Clientela professionale Clausole campione

Clientela professionale. Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. La clientela professionale viene distinta in: Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate – v. infra punto 2.2) che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa:
Clientela professionale. Ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari, «un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.» Rientrano di diritto nella categoria dei Clienti professionali: - i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:  banche;  imprese di investimento;  altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;  imprese di assicurazione;  organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;  fondi pensione e società di gestione di tali fondi;  i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;  soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);  altri investitori istituzionali;  agenti di cambio; - le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:  totale di bilancio: 20.000.000 EUR,  fatturato netto: 40.000.000 EUR,  fondi propri: 2.000.000 EUR. - gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. - i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell’art. 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell’economia e delle Finanze. Per la clientela riportata nell’elenco delle Controparti qualificate, di cui al punto 5.1.1., l’eventuale classificazione nella categoria dei clienti professionali rileva esclusivamente in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza.

Related to Clientela professionale

  • Formazione professionale Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Requisiti di idoneità professionale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

  • Profili professionali Ausiliario specializzato

  • Malattie professionali La presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:

  • Posizioni professionali Gruppo 1:

  • CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Le conoscenze e le capacità tecniche che caratterizzano questa figura professionale sono le seguenti: - conoscenza ed applicazione delle varie tecniche di lavoro; - disciplina degli orari di lavoro e dei turni di servizio; - conoscenza ed utilizzo della modulistica aziendale relativa al servizio; - conoscenza delle norme sulla sicurezza a bordo dei mezzi navali comprese le norme su l'antincendio e le tecniche di primo soccorso; - conoscenza ed applicazione delle tecnologie di vendita e di controllo sui titoli di viaggio (i-mob); - conseguimento del patentino di Agente Accertatore; - conoscenza dell'ambiente lagunare e delle linee di navigazione interna; - conoscenza delle tecniche di mobilitazione delle persone diversamente abili a bordo dei mezzi in servizio pubblico di linea; - saper esercitare tecniche di mediazione e di gestione del conflitto con la clientela; - conoscere e saper applicare tecniche di comunicazione; - conoscenza dei luoghi di interesse turistico (monumenti e varie) in ambito lagunare; - conoscenza base della lingua inglese orientata a fornire le informazione relative al servizio. PROFILO FORMATIVO OPERATORE FTA Il contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi sarà volto al conseguimento del profilo professionale di Operatore FTA, area professionale 3^, area operativa esercizio funicolari terrestri ed aeree, di cui all'accordo nazionale 4 aprile 2001, in applicazione dell'accordo nazionale del 27.11.2000. Profilo professionale di assunzione: Operatore FTA.

  • Apprendistato professionalizzante Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del Lavoro di Trento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in apprendistato”). Giudizio di sintesi sul percorso formativo. Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quel momento compiuto, con il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del lavoro. Il giudizio di sintesi, riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 2 giudizi di sintesi siano soddisfacenti al termine del terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione. Sono fatte salve le norme di legge sui licenziamenti individuali e collettivi (L. 604/1966 e L. 108/1990, L. 223/1991). • In caso di malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di cui all’Art. 55 del vigente CCNL • A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30. Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, anche quale in un secondo tempo modificato e/o integrato- durante il periodo di apprendistato il profilo formativo del lavoratore venisse a coincidere con uno dei profili professionali che contrattualmente danno titolo ad un inquadramento superiore a A3L1, l’inquadramento minimo previsto dal punto 1 dell’Art. 30 del vigente CCNL viene riconosciuto al medesimo lavoratore in modo corrispondentemente proporzionato. • Con riferimento alle previsioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 17 del CCNL, si conviene che sia riservata una apposita procedura di confronto sindacale, finalizzata alla verifica dei rapporti di apprendistato instaurati nelle Casse Rurali, alla relativa durata ed ai profili e piani formativi, nonché delle modalità di espletamento dell’incarico di “tutor” aziendale. A tale ultimo proposito, la verifica riguarderà anche la formazione dei tutor, la possibilità di effettivo affiancamento, le compatibilità tra il ruolo assegnato e la generalità delle altre mansioni svolte. Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina in materia di apprendistato professionalizzante venga modificata da provvedimenti di legge, accordi interconfederali o dal CCNL di settore, al fine di prevedere idonee armonizzazioni.

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, anche in ossequio al principio di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, vengono richiesti i seguenti requisiti il cui possesso dovrà essere autocertificato da ciascun concorrente: Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe di importo complessivo minimo pari a € 100.000,00. In caso di appalti pluriennali iniziati prima o durante il triennio di riferimento e/o conclusi prima o durante il triennio di riferimento potrà essere considerata ai fini della qualificazione la sola quota parte fatturata in detto triennio. La comprova del requisito, è fornita, in caso di aggiudicazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice: - in caso di appalti prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. - in caso di appalti prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

  • Obiettivi Gli obiettivi che i soggetti raggiungono con il presente accordo sono i seguenti: