Common use of Controparti Qualificate Clause in Contracts

Controparti Qualificate. Ai sensi dell’art. 30 della Direttiva 2014/65/UE, per controparte qualificata si intendono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell’Unione o il diritto nazionale di uno Stato membro, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della Direttiva 2014/65/UE.

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