Imprese di assicurazione Clausole campione

Imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
Imprese di assicurazione. 1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e al Libro IV e l’articolo 126. Ai fini del presente comma, non si applica l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/565.
Imprese di assicurazione. 1. Alla distribuzione di prodotti Osservazioni ASSORETI auspica che l’impatto della MiFID II sulla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi venga quanto più possibile sterilizzato in modo da tener conto – 701 – XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 2 135 TESTO IN CONSULTAZIONE OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI NUOVO TESTO

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  • Impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana. Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane. I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2015: • il patrimonio netto ammonta a 2.910,90 milioni di Euro, di cui 1.216,61 milioni di Euro di Capitale sociale e 1.694,29 milioni di Euro di Riserve patrimoniali, • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 1,13 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 4.033,16 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3.564,61 milioni di Euro. Al fine di disporre della situazione aggiornata tempo per tempo dei dati di cui sopra, il Contraente può con- sultare il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxx.xx alla sezione “IL GRUPPO”.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicu- razione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 25 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del deces- so, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0113/28 e 0113/29 Data ultimo aggiornamento 01/01/2019