eccezione dei casi in cui:
▪ siano prestati nei confronti di tali Clienti i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, ove i Clienti per tali servizi siano classificati come Clienti Professionali;
▪ sia richiesto da tali Clienti un maggiore livello di protezione.
La Banca ha valutato, in ogni caso, di operare per i Clienti al dettaglio e Professionali in regime di ricezione e trasmissione di ordini. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti è prestato, pertanto, esclusivamente nei confronti delle Controparti Qualificate (sempre che non richiedano un maggiore livello di protezione), mentre il servizio di negoziazione per conto proprio è prestato saltuariamente assumendo rilevanza residuale.
La Banca effettua una revisione periodica della propria strategia di trasmissione degli ordini, quantomeno con cadenza annuale, nonché ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di garantire l’ottenimento del miglior risultato possibile. Inoltre, la Banca effettua una sintesi e pubblica con frequenza annuale, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso gli ordini dei Clienti ai fini della relativa esecuzione nell’anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
Qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di trasmissione degli ordini sarà comunicata al Cliente, con le modalità da questo indicate nel contratto per i servizi di investimento e accessori sottoscritto con la Banca. Di seguito si fornisce una sintesi della strategia di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca.
2. Sintesi della strategia di trasmissione degli ordini
La Banca tratta principalmente gli ordini dei Clienti trasmettendoli per la relativa esecuzione a altri intermediari negoziatori, selezionati in funzione delle relative strategie di esecuzione, con ciò ponendo in essere misure sufficienti a garantire l’ottenimento del miglior risultato possibile. Tali intermediari sono stati selezionati, in particolare, in linea con quanto sopra indicato, verificando che le relative strategie di esecuzione e la relativa operatività risultassero coerenti con la seguente gerarchia di fattori:
▪ prezzo dello strumento finanziario e costi relativi all’esecuzione (corrispettivo totale). Oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal Cliente e direttamente collegati all’esecuzione dell’ordine;
▪ rapidità di esecuzione;
▪ quantitativo e natura dell’ordine;
▪ probabilità di esecuzione e di regolamento;
▪ altre caratteristiche dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione.
In aggiunta, si tiene conto della liquidità del mercato o sede di negoziazione di riferimento dello strumento finanziario, che può costituire un fattore di rilievo per l’ottenimento del miglior risultato possibile per il Cliente.
La Banca considera pertanto quale fattore di esecuzione principale il corrispettivo totale; sono previste delle eccezioni, laddove le specificità degli strumenti finanziari (ad esempio, il grado di liquidità dello strumento) o le caratteristiche degli ordini (ad esempio, la rilevanza dell’importo dell’ordine o la sua natura) impongano un diverso ordine di importanza dei fattori sopra indicati per garantire la Best Execution.
Alla luce della suddetta gerarchia di fattori e delle eccezioni da ultimo indicate, la Banca ha individuato Banca Akros quale principale negoziatore di riferimento, per la totalità degli strumenti finanziari trattati oggetto degli ordini dei Clienti, mentre ha individuato Equita SIM come intermediario di back up, qualora l’intermediario principale non sia in grado di garantire l’esecuzione dell’ordine nel rispetto della Best Execution (l’unica eccezione è data dalle azioni negoziate sui mercati statunitensi, per le quali Equita SIM è stata individuata come negoziatore di riferimento, mentre Banca Akros è stata individuata come intermediario di back up). A tali Broker la Banca trasmetterà gli ordini ricevuti dalla Clientela tramite tutti i canali di accesso disponibili.
Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa degli strumenti finanziari trattati dalla Banca oggetto degli ordini dei Clienti e delle relative sedi di esecuzione, indicate sulla base delle strategie di esecuzione degli ordini degli intermediari negoziatori selezionati.
Stumenti finanziari | Sedi di esecuzione |
Azioni italiane e altri strumenti finanziari azionari negoziati sui mercati regolamen- tati italiani* | Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, gestiti da Borsa Italiana. Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin AG. Sistema multilaterale di negoziazione Bats/Chix, gestito da BATS Trading Limited. Eventualmente altre sedi selezionate secondo i criteri adottati dai negoziatori, inclusa la “negoziazione in conto proprio effettuata dal broker negoziatore in relazione a ordini dei Clienti”. |
Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari azionari negoziati, rispettivamente, su mercati regolamentati europei ed extraeuropei* | Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin AG. Sistema multilaterale di negoziazione Bats/Chix, gestito da BATS Trading Limited. MTA International di Borsa Italiana. EuroTLX. Market makers ed eventuali altre modalità di negoziazione (es. liquidity pools proprietari, “negoziazione in conto proprio effettuata dal broker negoziatore in relazione a ordini dei Clienti”). |
Obbligazioni e titoli di Stato, italiani ed esteri quotati* | Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana. Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers. Market Making. |
Obbligazioni non quotate | Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers. Market Making. |
* Il broker di back up non ha accesso al mercato regolamentato Equiduct, per la negoziazione di azioni italiane; nel caso di azioni estere gli ordini sono piazzati sul mercato di riferimento.
Nell’esecuzione degli ordini la Banca rispetta le eventuali disposizioni specifiche impartite dal Cliente, pur rilevando che tali istruzioni possono impedire in tutto o in parte l’applicazione delle misure di Best Execution descritte nella strategia di trasmissione degli ordini.
Qualora un strumento finanziario sia negoziato su una sede di negoziazione, intendendosi per “sede di negoziazione” ai sensi della Normativa di Riferimento un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, la Banca è tenuta a ottenere tale autorizzazione espressa dal Cliente al dettaglio o Professionale prima di poter eseguire un ordine su tale strumento al di fuori di una sede di negoziazione. Tale autorizzazione è fornita dal Cliente con la sottoscrizione del “Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”.
INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO MIFID, SUL TARGET MARKET E SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA O APPROPRIATEZZA
1. Questionario MIFID, Target Market e rischiosità degli strumenti finanziari
Al fine di tutelare gli interessi dei Clienti e in conformità con la Normativa di Riferimento, la Banca, prima dell’attivazione di qualunque servizio di investimento, richiede al Cliente la compilazione di un Questionario informativo (“Questionario MIFID”) che prevede la raccolta di informazioni su:
▪ conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
▪ situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite;
▪ obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la tolleranza al rischio.
Tali informazioni fornite dal Cliente vengono, innanzitutto, elaborate dalla Banca al fine di definire il Target Market nel quale rientra il Cliente medesimo, intendendosi per “Target Market” il mercato di riferimento al quale si indirizzano gli strumenti finanziari trattati dalla Banca, in funzione delle diverse caratteristiche degli strumenti finanziari stessi. A tale riguardo, la Banca provvede a assegnare a ciascuno strumento finanziario trattato uno specifico grado di rischiosità, definito di norma tramite elementi o parametri quantitativi acquisiti giornalmente presso provider esterni (ad esempio, l’Indicatore Sintetico di Rischio (ISR), l’Indicatore Sintetico di Liquidità (ISL) e l’Indicatore Sintetico di Complessità (ISC) di Prometeia). La Banca potrebbe non raccomandare operazioni su strumenti finanziari, né consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente e aventi a oggetto strumenti finanziari, qualora gli strumenti finanziari oggetto di dette operazioni:
▪ non rientrino tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente; oppure
▪ rientrino tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
Le informazioni rilasciate dal Cliente con il Questionario MIFID vengono elaborate, altresì, per assegnare al Cliente medesimo una Classe di profilo di rischio, funzionale alla valutazione di adeguatezza ovvero (nel solo caso di prestazione del Servizio di Trading on Line o Internet Banking) appropriatezza degli investimenti (a differenza della valutazione di adeguatezza, la valutazione di appropriatezza si focalizza unicamente sul riscontro della coerenza dell’operazione e/o dello strumento finanziario rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente, e non anche rispetto alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento). Nell’ambito della valutazione di adeguatezza, l’attribuzione di una Classe di profilo di rischio consente, pertanto, di definire la tolleranza al rischio del Cliente, in termini di rendimento atteso e di grado di sopportazione delle oscillazioni del valore degli investimenti, nonché di definire la sua capacità di sostenere perdite. Le Classi di profilo di rischio sono di seguito dettagliate:
▪ Molto bassa
▪ Bassa
▪ Media
▪ Medio Alta
▪ Alta
▪ Molto Alta
L’acquisizione delle informazioni richieste con il Questionario MIFID e la valutazione di adeguatezza (o appropriatezza) degli investimenti sono effettuate nel migliore interesse del Cliente. La Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente, il quale si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, coerenza e veridicità. Inoltre, è onere del Cliente informare la Banca in merito a ogni variazione delle informazioni rese, così da consentire il mantenimento di un quadro di informazioni aggiornate. Nel caso di rapporti cointestati a una pluralità di persone fisiche, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza (o appropriatezza) assumendo a riferimento il cointestatario al quale è attribuita la Classe di profilo di rischio più bassa, tenuto conto del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e, ove pertinente, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento di tutti i cointestatari. Nel caso in cui l’incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza (o appropriatezza) è condotta con riferimento alle informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (legale rappresentante oppure, ove consentito dai sistemi in uso presso la Banca, delegato o procuratore).
Qualora sia prevista la valutazione di adeguatezza, nel caso di rifiuto da parte del Cliente di fornire le informazioni richieste con il Questionario, così come di fornitura di informazioni incomplete o inesatte, la Banca si astiene dal prestare qualunque servizio di investimento o accessorio.
2. Valutazione di Adeguatezza o Appropriatezza
Il grado di rischiosità degli strumenti finanziari trattati e la Classe di profilo di rischio del Cliente sono utilizzati, inoltre, dalla Banca per la valutazione dell’adeguatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari raccomandati dalla Banca o richiesti dal Cliente oppure (nel solo caso di prestazione del servizio di Trading on Line o Internet Banking) per la valutazione dell’appropriatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari richiesti dal Cliente. Dette valutazioni prevedono una differenziazione per tipologia di servizio di investimento (nel caso di Trading on Line), classificazione della clientela (Clienti al dettaglio o Professionali), tipo di strumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (persona fisica o giuridica, rapporti cointestati), nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
Qualora a seguito della valutazione di adeguatezza l’operazione e/o lo strumento finanziario siano valutati non adeguati per il Cliente, la Banca si astiene dal raccomandare o dall’eseguire tali operazioni. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza nella prestazione di tutti i servizi di investimento (collocamento, consulenza in materia di investimenti, nonché negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione di ordini), con la sola eccezione del servizio di Trading on Line (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione di ordini tramite Internet Banking), nel quale valuta l’appropriatezza. Nella prestazione di quest’ultimo servizio, qualora l’operazione e/o lo strumento finanziario siano valutati non appropriati per il Cliente, la Banca si astiene dal dare corso all’operazione e comunica al Cliente stesso il giudizio di “non appropriatezza” dell’operazione, sconsigliandone l’effettuazione. Qualora il Cliente, nonostante il giudizio di non appropriatezza comunicato dalla Banca, intenda comunque dar corso all’operazione, deve confermare la propria scelta personale di effettuare l’operazione richiesta al fine di consentire alla Banca di darvi seguito.
Per aderire al Servizio di Trading on Line, il Cliente è tenuto a sottoscrivere una specifica integrazione contrattuale che si aggiunge al Fascicolo Informativo.
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DEI CLIENTI
1. Informazioni sul sub-deposito degli strumenti finanziari e sulla responsabilità della Banca
In base alle norme contrattuali applicate per il servizio (accessorio) di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, la Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari, italiani o esteri, sempre che nella relativa giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno che ciò non sia imposto dalla natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. La Banca indica al Cliente i depositari presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità.
Gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i sub-depositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest’ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi (conti “omnibus”). In relazione ai titoli sub-depositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti.
Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari. In questi casi il Cliente può ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
Qualora il Cliente ordini alla Banca l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri sub depositari che, per quanto a conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informa il Cliente di tale circostanza prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento dell’ordine, indicando i rischi che potrebbero derivare dal suddetto minor livello di protezione. La Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.
2. Informazioni su privilegi, garanzie, diritti di compensazione
In base alle norme contrattuali applicate per tutti i servizi prestati, se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera. In caso di inutile decorso del termine, la Banca è autorizzata a addebitare ogni somma dovuta sul rapporto di conto corrente tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, la Banca è autorizzata a vendere, direttamente o a mezzo intermediari terzi, gli strumenti finanziari del Cliente, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato, e a trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avverte il Cliente stesso del suo proposito, tramite comunicazione su supporto durevole, accordandogli un ulteriore termine di 7 giorni per adempiere le proprie obbligazioni. La Banca, dopo essersi soddisfatta sul ricavato netto della vendita, tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se ha venduto o fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari del Cliente, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
La Banca può valersi, altresì, dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756 cod. civ., e sono costituiti in suo favore il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali, già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente. In espressa deroga all’art. 190 cod. civ., la Banca è autorizzata a agire per l’intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.
Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque dipendenza siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione anche qualora i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione la Banca dà comunicazione su supporto durevole al Cliente.
In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti qui previsti sino alla concorrenza dell’intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
3. Operazioni di finanziamento tramite titoli
In base alle norme contrattuali applicate per il servizio (accessorio) di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, in assenza di apposito contratto scritto integrativo del contratto per i servizi di investimento e accessori, la Banca non è autorizzata a utilizzare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente per conto proprio o di terzi.
INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI
Per informazioni sui costi e oneri connessi ai servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari e alle commissioni applicate dalla Banca, si fa rinvio al “Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca” (Allegato 1 al contratto).
SEZIONE II - NORME CONTRATTUALI
CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
SEZIONE I NORME GENERALI
1. Oggetto del contratto
1.1 Il presente contratto ha a oggetto la prestazione, da parte della Banca e in favore del Cliente (di seguito, il “Cliente” o l’“Investitore”), dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, anche ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento, e più precisamente dei servizi di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, a tale ultimo riguardo precisandosi che il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
1.2 Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.
2. Rischi delle operazioni
2.1 L’Investitore, consapevole che ogni operazione - seppure posta in essere in contropartita diretta con la Banca - è compiuta nel suo interesse, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto riportato nel Fascicolo Informativo (contenente, inter alia, informazioni sugli strumenti finanziari), dei rischi derivanti dalle operazioni che la Banca effettuerà sulla base degli ordini da questi di volta in volta impartiti. L’Investitore si dichiara, inoltre, pienamente informato di quanto segue:
a) i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico dell’Investitore gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati;
b) le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, possono comportare il rischio di determinare per l’Investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita;
c) ferme restando le limitazioni stabilite dalla Normativa di Riferimento, con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto eventualmente consentiti dalla Banca, qualora detti ordini abbiano a oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo a oneri aggiuntivi.
3. Efficacia delle norme generali, decorrenza dei servizi
3.1 I servizi oggetto del presente contratto sono regolati dalle presenti Norme Generali nonché dalle norme specifiche previste per ciascun singolo servizio. In caso di incompatibilità tra le presenti Norme Generali e le norme specifiche, prevarranno le norme specifiche.
3.2 Il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta del Cliente da parte della Banca, solo nel caso in cui la Banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto dal Cliente e assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla Normativa di Riferimento. Da tale momento il Cliente potrà iniziare a utilizzare i singoli servizi.
4. Durata del contratto
4.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi con preavviso di 15 giorni in qualunque momento, mediante l’invio di adeguata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero mediante consegna dell’apposito modulo debitamente compilato presso la dipendenza della Banca competente. Nel caso di contratto per i servizi di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari concluso con un Cliente al dettaglio fuori dalla sede della Banca o dalle sue dipendenze mediante il ricorso a consulenti finanziari, l’efficacia dello stesso è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o alla Banca.
4.2 La Banca potrà recedere dal presente contratto in ogni momento mediante l’invio di adeguata comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, oppure senza preavviso e dandone immediata comunicazione scritta al Cliente allorché:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare o esecutiva, quali a titolo esemplificativo pignoramenti o sequestri, oppure sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un’altra procedura concorsuale;
c) il Cliente abbia dato corso a una cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria;
d) il Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione.
4.3 Salvo il preavviso di cui ai commi 4.1 e 4.2 che precedono, il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell’Investitore. Dal momento della ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 4.1 e 4.2 che precedono la Banca avrà, in ogni caso, la facoltà di non eseguire gli ordini o istruzioni, di procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti.
4.4 In caso di cessazione degli effetti del presente contratto, le somme o i titoli/strumenti che dovessero residuare verranno messi a disposizione del Cliente nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai sub-depositari e comunque dopo che saranno stati soddisfatti - anche mediante compensazione - gli eventuali crediti della Banca.
5. Identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate
5.1 Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati anagrafici e quelli delle persone autorizzate a rappresentarlo, e i relativi documenti di identificazione, nonché le altre informazioni necessarie, o comunque opportune secondo le best practice applicate dagli intermediari italiani, anche per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla Normativa di Riferimento. Il Cliente si impegna inoltre a utilizzare, nelle disposizioni conferite alla Banca, la propria sottoscrizione autografa conforme alla firma così come depositata. Diverse modalità di sottoscrizione (es. c.d. “firma elettronica”) saranno utilizzate su espressa autorizzazione della Banca e conformemente alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
5.2 Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca per conto del Cliente stesso sono depositate presso la dipendenza ove il relativo rapporto è intrattenuto.
5.3 Qualsiasi variazione all’elenco dei soggetti di cui al comma precedente dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità o onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone autorizzate a rappresentarlo.
6. Cointestazione del rapporto
6.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell’articolo 8 a uno solo dei cointestatari, all’indirizzo da questi indicato, e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
6.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all’art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
6.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
6.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che venissero a sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo contestatario.
7. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte
7.1 Salva diversa pattuizione scritta, quando il rapporto è intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte. In tal caso, ciascun cointestatario può compiere operazioni anche separatamente e impartire ordini e istruzioni con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari, anche sui titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto. L’ordine o istruzione potrà essere revocato anche da uno solo dei cointestatari, restando inteso che in tal caso sarà onere di tale cointestatario avvertire gli altri cointestatari, mentre nessun obbligo di comunicazione sorgerà in capo alla Banca e l’ordine o istruzione si intenderà revocato con effetti nei confronti di tutti i cointestatari.
7.2 Nell’ipotesi di rapporto cointestato con facoltà disgiunte, i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del presente contratto saranno intestati a nome del cointestatario che ha comunicato alla Banca la disposizione di acquisto o sottoscrizione dei suddetti titoli, salvo diversa istruzione da parte dello stesso. In ogni caso, i cointestatari si autorizzano reciprocamente fra loro a impartire singolarmente disposizioni a valere sugli strumenti finanziari presenti e/o immessi nel dossier comune e risultanti di volta in volta nominativamente intestati a chiunque di essi, conferendosi l’uno l’altro espressa procura con tutti i poteri, nessuno escluso, affinché la Banca possa validamente dar corso alla disposizione impartita, e sollevando la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo e con piena liberazione di quest’ultima anche nei confronti di tutti i cointestatari.
7.3 La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione al compimento anche di una sola operazione con lettera raccomandata A.R., non sarà più tenuta a dar corso agli ordini o istruzioni che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari, e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, potrà ritenere dovuto il concorso di tutti per ciascuna operazione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
7.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini e istruzioni alla Banca. Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che potranno esercitare solo congiuntamente tutti insieme tale diritto e qualsiasi altro diritto di cui al presente contratto, e il legale rappresentante dell’incapace.
8. Invio di comunicazioni
8.1 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche e di ogni altra comunicazione o dichiarazione all’Investitore è effettuato dalla Banca, con piena validità, al recapito del Cliente. Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9-bis e 9-ter L. 15 dicembre 1990, n. 386. Sulla base della scelta effettuata dall’Investitore nel “Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”, la Banca potrà avvalersi, per l’invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di Internet Banking, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell’evoluzione tecnologica, consentano all’Investitore di acquisire la comunicazione su supporto durevole e diano prova dell’avvenuta ricezione.
8.2 L’eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
8.3 Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione dell’Investitore, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla dipendenza presso la quale sono intrattenuti i rapporti.
8.4 L’Investitore curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.
9. Commissioni, costi e oneri e relativa informativa - Incentivi
9.1 Le commissioni, i costi e gli oneri applicati ai servizi oggetto del presente contratto, dei quali la Banca ha pieno diritto alla corresponsione, sono indicati nel “Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca” allegato al presente contratto. In tale Documento è anche riportata l’informativa riguardante l’esistenza, la natura e l’importo o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto (di seguito, gli “Incentivi”).
9.2 La Banca comunicherà al Cliente, prima di dare corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
9.3 La Banca invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, anche contestualmente o nell’ambito del pertinente rendiconto degli strumenti finanziari del Cliente, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
9.4 Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni, i costi e gli oneri indicati nel Documento di cui al precedente comma 9.1 e nell’informativa sui costi e oneri di cui al precedente comma 9.2, ivi incluse le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca a altri intermediari di cui la stessa si è avvalsa, nonché ogni eventuale spesa, imposta o tassa a qualunque titolo gravante sui servizi di cui al presente contratto e sulle relative operazioni o che la Banca dovesse comunque sostenere in relazione ai rapporti in essere con il Cliente. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza dei pignoramenti o dei sequestri operati sui titoli, saranno a carico esclusivo del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
9.5 Il pagamento di ogni somma dovuta dal Cliente, ove non inclusa nello strumento finanziario oggetto dell’operazione, avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente intestato o cointestato al Cliente stesso e in essere presso la Banca. Il pagamento potrà essere eseguito per cassa, quando quest’ultima modalità sia richiesta dalla Banca per motivi di organizzazione interna o quando il rapporto di conto corrente non presenti sufficiente disponibilità, a mezzo contante o, su autorizzazione specifica della Banca, mediante l’emissione di titoli di credito.
9.6 Quanto agli Incentivi corrisposti a o ricevuti da terzi o persone che agiscano per conto di detti terzi, indicati nel Documento di cui al precedente comma 9.1 e/o nell’informativa sui costi e oneri di cui al precedente comma 9.2 in modo completo, accurato e comprensibile, la loro ricezione o il loro pagamento da parte
della Banca sono consentiti esclusivamente qualora:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del Cliente.
10. Modifica delle condizioni contrattuali
10.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per i servizi oggetto del presente contratto).
10.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
10.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 9, comma 9.1.
10.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 10.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
10.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 10.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 10.4.
11. Responsabilità del Cliente - Mandato a vendere e diritti di garanzia - Compensazione
11.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera.
11.2 In caso di inutile decorso del termine, il Cliente autorizza espressamente la Banca a addebitare ogni somma dovuta sul rapporto di conto corrente tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca il mandato a vendere, direttamente o a mezzo intermediari terzi, le eventuali disponibilità di strumenti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato, e il conseguente diritto a trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente stesso del suo proposito, tramite comunicazione su supporto durevole, accordandogli un ulteriore termine di 7 giorni per adempiere le proprie obbligazioni.
11.3 Nel caso di cui al precedente comma 11.2, la Banca, dopo essersi soddisfatta sul ricavato netto della vendita, tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se ha venduto o fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
11.4 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, la Banca può valersi, altresì, dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756 cod. civ., e sono costituiti in suo favore il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.
11.5 Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente.
11.6 In espressa deroga all’art. 190 cod. civ., la Banca è autorizzata a agire per l’intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.
11.7 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque dipendenza siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
11.8 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione anche qualora i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione su supporto durevole al Cliente.
11.9 In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo e all’articolo 6.4 sino alla concorrenza dell’intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
12. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente e imputazione dei pagamenti
12.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque titolo, anche successorio, dal Cliente stesso.
12.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, salva diversa imputazione del Cliente ai sensi dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. al momento del pagamento, la Banca può imputare i pagamenti del Cliente o le somme comunque incassate da terzi, in deroga all’art. 1193, comma 2, cod. civ., a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione su supporto durevole allo stesso.
13. Computo dei termini
13.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei giorni di calendario, salvo il caso in cui sia fatto riferimento a Xxxxxx Xxxxxxxxxx, intendendosi per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx” qualsiasi giorno feriale, escluso il sabato.
14. Reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie
14.1 Il Cliente può presentare un reclamo in relazione ai servizi oggetto del presente contratto attraverso una delle seguenti modalità:
▪ per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, ang. xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
▪ per posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
▪ per posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
▪ per fax al numero x00 00 00000000.
La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 60 giorni. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari. Qualora la contestazione abbia ad oggetto servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
14.2 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:
a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
(i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di 100.000 Euro (centomila,00 euro); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario e conoscerne l’ambito di competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ABF;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
(ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
(iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
b) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
(i) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’accesso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
- Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie a altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
- Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con i Clienti al dettaglio nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (in materia di controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi on line tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione Europea). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopraindicati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
- La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF.
- Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l’indirizzo xxx.xxx.xxxxxx.xx;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
15. Legge applicabile e Foro competente
15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità extragiudiziali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.
15.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alla Normativa di Riferimento e alle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
16. Caratteristiche dei servizi e limitazioni operative del Cliente
16.1 La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, e delle ulteriori disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento. Nello svolgimento dei predetti servizi, conformemente a quanto indicato nell’articolo 1, comma 1.2, la Banca è autorizzata a agire per conto dell’Investitore anche in nome proprio.
16.2 Le caratteristiche dei servizi sono le seguenti:
a) negoziazione per conto proprio: compravendita di strumenti finanziari nella quale la Banca esegue le disposizioni del Cliente in contropartita diretta;
b) esecuzione di ordini per conto dei Clienti: attività nella quale la Banca esegue gli ordini del Cliente cercando una controparte sui mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione;
c) ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni del Cliente e loro trasmissione da parte della Banca a altri intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei Clienti o al collocamento, secondo quanto previsto nella propria strategia di trasmissione degli ordini. Tale servizio include anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
Nei confronti dei Clienti al dettaglio o professionali, la Banca opera in regime di ricezione e trasmissione di ordini. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti è prestato, pertanto, esclusivamente nei confronti delle controparti qualificate, mentre il servizio di negoziazione per conto proprio è prestato saltuariamente, assumendo rilevanza residuale.
16.3 Gli ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari possono essere impartiti in relazione alle tipologie di prodotti e alle categorie di operazioni specificate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela - Informazioni sugli strumenti finanziari), avuto riguardo in particolare alle tipologie di strumenti finanziari specificamente trattati dalla Banca.
16.4 La Banca consegna preventivamente all’Investitore, ovvero mette a sua disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico, la documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell’ordine del Cliente. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la Banca avrà ricevuto dagli emittenti, anche tramite fornitori di servizi terzi, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero mettere a disposizione dell’Investitore, ai sensi della Normativa di Riferimento, esclusivamente materiale condiviso, approvato o predisposto da ciascun emittente. L’Investitore è invitato a leggere attentamente la documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell’ordine prima di disporre un investimento. La singola disposizione impartita può essere condizionata alla verifica da parte della Banca, in maniera compatibile con le modalità operative prescelte dal Cliente, della circostanza che il Cliente stesso abbia preso visione della suddetta documentazione prima di impartire l’ordine.
16.5 La Banca consegna preventivamente all’Investitore, ovvero mette a sua disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico, l’ulteriore documentazione precontrattuale eventualmente prescritta dalla Normativa di Riferimento in relazione
a determinate tipologie di strumenti finanziari. Ove pertinente in base al tipo di strumento finanziario oggetto dell’ordine del Cliente, la Banca, al momento del conferimento dell’ordine, evidenzia inoltre al Cliente stesso se lo strumento finanziario è soggetto a “bail-in” (obbligo di copertura delle perdite dell’emittente) ai sensi della normativa europea sulle crisi bancarie, conformemente a quanto riportato nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela - Informazioni sugli strumenti finanziari).
16.6 Nello svolgimento dei servizi la Banca valuta in ogni caso, nel migliore interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario oggetto dell’ordine del Cliente in relazione al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano gli strumenti finanziari - appartenenti alle tipologie di strumenti indicate nel comma 16.2 - in funzione delle diverse caratteristiche degli strumenti finanziari stessi. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente e aventi a oggetto strumenti finanziari qualora lo strumento individuato dal Cliente:
a) non rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente; oppure
b) rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
17. Conferimento e revoca degli ordini - Regolamento delle operazioni
17.1 Gli ordini possono essere impartiti alla Banca per iscritto, anche attraverso consulenti finanziari di reti terze con cui la Banca ha in essere una convenzione e a tal fine autorizzati, oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamente. La Banca non è, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca con l’ordinaria diligenza.
17.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto del ricevimento degli ordini presso la sede legale o le dipendenze della Banca è rilasciata all’Investitore un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora gli ordini siano impartiti attraverso consulenti finanziari di reti terze, è rilasciata al Cliente copia dell’ordine dallo stesso conferito.
17.3 Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico, sistema informatico o altro supporto equivalente. L’Investitore prende atto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova degli ordini conferiti. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copia. La Banca si riserva la facoltà di chiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamente. In tal caso, la Banca invia, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessa, la Banca considera l’ordine confermato a ogni effetto.
17.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, ai sensi del comma 17.1, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca stessa.
17.5 In ogni caso, l’Investitore si impegna a impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco e completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere gli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione agli stessi soltanto dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier).
17.6 Una volta impartiti, gli ordini e le eventuali istruzioni dell’Investitore possono essere revocati, con le modalità di cui al precedente comma 17.1, solo se non ancora eseguiti. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Le previsioni di cui ai precedenti commi 17.2 e 17.3 si applicano, in quanto compatibili, anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
17.7 Gli ordini e le revoche possono essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5.3.
17.8 Tutte le operazioni effettuate in esecuzione del presente contratto verranno regolate sul rapporto di conto corrente e sul dossier titoli aperti a nome del Cliente presso la Banca.
18. Esecuzione degli ordini - Norme comuni ai servizi di investimento di cui al presente contratto
18.1 Nella prestazione dei servizi di investimento di cui al presente contratto, per quanto riguarda le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell’ordine, la Banca adotta misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, in conformità alla strategia definita per l’ottenimento del miglior risultato possibile. La Banca applica le misure necessarie al fine di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto a altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. In particolare, la Banca assicura che gli ordini eseguiti siano prontamente e accuratamente registrati e assegnati al Cliente, tratta gli ordini del Cliente comparabili agli ordini di altri Clienti in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente. La Banca effettua un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte dei propri soggetti rilevanti, come definiti dalla Normativa di Riferimento.
18.2 La Banca può trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con gli ordini di altri Clienti, qualora sia improbabile che l’aggregazione possa andare a discapito del Cliente, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati del Cliente con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Resta fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
18.3 All’atto della sottoscrizione del presente contratto l’Investitore esprime il proprio consenso per iscritto all’esecuzione di un ordine al di fuori di una sede di negoziazione, intendendosi per “sede di negoziazione” ai sensi della Normativa di Riferimento un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. In caso di negoziazione per conto proprio, in assenza di tale consenso, l’ordine sarà da ritenersi invalido e sarà respinto.
18.4 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, a informarne prontamente l’Investitore.
18.5 Nell’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore, la Banca si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti. Il Cliente può impartire istruzioni specifiche sull’esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente prende atto che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni. Al riguardo, la Banca si astiene dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall’indicare espressamente o dal suggerire il contenuto delle stesse. Nonostante quanto sopra, la Banca può rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede presso cui eseguire l’ordine, dopo averlo informato secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con le strategie di esecuzione degli ordini degli intermediari selezionati dalla Banca.
18.6 In presenza di un giustificato motivo, quale, a titolo esemplificativo, la contrarietà dell’ordine alla Normativa di Riferimento o il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto, è facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l’ordine conferito, dandone immediata comunicazione al Cliente.
18.7 Salvo che sia diversamente previsto nelle integrazioni al presente contratto relative alla prestazione dei servizi via Internet (“Trading on Line”), la Banca
si astiene dall’effettuare le operazioni se l’ordine impartito dall’Investitore risulti non adeguato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’Investitore in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio nonché con riferimento alla sua situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) e ai suoi obiettivi di investimento (inclusa la tolleranza al rischio), dandone comunicazione immediata all’Investitore stesso. Ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall’Investitore attraverso la compilazione di un apposito questionario (di seguito, “Questionario MIFID”). L’Investitore prende atto che la valutazione di adeguatezza è effettuata nel suo migliore interesse e che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, coerenza e veridicità. Inoltre, è onere dell’Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese così da consentire il mantenimento di un quadro di informazioni aggiornate. Ai fini di cui al presente comma, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il cointestatario al quale è stato attribuito il profilo di rischio più basso, tenuto conto del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento di tutti i cointestatari. Nel caso in cui l’incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (legale rappresentante oppure, ove consentito dai sistemi in uso presso la Banca, delegato o procuratore). La Banca si astiene dall’eseguire le operazioni ritenute non adeguate. L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare i servizi oggetto del presente contratto. Restano fermi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1727 cod. civ. e il diritto di recesso della Banca.
18.8 La Banca non è responsabile per la mancata ricezione e trasmissione degli ordini o per la loro mancata esecuzione dovute a impossibilità a operare derivante da cause a essa non imputabili, o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi senza limitazione alcuna ritardi o cadute di linea dei sistemi o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In questi casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell’impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia nel frattempo revocati, procede alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa della normale operatività.
18.9 Nell’esecuzione dell’incarico, la Banca è espressamente autorizzata:
a) ad apporre sui titoli nominativi la girata in nome e per conto dell’Investitore;
b) in via generale, ai sensi dell’art. 1717, comma 2, cod. civ. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé i propri corrispondenti nazionali o - per l’esecuzione di ordini sui mercati esteri - esteri, dandone comunicazione scritta all’Investitore nell’ambito della rendicontazione periodica.
19. Esecuzione degli ordini - Norme specifiche
Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei Clienti
19.1 La Banca cura l’esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento delle sedi di negoziazione.
19.2 Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca per conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica allo stesso, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo pattuito non applica commissioni.
19.3 Qualora l’ordine sia eseguito dalla Banca per conto del Cliente, ferma restando l’applicazione delle commissioni e delle spese specificate nel Documento di cui all’articolo 9, comma 9.1, il prezzo praticato all’Investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
Ricezione e trasmissione di ordini
19.4 Qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dall’Investitore a altri intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei Clienti o al collocamento. La Banca adotta misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
19.5 Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini a intermediari collocatori a condizione che:
a) sia assicurata la consegna all’Investitore della documentazione informativa prescritta;
b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell’intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l’offerta.
19.6 Ove richiesto dall’Investitore, la Banca può prestare il servizio di mediazione, in cui la Banca mette in contatto l’Investitore con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari. Nell’esecuzione del servizio di mediazione, la Banca comunica all’Investitore le circostanze a essa note relative alle caratteristiche dell’operazione. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori. Il Cliente riconosce alla Banca le commissioni specificate nel Documento di cui all’articolo 9, comma 9.1, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione.
20. Provvista relativa alle operazioni richieste
20.1 L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla contestuale costituzione da parte del Cliente stesso della provvista necessaria, secondo quanto previsto nel comma 20.3.
20.2 Il Cliente prende espressamente atto che le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati non costituiscono oggetto del presente contratto, e che pertanto gli è precluso disporre operazioni relative a tale tipologia di strumenti.
20.3 Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione della Banca nel dossier titoli indicato nel successivo articolo 22 e/o nel rapporto di conto corrente aperto presso la Banca gli strumenti finanziari e/o le somme di denaro necessari all’esecuzione degli ordini conferiti e alla corresponsione delle spese e delle commissioni previste. In difetto la Banca non dà corso all’esecuzione degli ordini e procede alla chiusura delle operazioni eventualmente avviate utilizzando a copertura le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo 11.
20.4 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui l’Investitore, preventivamente affidato per il rischio in argomento, abbia completamente utilizzato la linea di credito per effetto delle operazioni eseguite.
21. Conflitti d’interessi
21.1 La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interessi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti offerti):
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tra la Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che i conflitti di interessi incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
21.2 Qualora le procedure e le misure adottate dalla Banca non fossero sufficienti a assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare detti rischi.
21.3 È facoltà del Cliente chiedere in qualsiasi momento ulteriori chiarimenti in merito alle procedure adottate dalla Banca.
22. Deposito di strumenti finanziari
22.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto sono immessi e registrati nel dossier titoli (deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari) acceso dall’Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
23. Documentazione delle operazioni eseguite - Obblighi di comunicazione inerenti le operazioni con passività potenziali
23.1 Per ogni operazione eseguita, la Banca invia prontamente al Cliente, con le modalità di cui all’articolo 8, quanto prima e al più tardi entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello di esecuzione, un avviso di conferma su supporto durevole contenente le seguenti informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento:
a) la denominazione della Banca quale mittente della Comunicazione;
b) il nominativo o altro elemento di designazione dell’Investitore;
c) il giorno di esecuzione;
d) l’ora di esecuzione;
e) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
f) l’identificativo della sede di esecuzione;
g) l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
h) l’indicatore acquisto/vendita;
i) la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
j) il quantitativo;
k) il prezzo unitario o, se l’ordine è eseguito in tranche, il prezzo di ciascuna tranche o il prezzo medio (in quest’ultimo caso, è facoltà del Cliente chiedere il prezzo di ciascuna tranche);
l) il corrispettivo totale;
m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell’Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci, incluso, se pertinente, l’importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l’operazione sia stata eseguita dalla Banca durante una negoziazione per conto proprio e la Banca abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del Cliente;
n) il tasso di cambio ottenuto, quando l’operazione comporta una conversione di valuta;
o) le responsabilità dell’Investitore in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all’Investitore, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
p) se la controparte dell’Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo gruppo o un altro Cliente della Banca, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
23.2 Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da un altro soggetto, l’avviso è inviato all’Investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere il proprio avviso di conferma quando detto avviso conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che debba essere prontamente inviata al Cliente da un soggetto diverso.
23.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all’Investitore le informazioni di cui al comma 23.1 su base semestrale.
23.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Investitore di chiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini non ancora eseguiti.
23.5 La documentazione di cui al presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.
23.6 Qualora il Cliente detenga posizioni su strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati tramite la Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata dalla Banca su supporto durevole, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo 8, entro la fine del Giorno Lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
1. Oggetto del contratto
1.1 Il presente contratto ha a oggetto la prestazione, da parte della Banca e in favore del Cliente (di seguito, il “Cliente” o l’“Investitore”), del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente di cui all’art. 1, comma 5, lettera c-bis), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, anche ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento. Il Cliente prende atto che il servizio di collocamento oggetto del presente contratto è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, e che pertanto il Cliente è tenuto a sottoscrivere, altresì, con la Banca apposito contratto avente a oggetto la prestazione di quest’ultimo servizio.
1.2 Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.
1.3 La Banca può promuovere, altresì, la sottoscrizione di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari terzi, attenendosi alle istruzioni ricevute dalle società prodotto, nel rispetto della Normativa di Riferimento.
2. Conclusione del contratto ed esecuzione dell’incarico
2.1 Il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta del Cliente da parte della Banca, solo nel caso in cui la Banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto dal Cliente e assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla Normativa di Riferimento.
2.2 Nel caso di contratto per il servizio di collocamento concluso con un Cliente al dettaglio fuori dalla sede della Banca o dalle sue dipendenze mediante il ricorso a consulenti finanziari, l’efficacia dello stesso è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o alla Banca.
3. Rischi delle operazioni
3.1 L’Investitore, consapevole che ogni operazione di investimento è compiuta nel suo interesse, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto riportato nel Fascicolo Informativo (contenente, inter alia, informazioni sugli strumenti finanziari), dei rischi derivanti dalle operazioni che lo stesso effettuerà nella prestazione da parte della Banca del servizio di collocamento. L’Investitore si dichiara, inoltre, pienamente informato del fatto che il servizio oggetto del presente contratto non comporta e non può comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a carico dell’Investitore gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti.
4. Caratteristiche del servizio e limitazioni operative del Cliente
4.1 Nello svolgimento del servizio, la Banca raccoglie le disposizioni dell’Investitore aventi a oggetto la sottoscrizione o l’acquisto degli strumenti finanziari dalla medesima collocati, secondo le disposizioni dettate dall’emittente o dall’offerente e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Gli strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca sono essenzialmente quote o azioni di OICVM, come definititi dalla Normativa di Riferimento e nel rispetto della medesima Normativa, conformemente a quanto specificato nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela - Informazioni sugli strumenti finanziari).
4.2 La Banca consegna preventivamente all’Investitore, ovvero mette a sua disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico, la documentazione d’offerta e la documentazione precontrattuale prescritta dalla Normativa di Riferimento. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la Banca avrà ricevuto dagli emittenti/offerenti, anche tramite fornitori di servizi terzi, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero mettere a disposizione dell’Investitore, ai sensi della Normativa di Riferimento, esclusivamente materiale condiviso, approvato o predisposto da ciascun emittente/offerente. L’Investitore è invitato a leggere attentamente la documentazione d’offerta e la documentazione precontrattuale relativa agli OICVM collocati prima di disporre un investimento. La singola disposizione impartita può essere condizionata alla verifica della Banca, in maniera compatibile con le modalità operative prescelte dal Cliente, della circostanza che il Cliente stesso abbia preso visione della suddetta documentazione prima di aderire all’offerta.
4.3 La Banca consegna preventivamente all’Investitore, ovvero mette a sua disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico, l’ulteriore documentazione precontrattuale eventualmente prescritta dalla Normativa di Riferimento in relazione a determinate tipologie di OICVM.
4.4 L’attività di collocamento di strumenti finanziari è effettuata dalla Banca in conformità agli specifici accordi di volta in volta assunti con i relativi emittenti e/o offerenti. L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICVM avviene nei termini e secondo le modalità previste nella relativa documentazione d’offerta e al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione ai sensi del regolamento o statuto del relativo OICVM. Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza alla Banca affinché questa, secondo le specifiche istruzioni impartite dal Cliente qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICVM i cui regolamenti e/o documentazione d’offerta prevedano tale modalità di sottoscrizione, sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICVM e/o le richieste di rimborso o conversione; e (ii) compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche, autorizzando in ognuno dei casi sopra indicati la Banca sin d’ora anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.. Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza alla Banca affinché questa, secondo le specifiche istruzioni impartite dal Cliente qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICVM i cui regolamenti e/o documentazione d’offerta prevedano l’intestazione cumulativa di azioni o quote del relativo OICVM, sottoscriva, a suo nome e per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione dell’OICVM e/o le richieste di rimborso o conversione.
4.5 In ragione del fatto che gli OICVM collocati sono strumenti finanziari la cui natura o funzione richiede l’assistenza della Banca nella fase successiva alla sottoscrizione o all’acquisto, la Banca svolgerà inoltre in favore del Cliente attività di assistenza post vendita. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative agli strumenti finanziari collocati, ivi comprese le richieste di rimborso o conversione. Fatte salve le comunicazioni poste a carico delle società prodotto, la Banca provvederà a trasmettere al Cliente qualunque eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalle società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente a oggetto gli strumenti finanziari sottoscritti o acquistati.
4.6 Nello svolgimento del servizio la Banca valuta in ogni caso, nel migliore interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario oggetto dell’ordine del Cliente in relazione al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano gli strumenti finanziari - appartenenti alle tipologie di strumenti indicate nel comma 4.1 - in funzione delle diverse caratteristiche degli strumenti finanziari stessi. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente e aventi a oggetto strumenti finanziari qualora lo strumento individuato dal Cliente:
a) non rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente; oppure
b) rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
5. Conferimento degli ordini
5.1 Gli ordini di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati possono essere impartiti alla Banca per iscritto - anche via fax o attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamente. La Banca non è, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca con l’ordinaria diligenza.
5.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia all’Investitore, nei casi previsti, un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
5.3 Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico, sistema informatico o altro supporto equivalente. L’Investitore prende atto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova degli ordini conferiti. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copia. La Banca si riserva la facoltà di chiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamente. In tal caso, la Banca invia, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessa, la Banca considera l’ordine confermato a ogni effetto.
5.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
5.5 In ogni caso, l’Investitore si impegna a impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco e completi di ogni elemento necessario per l’esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere gli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione agli stessi soltanto dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier).
5.6 Una volta impartiti, gli ordini e le eventuali istruzioni dell’Investitore possono essere revocati, con le modalità di cui al precedente comma 5.1, solo se non
ancora eseguiti dalle società prodotto. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Le previsioni di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
5.7 Gli ordini e le revoche possono essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 10.1.
5.8 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto, ove pertinente in base alla natura degli strumenti finanziari stessi, sono immessi e registrati nel dossier titoli (deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari) acceso dall’Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
6. Esecuzione degli ordini
6.1 L’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previste dalla documentazione d’offerta relativa agli strumenti finanziari collocati, al prezzo ivi indicato, conformemente a quanto indicato nell’articolo 4, comma 4.4.
6.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, a informarne prontamente l’Investitore.
6.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all’ordine conferito, informandone prontamente l’Investitore.
6.4 La Banca si astiene dall’effettuare le operazioni se l’ordine impartito dall’Investitore risulti non adeguato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’Investitore in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio nonché con riferimento alla sua situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) e ai suoi obiettivi di investimento (inclusa la tolleranza al rischio), dandone comunicazione immediata all’Investitore stesso. Ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall’Investitore attraverso la compilazione di un apposito questionario (di seguito, “Questionario MIFID”). L’Investitore prende atto che la valutazione di adeguatezza è effettuata nel suo migliore interesse e che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, coerenza e veridicità. Inoltre, è onere dell’Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese così da consentire il mantenimento di un quadro di informazioni aggiornate. Ai fini di cui al presente comma, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il cointestatario al quale è stato attribuito il profilo di rischio più basso, tenuto conto del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento di tutti i cointestatari. Nel caso in cui l’incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (legale rappresentante oppure, ove consentito dai sistemi in uso presso la Banca, delegato o procuratore). La Banca si astiene dall’eseguire le operazioni ritenute non adeguate. L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare i servizi oggetto del presente contratto. Restano fermi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1727 cod. civ. e il diritto di recesso della Banca.
6.5 Fermo restando quanto previsto nel comma 6.4, qualora gli ordini di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati siano impartiti dall’Investitore sulla base di corrispondenti raccomandazioni prestate dalla Banca nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti, l’adeguatezza delle operazioni è valutata dalla Banca secondo quanto previsto con riguardo alle raccomandazioni nelle norme contrattuali relative a quest’ultimo servizio.
6.6 La Banca non è responsabile per la mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità a operare derivante da cause a essa non imputabili, o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi senza limitazione alcuna ritardi o cadute di linea dei sistemi o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In questi casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia nel frattempo revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa della normale operatività.
6.7 L’esecuzione degli ordini di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari impartiti dall’Investitore è subordinata alla costituzione dei vincoli di garanzia eventualmente richiesti dalla Banca, secondo quanto di volta in volta previsto dalla Normativa di Riferimento.
7. Conflitti d’interessi
7.1 La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interessi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti):
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tra la Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che i conflitti di interessi incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
7.2 Qualora le procedure e le misure adottate dalla Banca non fossero sufficienti a assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare detti rischi.
7.3 È facoltà del Cliente chiedere in qualsiasi momento ulteriori chiarimenti in merito alle procedure adottate dalla Banca.
8. Documentazione delle operazioni eseguite
8.1 Per ogni operazione eseguita, salvo il caso in cui l’Investitore abbia diritto a ricevere analoga conferma da un diverso soggetto, la Banca invia prontamente al Cliente, con le modalità di cui all’articolo 13, quanto prima e al più tardi entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello di esecuzione, un avviso di conferma su supporto durevole contenente, ove pertinenti, le seguenti informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento:
a) la denominazione della Banca quale mittente della Comunicazione;
b) il nominativo o altro elemento di designazione dell’Investitore;
c) il giorno di esecuzione;
d) l’ora di esecuzione;
e) la tipologia dell’ordine;
f) l’identificativo della sede di esecuzione;
g) l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
h) l’indicatore acquisto/vendita;
i) la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
j) il quantitativo;
k) il prezzo unitario o, se l’ordine è eseguito in tranche, il prezzo di ciascuna tranche o il prezzo medio (in quest’ultimo caso, è facoltà del Cliente chiedere il prezzo di ciascuna tranche);
l) il corrispettivo totale;
m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell’Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci;
n) il tasso di cambio ottenuto, quando l’operazione comporta una conversione di valuta;
o) le responsabilità dell’Investitore in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all’Investitore, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
p) se la controparte dell’Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo gruppo o un altro Cliente della Banca, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
8.2 Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da un altro soggetto, l’avviso è inviato all’Investitore al più tardi il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, conformemente a quanto indicato nel comma 8.1, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere il proprio avviso di conferma quando detto avviso conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che debba essere prontamente inviata al Cliente da un soggetto diverso.
8.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all’Investitore le informazioni di cui al comma 8.1 su base semestrale.
8.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Investitore di chiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini non ancora eseguiti.
8.5 La documentazione di cui al presente articolo si intenderà tacitamente approvata dall’Investitore in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.
9. Durata del contratto
9.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi con preavviso di 15 giorni in qualunque momento, mediante l’invio di adeguata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero mediante consegna dell’apposito modulo debitamente compilato presso la dipendenza della Banca competente. Resta fermo quanto previsto nell’articolo 2, comma 2.2.
9.2 La Banca potrà recedere dal presente contratto in ogni momento mediante l’invio di adeguata comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata
A.R. con preavviso di 15 giorni, oppure senza preavviso e dandone immediata comunicazione scritta al Cliente allorché:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare o esecutiva, quali a titolo esemplificativo pignoramenti o sequestri, oppure sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un’altra procedura concorsuale;
c) il Cliente abbia dato corso a una cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria;
d) il Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione.
9.3 Salvo il preavviso di cui ai commi 9.1 e 9.2 che precedono, il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell’Investitore. Dal momento della ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 9.1 e 9.2 che precedono la Banca avrà, in ogni caso, la facoltà di non eseguire gli ordini o istruzioni, di procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti.
9.4 Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del contratto relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti comporterà cessazione automatica del presente contratto.
10. Identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate
10.1 Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati anagrafici e quelli delle persone autorizzate a rappresentarlo, e i relativi documenti di identificazione, nonché le altre informazioni necessarie, o comunque opportune secondo le best practice applicate dagli intermediari italiani, anche per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla Normativa di Riferimento. Il Cliente si impegna inoltre a utilizzare, nelle disposizioni conferite alla Banca, la propria sottoscrizione autografa conforme alla firma così come depositata. Diverse modalità di sottoscrizione (es. c.d. “firma elettronica”) saranno utilizzate su espressa autorizzazione della Banca e conformemente alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
10.2 Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca per conto del Cliente stesso sono depositate presso la dipendenza ove il relativo rapporto è intrattenuto.
10.3 Qualsiasi variazione all’elenco dei soggetti di cui al comma precedente dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità o onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone autorizzate a rappresentarlo.
11. Cointestazione del rapporto
11.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell’articolo 13 a uno solo dei cointestatari, all’indirizzo da questi indicato, e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
11.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all’art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
11.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
11.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che venissero a sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo contestatario.
12. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte
12.1 Salva diversa pattuizione scritta, quando il rapporto è intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte. In tal caso, ciascun cointestatario può compiere operazioni anche separatamente e impartire ordini e istruzioni con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto. L’ordine o istruzione potrà essere revocato anche da uno solo dei cointestatari, restando inteso che in tal caso sarà onere di tale sottoscrittore avvertire gli altri cointestatari, mentre nessun obbligo di comunicazione sorgerà in capo alla Banca e l’ordine o istruzione si intenderà revocato con effetti nei confronti di tutti i cointestatari.
12.2 La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione al compimento anche di una sola operazione con lettera raccomandata A.R., non sarà più tenuta a dar corso agli ordini o istruzioni che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari, e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, potrà ritenere dovuto il concorso di tutti per ciascuna operazione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
12.3 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini e istruzioni alla Banca. Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che potranno esercitare solo congiuntamente tutti insieme tale diritto e qualsiasi altro diritto di cui al presente contratto, e il legale rappresentante dell’incapace.
13. Invio di comunicazioni
13.1 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche e di ogni altra comunicazione o dichiarazione all’Investitore è effettuato dalla Banca, con piena validità, al recapito del Cliente. Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9-bis e 9-ter L. 15 dicembre 1990, n. 386. Sulla base della scelta effettuata dall’Investitore nel “Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”, la Banca potrà avvalersi, per l’invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di Internet Banking, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell’evoluzione tecnologica, consentano all’Investitore di acquisire la comunicazione su supporto durevole e diano prova dell’avvenuta ricezione.
13.2 L’eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
13.3 Le comunicazioni, le disposizioni e qualunque altra dichiarazione dell’Investitore, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla dipendenza presso la quale sono intrattenuti i rapporti.
13.4 L’Investitore curerà che le comunicazioni e le disposizioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito siano compilati in modo chiaro e leggibile.
14. Commissioni, costi e oneri e relativa informativa - Incentivi
14.1 Le commissioni, i costi e gli oneri applicati al servizio oggetto del presente contratto, dei quali la Banca ha pieno diritto alla corresponsione, sono indicati nel “Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca” allegato al presente contratto. In tale Documento è anche riportata l’informativa riguardante l’esistenza, la natura e l’importo o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto (di seguito, gli “Incentivi”).
14.2 La Banca comunicherà al Cliente, prima di dare corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
14.3 La Banca invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, anche contestualmente o nell’ambito del pertinente rendiconto degli strumenti finanziari del Cliente, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio di investimento prestato e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
14.4 Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni, i costi e gli oneri indicati nel Documento di cui al precedente comma 14.1 e nell’informativa sui costi e oneri di cui al precedente comma 14.2, ivi incluse le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca a altri intermediari di cui la stessa si è avvalsa, nonché ogni eventuale spesa, imposta o tassa a qualunque titolo gravante sul servizio di cui al presente contratto e sulle relative operazioni o che la Banca dovesse comunque sostenere in relazione ai rapporti in essere con il Cliente. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza dei pignoramenti o dei sequestri operati sui titoli, saranno a carico esclusivo del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
14.5 Il pagamento di ogni somma dovuta dal Cliente, ove non inclusa nello strumento finanziario oggetto dell’operazione, avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente intestato o cointestato al Cliente stesso e in essere presso la Banca. Il pagamento potrà essere eseguito per cassa, quando quest’ultima modalità sia richiesta dalla Banca per motivi di organizzazione interna o quando il rapporto di conto corrente non presenti sufficiente disponibilità, a mezzo contante o, su autorizzazione specifica della Banca, mediante l’emissione di titoli di credito.
14.6 Quanto agli Incentivi corrisposti a o ricevuti da terzi o persone che agiscano per conto di detti terzi, indicati nel Documento di cui al precedente comma 14.1 e/o nell’informativa sui costi e oneri di cui al precedente comma 14.2 in modo completo, accurato e comprensibile, la loro ricezione o il loro pagamento da parte della Banca sono consentiti esclusivamente qualora:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del Cliente.
15. Modifica delle condizioni contrattuali
15.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per il servizio oggetto del presente contratto).
15.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
15.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 14, comma 14.1.
15.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 15.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
15.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 15.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 15.4.
16. Responsabilità del Cliente - Mandato a vendere/disinvestire e diritti di garanzia - Compensazione
16.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera.
16.2 In caso di inutile decorso del termine, il Cliente autorizza espressamente la Banca a addebitare ogni somma dovuta sul rapporto di conto corrente tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca il mandato a vendere o disinvestire, direttamente o a mezzo intermediari terzi, le eventuali disponibilità di strumenti finanziari, anche non già costituiti in garanzia,
a prezzo di mercato, e il conseguente diritto a trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere o disinvestire gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente stesso del suo proposito, tramite comunicazione su supporto durevole, accordandogli un ulteriore termine di 7 giorni per adempiere le proprie obbligazioni.
16.3 Nel caso di cui al precedente comma 16.2, la Banca, dopo essersi soddisfatta sul ricavato netto della vendita o del disinvestimento, tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se ha disinvestito o fatto disinvestire solo parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, mantiene gli altri alle stesse condizioni.
16.4 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, la Banca può valersi, altresì, dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756 cod. civ., e sono costituiti in suo favore il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.
16.5 Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente.
16.6 In espressa deroga all’art. 190 cod. civ., la Banca è autorizzata a agire per l’intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.
16.7 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque dipendenza siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
16.8 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione anche qualora i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione su supporto durevole al Cliente.
16.9 In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo e all’articolo 11.4 sino alla concorrenza dell’intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
17. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente e imputazione dei pagamenti
17.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque titolo, anche successorio, dal Cliente stesso.
17.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, salva diversa imputazione del Cliente ai sensi dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. al momento del pagamento, la Banca può imputare i pagamenti del Cliente o le somme comunque incassate da terzi, in deroga all’art. 1193, comma 2, cod. civ., a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione su supporto durevole allo stesso.
18. Reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie
18.1 Il Cliente può presentare un reclamo in relazione al servizio oggetto del presente contratto attraverso una delle seguenti modalità:
▪ per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, ang. xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
▪ per posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
▪ per posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
▪ per fax al numero x00 00 00000000.
La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 60 giorni. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari. Qualora la contestazione abbia ad oggetto servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
18.2 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:
a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
(i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di 100.000 Euro (centomila,00 euro); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario e conoscerne l’ambito di competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ABF;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
(ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
(iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
b) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
(i) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’accesso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
- Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie a altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
- Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con i Clienti al dettaglio nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (in materia di controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi on line tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione Europea). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopraindicati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
- La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF.
- Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l’indirizzo xxx.xxx.xxxxxx.xx;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
19. Legge applicabile e Foro competente
19.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
19.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità extragiudiziali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.
19.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alla Normativa di Riferimento e alle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
1. Oggetto del Contratto
1.1 Il presente contratto ha a oggetto la prestazione, da parte della Banca e in favore del Cliente (di seguito, il “Cliente” o l’“Investitore”), del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, anche ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento. Il Cliente prende atto che il servizio di consulenza oggetto del presente contratto è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente di cui all’art. 1, comma 5, lettera c-bis), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, e che pertanto il Cliente è tenuto a sottoscrivere, altresì, con la Banca apposito contratto avente a oggetto la prestazione di quest’ultimo servizio.
1.2 Il servizio consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, con riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari determinati (di seguito, le “Raccomandazioni”).
1.3 Ai sensi della Normativa di Riferimento, una Raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente.
1.4 Le Raccomandazioni sono prestate esclusivamente in relazione alle quote o azioni degli OICVM offerti in collocamento dalla Banca e pertanto possono avere a oggetto:
a) l’effettuazione di operazioni di sottoscrizione (iniziale o successiva), rimborso o conversione di quote o azioni di OICVM, nonché, ove pertinente e consentito dai sistemi in uso presso la Banca, acquisto, vendita o scambio di quote o azioni di OICVM;
b) la detenzione di quote o azioni di OICVM;
c) ove pertinente, l’esercizio o non esercizio di diritti conferiti da quote o azioni di OICVM in relazione alla sottoscrizione (iniziale o successiva), al rimborso o alla conversione di quote o azioni di OICVM, nonché, ove pertinente e consentito dai sistemi in uso presso la Banca, all’acquisto, alla vendita o allo scambio di quote o azioni di OICVM.
1.5 Le Raccomandazioni non sono vincolanti per il Cliente il quale resta libero di decidere, a propria discrezione, se dare esecuzione o meno alle stesse. Ogni decisione in merito all’effettuazione o non effettuazione di qualunque operazione di investimento o disinvestimento è riservata esclusivamente al Cliente. Xxx decida di non dare esecuzione alle Raccomandazioni ricevute, nessun onere o penalità è posta a carico del Cliente.
1.6 Il Cliente prende atto che la Banca non presta in suo favore alcun servizio di costruzione o monitoraggio di portafogli modello o di verifica, anche nel continuo, dell’adeguatezza dei portafogli di investimento del Cliente. Quest’ultimo prende atto, pertanto, che le Raccomandazioni sono prestate non in coordinamento tra loro e che le stesse non costituiscono e non intendono costituire una proposta di allocazione complessiva e sistematica del patrimonio del Cliente.
1.7 Fermo restando quanto previsto nel comma 1.6, l’oggetto del presente contratto può essere esteso su richiesta del Cliente alla prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza generica di cui all’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, comportante forme di raccomandazioni generali relative a categorie di strumenti finanziari, diverse e accessorie al servizio.
2. Conclusione del contratto ed esecuzione dell’incarico
2.1 Il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta del Cliente da parte della Banca, solo nel caso in cui la Banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto dal Cliente e assolto gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla Normativa di Riferimento.
3. Rischi delle operazioni
3.1 L’Investitore si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto riportato nel Fascicolo Informativo (contenente, inter alia, informazioni sugli strumenti finanziari), dei rischi associati agli investimenti che potranno essere da lui effettuati sulla base delle Raccomandazioni fornite dalla Banca. L’Investitore prende atto che il servizio di cui al presente contratto non comporta e non può comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati in esecuzione delle suddette Raccomandazioni e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari sottoscritti o acquistati.
4. Caratteristiche del servizio e perimetro delle Raccomandazioni
4.1 Nel rispetto di quanto indicato nell’articolo 1, commi 1.1 e 1.4, il servizio di consulenza in materia di investimenti è esclusivamente prestato dalla Banca in abbinamento con il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, in relazione alle quote o azioni degli OICVM collocati dalla Banca medesima, conformemente a quanto specificato nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela - Informazioni sugli strumenti finanziari).
4.2 La consulenza prestata si configura come “non indipendente”, in quanto le Raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente hanno a oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi (società prodotto) con i quali la Banca ha in corso contratti e, in particolare, convenzioni di collocamento o distribuzione di quote o azioni di OICVM, in relazione alle quali può percepire Incentivi, come definiti nel successivo articolo 11, nel rispetto della Normativa di Riferimento.
4.3 Nello svolgimento del servizio la Banca valuta in ogni caso, nel migliore interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario oggetto della Raccomandazione in relazione al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano gli strumenti finanziari - appartenenti alle tipologie di strumenti indicate nell’articolo 1, comma 1.4 - in funzione delle diverse caratteristiche degli strumenti finanziari stessi. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe astenersi dal prestare Raccomandazioni su richiesta del Cliente qualora lo strumento individuato da quest’ultimo:
a) non rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente; oppure
b) rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
4.4 Le Raccomandazioni fornite nell’ambito del servizio hanno validità e fanno riferimento alla situazione di mercato esistente nel giorno in cui sono prestate.
5. Modalità di esecuzione dell’incarico e report di consulenza
5.1 Nello svolgimento del servizio la Banca può avvalersi di diverse modalità di interazione con il Cliente, quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni telefoniche, riunioni con l’Investitore, invio di messaggi tramite email o con altri strumenti informatici o telematici. Il contenuto e l’esito di ciascuna Raccomandazione della Banca sono formalizzati, in ogni caso, in apposita proposta di consulenza scritta o “report di consulenza”, consegnato al Cliente o inviato allo stesso via fax oppure, sulla base della scelta effettuata dall’Investitore nel “Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”, tramite strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di Internet Banking, ovvero altri strumenti che, in funzione dell’evoluzione tecnologica, consentano all’Investitore di acquisire la comunicazione su supporto durevole e diano prova dell’avvenuta ricezione.
5.2 Il report di consulenza di cui al precedente comma 5.1, datato e numerato, è predisposto a fronte di ciascuna Raccomandazione e contiene la descrizione dell’operazione o delle operazioni consigliate, ivi inclusi lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto e la tipologia di operazione o le tipologie di operazioni tra quelle indicate nel precedente articolo 1, comma 1.4. Nel report, o in apposito documento collegato allo stesso, vengono illustrate le ragioni per cui la Raccomandazione fornita è adeguata al Cliente e perché la stessa risponde agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti, alla propensione al rischio e alla capacità di sostenere perdite del Cliente. Unitamente al report di cui al precedente comma 5.1 la Banca consegna o invia al Cliente la documentazione d’offerta e la documentazione precontrattuale prescritta dalla Normativa di Riferimento in relazione agli strumenti finanziari collocati, conformemente a quanto stabilito nelle norme contrattuali relative al servizio di collocamento.
5.3 Nei report di consulenza le Raccomandazioni fornite dalla Banca sono formulate in maniera chiara e accessibile.
6. Limitazioni di responsabilità
6.1 Il Cliente prende atto che le Raccomandazioni hanno natura di pareri tecnici e che le obbligazioni relative al servizio di consulenza in materia di investimenti costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Cliente prende atto, pertanto, che la Banca non garantisce il conseguimento di risultati utili e che essa non si assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. In ragione di quanto previsto nel presente comma, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni, costi, spese o minori guadagni che l’Investitore dovesse subire a seguito dell’effettuazione o non effettuazione delle operazioni oggetto delle Raccomandazioni ricevute.
6.2 È del pari esclusa qualsiasi responsabilità della Banca nei casi di:
a) mancata ricezione da parte del Cliente delle Raccomandazioni comunicate dalla Banca per mancato funzionamento delle apparecchiature fax o dei dispositivi o sistemi informatici o telematici utilizzati dal Cliente per la ricezione delle email o per altri problemi tecnici;
b) falsità, inesattezza o imprecisione delle informazioni fornite dal Cliente in fase di compilazione del Questionario MIFID, come definito nel successivo articolo 7, comma 7.1;
c) mancata prestazione del Servizio dovuta a impossibilità a operare derivante da cause a essa non imputabili, o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi senza limitazione alcuna ritardi o cadute di linea dei sistemi o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
7. Adeguatezza e conflitti d’interessi
7.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca valuta l’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del Cliente. Ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall’Investitore attraverso la compilazione di un apposito questionario (di seguito, “Questionario MIFID”) circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio, la sua situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) e i suoi obiettivi di investimento (inclusa la tolleranza al rischio). L’Investitore prende atto che la valutazione di adeguatezza è effettuata nel suo migliore interesse e che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, coerenza e veridicità. Inoltre, è onere dell’Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese così da consentire il mantenimento di un quadro di informazioni aggiornate. Nel caso di variazioni delle informazioni precedentemente fornite, la Banca valuta la perdurante validità del profilo attribuito al Cliente.
7.2 In caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il cointestatario al quale è stato attribuito il profilo di rischio più basso, tenuto conto del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento di tutti i cointestatari. Nel caso in cui l’incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (legale rappresentante oppure, ove consentito dai sistemi in uso presso la Banca, delegato o procuratore).
7.3 L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste con il Questionario MIFID comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Restano fermi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1727 cod. civ. e il diritto di recesso della Banca.
7.4 Nello svolgimento del servizio, la Banca valuta preventivamente l’adeguatezza delle Raccomandazioni secondo quanto indicato nei commi 7.1 e 7.2 e si astiene dal comunicarle al Cliente ove le Raccomandazioni nonché le operazioni e gli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto:
a) non corrispondano agli obiettivi di investimento dell’Investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) siano di natura tale che l’Investitore non sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) siano di natura tale per cui l’Investitore non possieda le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti alle operazioni.
7.5 La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interessi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti):
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tra la Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che i conflitti di interessi incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
7.6 Qualora le procedure e le misure adottate dalla Banca non fossero sufficienti a assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare detti rischi.
7.7 È facoltà del Cliente chiedere in qualsiasi momento ulteriori chiarimenti in merito alle procedure adottate dalla Banca.
8. Valutazione periodica dell’adeguatezza
8.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 1, comma 1.6, la Banca valuta l’adeguatezza nel tempo delle singole Raccomandazioni fornite e invia al Cliente, con cadenza annuale, salva diversa richiesta del Cliente, con le modalità indicate nell’articolo 10, un rendiconto circa l’adeguatezza delle Raccomandazioni fornite rispetto al profilo del Cliente stesso.
9. Durata del Contratto
9.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi con preavviso di 15 giorni in qualunque momento, mediante l’invio di adeguata
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero mediante consegna dell’apposito modulo debitamente compilato presso la dipendenza della Banca competente.
9.2 La Banca potrà recedere dal presente contratto in ogni momento mediante l’invio di adeguata comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, oppure senza preavviso e dandone immediata comunicazione scritta al Cliente allorché:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare o esecutiva, quali a titolo esemplificativo pignoramenti o sequestri, oppure sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un’altra procedura concorsuale;
c) il Cliente abbia dato corso a una cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria;
d) il Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione.
9.3 Salvo il preavviso di cui ai commi 9.1 e 9.2 che precedono, il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell’Investitore.
9.4 Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del contratto relativo al servizio di collocamento comporterà cessazione automatica del presente contratto.
10. Invio di comunicazioni
10.1 Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 in merito alla forma e alle modalità di inoltro delle Raccomandazioni al Cliente, l’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche e di ogni altra comunicazione o dichiarazione all’Investitore è effettuata dalla Banca, con piena validità, al recapito del Cliente. Sulla base della scelta effettuata dall’Investitore nel “Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”, la Banca potrà avvalersi, per l’invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di Internet Banking, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell’evoluzione tecnologica, consentano all’Investitore di acquisire la comunicazione su supporto durevole e diano prova dell’avvenuta ricezione.
10.2 L’eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
11. Commissioni, costi e oneri e relativa informativa - Incentivi
11.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca in modo gratuito per l’Investitore, senza commissioni o costi a suo carico, fatti salvi le commissioni, i costi e gli oneri applicati al servizio di collocamento in abbinamento al quale è prestato il servizio oggetto del presente contratto, come indicati nel “Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca” allegato al presente contratto. Sono fatti salvi, altresì, gli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto o del servizio di collocamento prestato dalla Banca, la cui esistenza, natura e importo, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il cui metodo di calcolo sono descritti in apposita informativa riportata nel Documento di cui al presente comma 11.1 (di seguito, gli “Incentivi”).
11.2 La Banca comunicherà al Cliente, in fase di prestazione delle Raccomandazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento per il servizio di collocamento, conformemente a quanto previsto nelle norme contrattuali relative a quest’ultimo servizio. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
11.3 La Banca invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, anche contestualmente o nell’ambito del pertinente rendiconto degli strumenti finanziari del Cliente, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio di investimento prestato e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite sulla base delle Raccomandazioni fornite al Cliente, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento per il servizio di collocamento, conformemente a quanto previsto nelle norme contrattuali relative a quest’ultimo servizio. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
11.4 Quanto agli Incentivi corrisposti a o ricevuti da terzi o persone che agiscano per conto di detti terzi, indicati nel Documento di cui al precedente comma 11.1 e/o nell’informativa sui costi e oneri di cui al precedente comma 11.2 in modo completo, accurato e comprensibile, la loro ricezione o il loro pagamento da parte della Banca sono consentiti esclusivamente qualora:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del Cliente.
12. Modifica delle condizioni contrattuali
12.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri eventualmente applicati per il servizio oggetto del presente contratto).
12.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
12.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 11, comma 11.1.
12.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 12.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
12.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 12.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 12.4.
13. Reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie
13.1 Il Cliente può presentare un reclamo in relazione al servizio oggetto del presente contratto attraverso una delle seguenti modalità:
▪ per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, ang. xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
▪ per posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
▪ per posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
▪ per fax al numero x00 00 00000000.
La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 60 giorni. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari. Qualora la contestazione abbia ad oggetto servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
13.2 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:
a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
(i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di 100.000 Euro (centomila,00 euro); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario e conoscerne l’ambito di competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ABF;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
(ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
(iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
b) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
(i) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’accesso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
- Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie a altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
- Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con i Clienti al dettaglio nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (in materia di controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi on line tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione Europea). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopraindicati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
- La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF.
- Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l’indirizzo xxx.xxx.xxxxxx.xx;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
14. Legge applicabile e Foro competente
14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
14.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità extragiudiziali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.
14.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alla Normativa di Riferimento e alle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
1. Oggetto del Contratto
1.1 La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione e custodia di titoli e strumenti finanziari alle condizioni di seguito riportate. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati o comunque in gestione accentrata, detto servizio è prestato attraverso appositi conti (di seguito, indifferentemente “depositi”).
1.2 Oggetto del deposito possono essere titoli e strumenti finanziari sia cartacei che dematerializzati, ai sensi della Parte III, Titolo II-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento.
1.3 Nel caso di deposito di titoli o strumenti finanziari cartacei, il Cliente (di seguito, il “Cliente” o l’“Investitore”) è tenuto a presentare gli stessi accompagnati da apposita distinta contenente tutti gli estremi necessari per la loro identificazione.
1.4 Quando oggetto del deposito siano strumenti finanziari in gestione accentrata, la loro registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca tiene luogo della consegna dei medesimi e il trasferimento o la costituzione di vincoli relativi agli strumenti finanziari in questione si attuano attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e con gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento, restando esclusa qualsiasi possibilità di rilascio di titoli in forma cartacea o di ritiro dei medesimi.
1.5 Nel caso di pegno o usufrutto su titoli o strumenti finanziari, il Cliente è obbligato a comunicare alla Banca l’eventuale esistenza di accordi o convenzioni costitutive e/o regolatrici del relativo pegno o usufrutto stipulati tra il Cliente e il creditore pignoratizio o l’usufruttuario che attribuisca a un soggetto diverso da quello previsto per legge il diritto di richiedere comunicazioni o certificazioni per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari sottoposti a vincolo, inclusi in particolare i diritti di cui al successivo articolo 4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni e certificazioni in caso di mancata comunicazione alla stessa dell’esistenza e del contenuto di tali accordi o convenzioni.
2. Svolgimento del servizio
2.1 La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari in gestione accentrata, amministra, esige e riscuote gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
2.2 La Banca non è in alcun modo autorizzata a utilizzare gli strumenti finanziari dell’Investitore, per conto proprio o di terzi, in assenza di apposito contratto scritto. Ove concluso, tale contratto specificherà le caratteristiche delle operazioni, ivi incluse le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e gli eventuali rischi di mancata restituzione, le garanzie fornite dalla Banca, le responsabilità delle parti coinvolte nell’operazione, la relativa remunerazione e le modalità di rendicontazione delle operazioni. Sono fatte salve le ulteriori condizioni all’utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente stabiliti dalla Normativa di Riferimento, per i casi in cui tali strumenti finanziari siano registrati in un conto aperto a nome della Banca presso un depositario abilitato insieme agli strumenti finanziari di altri Clienti della Banca (conto omnibus). Resta salvo, inoltre, il divieto della Banca di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionali o potenziali del Cliente.
2.3 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento di decimi di capitale sociale, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di fondi o di istruzioni in tempo utile (vale a dire, entro il termine dell’orario di apertura della dipendenza della Banca presso cui deve essere eseguita l’istruzione nel Giorno Lavorativo precedente l’ultimo giorno di trattazione del diritto di opzione/warrant), la Banca può curare la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente nell’ultimo giorno di trattazione alle condizioni del mercato nel quale i relativi diritti sono negoziati, restando pertanto inteso che la Banca può anche non procedere alla vendita in presenza, a giudizio della Banca stessa, di condizioni di mercato che non consentano la vendita.
2.4 Per gli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in altre sedi di negoziazione, l’Investitore è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali la stessa non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.
2.5 Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole degli strumenti finanziari entro il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo” o altro termine ritenuto congruo dalla Banca, a proprio giudizio. Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Banca di riaddebitare al Cliente gli importi delle cedole, interessi e dividendi eventualmente non corrisposti dall’emittente.
3. Identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate
3.1 Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati anagrafici e quelli delle persone autorizzate a rappresentarlo, e i relativi documenti di identificazione, nonché le altre informazioni necessarie, o comunque opportune secondo le best practice applicate dagli intermediari italiani, anche per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla Normativa di Riferimento. Il Cliente si impegna inoltre a utilizzare, nelle disposizioni conferite alla Banca, la propria sottoscrizione autografa conforme alla firma così come depositata. Diverse modalità di sottoscrizione (es. c.d. “firma elettronica”) saranno utilizzate su espressa autorizzazione della Banca e conformemente alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
3.2 Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca per conto del Cliente stesso sono depositate presso la dipendenza ove il relativo rapporto è intrattenuto.
3.3 Qualsiasi variazione all’elenco dei soggetti di cui al comma precedente dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità o onere derivante da disposizioni indebitamente conferite dalle persone autorizzate a rappresentarlo.
4. Diritti di voto
4.1 Il diritto di voto inerente i titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che il Cliente abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla Normativa di Riferimento, apposita delega per la partecipazione all’assemblea dell’emittente e la Banca abbia accettato l’incarico.
4.2 La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca o dall’emittente. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l’assemblea in prima convocazione. Entro tale termine l’Investitore deve far altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito degli strumenti finanziari nel rispetto della Normativa di Riferimento o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione a un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. La delega per l’esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente a quello previsto per l’assemblea.
4.3 La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma 4.2. In ogni caso, salva diversa indicazione dell’Investitore, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione al Cliente, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all’ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.
4.4 In caso di strumenti finanziari di emittenti italiani immessi in un sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca, il Cliente che intenda intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve chiedere alla Banca di attestare all’emittente, con comunicazione eventualmente resa tramite altro intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, la legittimazione del Cliente stesso in conformità alle scritture contabili della Banca. Le richieste devono
essere effettuate dal Cliente entro i termini di legge o necessari per l’espletamento dell’incarico da parte della Banca e in ogni caso almeno entro il quarto Giorno Lavorativo di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. La Banca non assumerà alcuna responsabilità per il caso in cui l’emittente non accetti comunicazioni per le quali sono state effettuate richieste tardive.
4.5 In caso di strumenti finanziari di emittenti italiani immessi in un sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca, il Cliente che intende esercitare diritti diversi da quelli di cui al precedente comma 4.4 deve chiedere alla Banca di effettuare, eventualmente tramite altro intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o di rilasciare le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli che sia ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire o alienare i diritti oggetto della certificazione.
4.6 Con riferimento agli strumenti finanziari di emittenti esteri registrati presso gestori accentrati o altri sub-depositari esteri, la Banca si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere comunicazioni o certificazioni in relazione a tali strumenti finanziari corrispondenti a quelle di cui ai precedenti commi 4.4 e 4.5, dichiarando fin da ora di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo quando la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.
5. Commissioni, costi e oneri e relativa informativa - Incentivi
5.1 Le commissioni, i costi e gli oneri applicati al servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, dei quali la Banca ha pieno diritto alla corresponsione, sono indicati nel “Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca” allegato al presente contratto.
5.2 Sono comunque a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi alla prestazione del servizio, nonché le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca a altro intermediario del quale la stessa si è avvalsa. Il Cliente è tenuto, altresì, al pagamento, oltre che delle eventuali imposte o tasse, delle spese occasionate dal rapporto, delle spese postali, delle spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, delle spese sostenute per la partecipazione a assemblee di volta in volta autorizzate dal Cliente, delle altre spese elencate nel Documento di cui al precedente comma 5.1. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza dei pignoramenti o dei sequestri operati sui titoli, saranno a carico esclusivo del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
5.3 Il pagamento di ogni somma dovuta dal Cliente avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente intestato o cointestato al Cliente stesso e in essere presso la Banca.
5.4 La Banca, nella prestazione del servizio oggetto del presente Contratto, non versa né percepisce compensi o commissioni, e non riceve né fornisce prestazioni non monetarie (“Incentivi”), da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi.
6. Responsabilità del Cliente - Mandato a vendere/disinvestire e diritti di garanzia - Compensazione
6.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera.
6.2 In caso di inutile decorso del termine, il Cliente autorizza espressamente la Banca a addebitare ogni somma dovuta sul rapporto di conto corrente tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce sin d’ora alla Banca il mandato a vendere o disinvestire, direttamente o a mezzo intermediari terzi, le eventuali disponibilità di strumenti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato, e il conseguente diritto a trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente stesso del suo proposito, tramite comunicazione su supporto durevole, accordandogli un ulteriore termine di 7 giorni per adempiere le proprie obbligazioni.
6.3 Nel caso di cui al precedente comma 6.2, la Banca, dopo essersi soddisfatta sul ricavato netto della vendita, tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se ha venduto o fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
6.4 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, la Banca può valersi, altresì, dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756 cod. civ., e sono costituiti in suo favore il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.
6.5 Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente.
6.6 In espressa deroga all’art. 190 cod. civ., la Banca è autorizzata a agire per l’intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.
6.7 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque dipendenza siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
6.8 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione anche qualora i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione su supporto duraturo al Cliente.
6.9 In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo e all’articolo 12.4 sino alla concorrenza dell’intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
7. Ritiro e trasferimento degli strumenti finanziari
7.1 Il Cliente può chiedere alla Banca, in qualunque momento, il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari immessi nel deposito, ovvero il trasferimento dei medesimi su altro conto. A tal fine, l’Investitore deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca tramite raccomandata A/R con un preavviso di almeno dieci giorni.
7.2 Non sono consentiti ritiri o trasferimenti di titoli nei 20 giorni di calendario antecedenti al pagamento di cedole o al rimborso del capitale.
7.3 La Banca provvede alla restituzione nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali sub-depositari. Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l’addebito di alcuna penalità.
7.4 Per i titoli e strumenti finanziari cartacei, in caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta dell’Investitore deve essere rinnovata.
7.5 Per i titoli e strumenti finanziari cartacei, all’atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione di ricevuta.
7.6 Il Cliente prende atto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri sub-depositari all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno essere unicamente ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.
8. Custodia dei Titoli
8.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove la stessa ritenga più opportuno in rapporto alle sue esigenze nonché di trasferirlo, dandone comunicazione all’Investitore.
8.2 Fermo restando quanto precede, la Banca istituisce e conserva, separatamente per ogni investitore, apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari di rispettiva pertinenza, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l’eventuale sub-depositario.
8.3 La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali sub-depositari.
8.4 La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni in titoli del Cliente e quelle di altri Clienti, né tra le posizioni in titoli del Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti.
8.5 L’Investitore è tenuto a fornire volta per volta alla Banca istruzioni per il deposito di titoli azionari per l’intervento nelle assemblee degli emittenti. In mancanza di comunicazioni la Banca non effettua il deposito assembleare.
8.6 Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere assoggettato a particolari vincoli su richiesta del Cliente.
9. Sub-deposito degli strumenti finanziari
9.1 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultino obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari, italiani o esteri, sempre che nella relativa giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno che ciò non sia imposto dalla natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. La Banca indica al Cliente i depositari presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità.
9.3 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i sub-depositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest’ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. In relazione ai titoli sub-depositati, l’Investitore prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti.
9.4 Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari. L’Investitore accetta sin d’ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
9.5 Qualora il Cliente ordini alla Banca l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri sub depositari che, per quanto a conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informa il Cliente di tale circostanza prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento dell’ordine, indicando i rischi che potrebbero derivare dal suddetto minor livello di protezione.
9.6 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
10. Separatezza patrimoniale
10.1 Gli strumenti finanziari del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca medesima e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale sub-depositario o nell’interesse degli stessi.
10.2 Su tali strumenti finanziari non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca.
11. Rendiconti degli strumenti finanziari del Cliente
11.1 La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, con le modalità indicate nel successivo articolo 16, il rendiconto relativo agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente detenuti dalla medesima. Su richiesta del Cliente tale rendiconto è fornito con una frequenza maggiore, previo riconoscimento dei costi di mercato indicati nel Documento di cui al precedente art. 5, comma 5.1.
11.2 Il rendiconto di cui al precedente comma 5.1 contiene le seguenti informazioni:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per l’Investitore alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel rendiconto sono riportate, altresì, le quote o azioni di OICVM sottoscritte dal Cliente, anche in data antecedente al periodo cui si riferisce il rendiconto, nella prestazione da parte della Banca del servizio di collocamento e del servizio di consulenza in materia di investimenti;
b) in che misura eventuali strumenti finanziari del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’entità di eventuali benefici maturati dall’Investitore in virtù della partecipazione a operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti;
e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l’assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità.
11.3 Le informazioni relative alle disponibilità liquide di pertinenza del Cliente detenute dalla Banca sono fornite all’Investitore nell’ambito e con la periodicità prevista per la rendicontazione periodica relativa al rapporto di conto corrente in essere presso la Banca.
11.4 Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 11.2 possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
11.5 Il rendiconto di cui al precedente comma 11.2 può non essere fornito quando la Banca dà ai Clienti accesso a un sistema di Internet Banking che si configura come supporto durevole, dove il Cliente può facilmente accedere a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari, e la Banca ha prova del fatto che il Cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.
11.6 I rendiconti si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla data dell’invio senza che il Cliente abbia fatto pervenire alla Banca motivato reclamo scritto.
11.7 Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette sollecitamente a disposizione del Cliente i rendiconti passati nonché i documenti e le registrazioni in suo possesso che comunque lo riguardano.
12. Cointestazione del rapporto
12.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell’articolo 16 a uno solo dei cointestatari, all’indirizzo da questi indicato, e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
12.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all’art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
12.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
12.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che venissero a sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo contestatario.
13. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
13.1 Salva diversa pattuizione scritta, quando il rapporto è intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte. In tal caso, ciascun cointestatario può disporre del deposito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari, anche con riferimento ai titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei cointestatari, restando inteso che in tal caso sarà onere di tale cointestatario avvertire gli altri cointestatari, mentre nessun obbligo di comunicazione sorgerà in capo alla Banca e il mandato si intenderà revocato con effetti nei confronti di tutti i cointestatari.
13.2 Nell’ipotesi di rapporto cointestato con facoltà disgiunte, i titoli nominativi oggetto delle disposizioni impartite in esecuzione del presente contratto saranno intestati a nome del cointestatario che ha comunicato alla Banca la disposizione, salvo diversa istruzione da parte dello stesso. In ogni caso, i cointestatari si autorizzano reciprocamente fra loro a impartire singolarmente disposizioni a valere sugli strumenti finanziari presenti e/o immessi nel dossier comune e risultanti di volta in volta nominativamente intestati a chiunque di essi, conferendosi l’uno l’altro espressa procura con tutti i poteri, nessuno escluso, affinché la Banca possa validamente dar corso alla disposizione impartita, e sollevando la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo e con piena liberazione di quest’ultima anche nei confronti di tutti i cointestatari.
13.3 La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione al compimento anche di una sola operazione con lettera raccomandata A.R., non sarà più tenuta a dar corso agli ordini o istruzioni che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari, e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, potrà ritenere dovuto il concorso di tutti per ciascuna operazione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
13.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che potranno esercitare solo congiuntamente tutti insieme tale diritto e qualsiasi altro diritto di cui al presente contratto, e il legale rappresentante dell’incapace.
14. Durata del contratto
14.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi con preavviso di 15 giorni in qualunque momento, mediante l’invio di adeguata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero mediante consegna dell’apposito modulo debitamente compilato presso la dipendenza della Banca competente.
14.2 La Banca potrà recedere dal presente contratto in ogni momento mediante l’invio di adeguata comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, oppure senza preavviso e dandone immediata comunicazione scritta al Cliente allorché:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare o esecutiva, quali a titolo esemplificativo pignoramenti o sequestri, oppure sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un’altra procedura concorsuale;
c) il Cliente abbia dato corso a una cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria;
d) il Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione.
14.3 Salvo il preavviso di cui ai commi 14.1 e 14.2 che precedono, il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell’Investitore.
14.4 In caso di cessazione degli effetti del presente contratto, le somme o i titoli/strumenti che dovessero residuare verranno messi a disposizione del Cliente nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai sub-depositari e comunque dopo che saranno stati soddisfatti - anche mediante compensazione - gli eventuali crediti della Banca.
15. Modifica delle condizioni contrattuali
15.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per il servizio oggetto del presente contratto).
15.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
15.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 5, comma 5.1.
15.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 15.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
15.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 15.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 15.4.
16. Invio di comunicazioni
16.1 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche e di ogni altra comunicazione o dichiarazione all’Investitore è effettuato dalla Banca, con piena validità, al recapito del Cliente. Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9-bis e 9-ter L. 15 dicembre 1990 n. 386. Sulla base della scelta effettuata dall’Investitore nel “Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti”, la Banca potrà avvalersi, per l’invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di Internet Banking, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell’evoluzione tecnologica, consentano all’Investitore di acquisire la comunicazione su supporto durevole e diano prova dell’avvenuta ricezione.
16.2 L’eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
16.3 Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla dipendenza presso la quale sono intrattenuti i rapporti.
16.4 Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.
17. Computo dei termini
17.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei giorni di calendario, salvo il caso in cui sia fatto riferimento a Xxxxxx Xxxxxxxxxx, intendendosi per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx” qualsiasi giorno feriale, escluso il sabato.
18. Conclusione del contratto ed esecuzione dell’incarico
18.1 Il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta del Cliente da parte della Banca, solo nel caso in cui la Banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto dal Cliente e assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla Normativa di Riferimento.
19. Reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie
19.1 Il Cliente può presentare un reclamo in relazione al servizio oggetto del presente contratto attraverso una delle seguenti modalità:
▪ per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, ang. xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
▪ per posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
▪ per posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
▪ per fax al numero x00 00 00000000.
La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 60 giorni. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari. Qualora la contestazione abbia ad oggetto servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
19.3 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:
a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
(i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di 100.000 Euro (centomila,00 euro); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario e conoscerne l’ambito di competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ABF;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
(ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
(iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
b) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
(i) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’accesso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
- Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie a altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
- Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con i Clienti al dettaglio nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (in materia di controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi on line tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione Europea). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopraindicati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
- La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF.
- Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l’indirizzo xxx.xxx.xxxxxx.xx;
oppure, per assolvere all’obbligo di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
ii) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
iii) ovvero a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
20. Legge applicabile e Foro competente
20.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
20.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità extragiudiziali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.
20.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alla Normativa di Riferimento e alle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
SEZIONE III - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:
▪ deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (“Testo Unico”);
▪ deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
▪ nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 e
s.m.i. (di seguito il “Regolamento Intermediari”);
▪ con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente o al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Intermediari.
In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai Clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento Intermediari;
▪ con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio. È fatto salvo il caso in cui il soggetto abilitato per conto del quale opera valuti l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Intermediari anche con riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli: in quest’ultimo caso, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente le medesime notizie prescritte con riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
▪ non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
▪ deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
▪ deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
▪ può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o circolari, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
▪ nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
▪ non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
▪ non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari.
* * * * * *
Il Cliente dichiara e conferma:
▪ di aver ricevuto un esemplare del presente documento contenente il “Fascicolo Informativo per la clientela e norme contrattuali su servizi e attività di investimento” in tempo utile prima della firma qui sotto apposta;
▪ di conoscere, approvare e accettare espressamente e integralmente tutte le norme riportate in questo documento, ivi incluso il contenuto delle norme contrattuali su servizi e attività di investimento.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara altresì di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente, in relazione ai servizi richiesti, tutte le seguenti clausole contenute nella Sezione II - Norme contrattuali:
“CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di
approvare specificamente le seguenti: Articolo 2 (rischi delle operazioni), Articolo 4 (durata del contratto), Articolo 5 (identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate), Articolo 6 (cointestazione del rapporto), Articolo 7 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte), Articolo 8 (invio di comunicazioni), Articolo 9 (commissioni, costi e oneri e relativa informativa - incentivi), Articolo 10 (modifica delle condizioni contrattuali), Articolo 11 (responsabilità del Cliente - mandato a vendere e diritti di garanzia - compensazione), Articolo 12 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente e imputazione dei pagamenti), Articolo 15 (legge applicabile e foro competente), Articolo 16 (caratteristiche dei servizi e limitazioni operative del Cliente), Articolo 17 (conferimento e revoca degli ordini - regolamento delle operazioni), Articolo 18 (esecuzione degli ordini - norme comuni ai servizi di investimento di cui al presente contratto), Articolo 19 (esecuzione degli ordini - norme specifiche), Articolo 20 (garanzie relative alle operazioni richieste), Articolo 21 (conflitti d’interessi), Articolo 23 (documentazione delle operazioni eseguite - obblighi di comunicazione inerenti le operazioni con passività potenziali).
“CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 3 (rischi delle operazioni); Articolo 4 (caratteristiche del servizio e limitazioni operative del Cliente); Articolo 5 (conferimento degli ordini); Articolo 6 (esecuzione degli ordini); Articolo 7 (conflitti d’interessi); Articolo 8 (documentazione delle operazioni eseguite); Articolo 9 (durata del contratto); Articolo 10 (identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate); Articolo 11 (cointestazione del rapporto); Articolo 12 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte); Articolo 13 (invio di comunicazioni); Articolo 14 (commissioni, costi e oneri e relativa informativa - incentivi); Articolo 15 (modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 16 (responsabilità del Cliente
- mandato a vendere/disinvestire e diritti di garanzia - compensazione); Articolo 17 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente e imputazione dei pagamenti); Articolo 19 (legge applicabile e foro competente);
“CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 3 (rischi delle operazioni); Articolo 4 (caratteristiche del servizio e perimetro delle Raccomandazioni); Articolo 5 (Modalità di esecuzione dell’Incarico e report di consulenza); Articolo 6 (limitazioni di responsabilità); Articolo 7 (adeguatezza e conflitti d’interessi); Articolo 9 (durata del contratto); Articolo 10 (invio di comunicazioni); Articolo 11 (commissioni, costi e oneri e relativa informativa - incentivi); Articolo 12 (modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 14 (legge applicabile e foro competente).
“CONTRATTO DI DEPOSITO IN AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO
INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 2 (svolgimento del servizio); Articolo 3 (identificazione dei Clienti e deposito firma autorizzate); Articolo 4 (diritti di voto); Articolo 5 (commissioni, costi e oneri e relativa informativa - incentivi); Articolo 6 (Responsabilità del Cliente - mandato a vendere/disinvestire e diritti di garanzia - compensazione); Articolo 7 (ritiro e trasferimento degli strumenti finanziari), Articolo 8 (custodia dei titoli); Articolo 9 (sub-deposito degli strumenti finanziari); Articolo 11 (rendiconti degli strumenti finanziari del Cliente); Articolo 12 (cointestazione del rapporto); Articolo 13 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta); Articolo 14 (durata del contratto); Articolo 15 (modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 16 (invio di comunicazioni); Articolo 20 (legge applicabile e foro competente).