Consulenza in materia di investimenti Clausole campione

Consulenza in materia di investimenti. Attività attraverso la quale la Banca fornisce, attraverso raccomandazioni personalizzate e sulla base di un contratto scritto, indicazioni sugli strumenti finanziari che risultano adatti per l’investitore, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Il Servizio di Consulenza prestato dalla Banca in favore del Cliente è di natura "non indipendente", in quanto la Banca consiglia esclusivamente, di propria iniziativa, strumenti finanziari di propria emissione e strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi con i quali la Banca medesima ha sottoscritto specifici accordi di collocamento che possono prevedere, in favore della Banca medesima, retrocessione di commissioni o la corresponsione di altre utilità. La Banca può prestare i suddetti servizi di investimento offrendoli alla propria clientela insieme ad altri servizi o prodotti, come parte di un pacchetto o come presupposto per l’ottenimento di determinate condizioni applicate all'intero pacchetto. In ogni caso, è sempre possibile per il Cliente acquistare separatamente i singoli prodotti inseriti nel pacchetto di offerta. In caso di acquisto distinto dei vari servizi inseriti nel pacchetto, la Banca fornisce al Cliente evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun servizio o prodotto sottoscritto.
Consulenza in materia di investimenti. 3.1. Qualora il Cliente si avvalga del servizio di consulenza, il mandato conferito a Moneyfarm con il presente Contratto avrà per oggetto la prestazione da parte di Moneyfarm del servizio Soluzione Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), TUF, in base al quale Moneyfarm fornirà al Cliente, relativamente ad investimenti e dietro sua richiesta, specifiche raccomandazioni personalizzate basate sul Profilo Personale del Cliente finalizzate alla costituzione di Portafogli Modello coerenti con tale Profilo Personale. Il servizio Soluzione Consulenza è prestato da Moneyfarm su base indipendente. Moneyfarm, nell’ambito della consulenza su base indipendente, non riceve o trattiene incentivi, fermo quanto previsto dal paragrafo 5 del Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, allegato al presente Contratto quale Allegato X. Xxxxxxxxx non intrattiene legami, rapporti legali, economici o contrattuali con nessuno degli emittenti o distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni. Nell’espletamento del servizio di Soluzione Consulenza Moneyfarm, in via indiretta mediante il ricorso a ETF e coerentemente con le previsioni di cui all’art. 53 del Regolamento, valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano opportunamente soddisfatti. Il Cliente che abbia deciso di avvalersi del servizio di Soluzione Consulenza disporrà altresì di un servizio telefonico mediante il quale potrà ottenere da Moneyfarm supporto ai fini dell’identificazione e della scelta del proprio Portafoglio Modello tra quelli consigliati da Moneyfarm, tramite la valutazione ed analisi del proprio Profilo Personale. Moneyfarm presta il servizio di consulenza in materia di investimenti esclusivamente in abbinamento con il servizio di RTO descritto nella Sezione II del Contratto.
Consulenza in materia di investimenti lo svolgimento del servizio viene documentato per iscritto o su altro supporto durevole ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel Contratto, con le modalità e nei limiti ivi previsti. Il servizio di consulenza - che può essere prestato su richiesta del Cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto - è finalizzato esclusivamente alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal Cliente o proposta dalla Banca.
Consulenza in materia di investimenti. Articolo 4 (responsabilità della Banca)
Consulenza in materia di investimenti. Si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
Consulenza in materia di investimenti. GRATUITO
Consulenza in materia di investimenti. (art. 1, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Consulenza in materia di investimenti. I prodotti di investimento con le caratteristiche elencate nella tabella non sono a disposizione dell’investitore al di fuori del servizio di consulenza in materia di investimenti. Lo stesso vale per qualsiasi prodotto complesso se il suo collocamento/la sua distribuzione è regolata da un accordo di collocamento/distribuzione. Operazioni in titoli al di fuori del servizio di consulenza sono disponibili esclusivamente per prodotti mass market o, nel caso di clienti professionali, sotto espresso accordo di mera esecuzione (execution only). Obbligazioni • Obbligazioni di propria emissione • Obbligazioni collocate nell’ambito di una convenzione di collocamento
Consulenza in materia di investimenti. Tuttavia, per i prodotti non elencati in questa tabella, la vendita è sempre soggetta a un controllo di appropriatezza o, in casi speciali, a un accordo espresso di mera esecuzione (execution only). Questo servizio di investimento, secondo le modalità descritte, viene offerto da parte della Banca solo quando la clientela si reca direttamente presso la Banca. In determinate circostanze, la Banca accetterà anche consultazioni date a distanza o tramite mezzi di comunicazione elettronici.
Consulenza in materia di investimenti indica, ai sensi dell’art. 1, commi 5, lett. f) e 5‐ septies, TUF, il servizio di investimento che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a Strumenti Finanziari (come di seguito definito).