Rimborso Delle Quote Clausole campione

Rimborso Delle Quote. La domanda di rimborso sottoscritta dagli aventi diritto deve essere inviata all’Agente Centralizzatore dei Dati direttamente o per il tramite degli Intermediari Incaricati del Collocamento. I controvalori derivanti dai rimborsi delle quote verranno trasmessi dalla Società di Gestione attraverso la Banca Depositaria entro i cinque giorni lavorativi (in Lussemburgo) successivi la data di calcolo del valore della quota applicabile all’operazione. L’Agente Centralizzatore dei Dati disporrà quindi ai singoli sottoscrittori - tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti – il pagamento del controvalore del rimborso il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Banca Depositaria. La domanda di rimborso deve indicare le generalità del richiedente, le quote ovvero l’importo da liquidare, il luogo ove inviare l’importo e il mezzo di pagamento richiesto per il rimborso. La liquidazione del rimborso avviene in Euro ed esclusivamente a favore dei titolari delle quote. Il rimborso delle quote può avvenire oltre che in unica soluzione, parziale o totale, anche tramite piani programmati di disinvestimento. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (ovvero il primo giorno di valorizzazione successivo nel caso in cui non sia prevista la valorizzazione del Comparto) con la data prestabilita dal sottoscrittore e l’importo viene messo a disposizione del richiedente secondo le modalità dallo stesso indicate. L’aderente al Fondo ha facoltà di definire un piano di rimborso programmato a valere su più Comparti indicando, in prima istanza, il Comparto dal quale dovranno essere attivati i prelievi. Qualora il controvalore delle quote in essere su tale Comparto sia inferiore all’importo richiesto, il prelievo non verrà eseguito neppure in parte a valere su detto Comparto ma verrà effettuato a valere sui restanti Comparti – detenuti nell’ambito della medesima posizione – aventi un controvalore sufficiente a coprire l’intero importo. Nell’individuazione dei Comparti dai quali effettuare il prelievo verrà rispettato un criterio basato sulla volatilità e sulla periodicità di calcolo delle Quote: i disinvestimenti vengono eseguiti basandosi sulla volatilità stimata dei singoli Comparti procedendo, pertanto, dal rimborso di quelli meno volatili al rimborso di quelli più volatili e da ultimo al rimborso dei Comparti la cui Quote vengono calcolate con periodicità diversa da quella giornaliera. Le istruzion...
Rimborso Delle Quote. L'investitore può in qualsiasi momento chiedere la liquidazione parziale o totale delle quote in suo possesso. La richiesta deve essere formulata per iscritto e deve contenere le generalità del richiedente, l'importo da liquidare o, per le operazioni effettuate tramite il collocatore Intesa Sanpaolo Private Banking, il numero delle quote e le istruzioni per le modalità di pagamento; qualora non si tratti di liquidazione totale del Fondo, deve indicare inoltre: • il o i compartimenti da liquidare; • l'importo da liquidare per ciascuno dei compartimenti stessi. La domanda di liquidazione deve essere trasmessa, anche per il tramite di un soggetto incari- cato del collocamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che si impegna a inoltrarla alla Società di Gestione entro lo stesso giorno di ricezione. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di rimborso non oltre le ore 14 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. Le richieste di liquidazione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevute il giorno lavorativo successivo. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare le richieste di liquidazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse. La liquidazione delle quote avviene in base al valore netto di inventario calcolato dalla Società di Gestione il primo giorno bancario lavorativo in Lussemburgo successivo alla ricezione della domanda di liquidazione. La Società di Gestione trasmette il ricavato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i 7 giorni bancari lavorativi successivi alla determinazione del valore netto di inventario applicato all'operazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Società di Gestione, corrisponde agli investitori il controvalore della liquidazio- ne mediante assegno intestato all'investitore ed inviato al domicilio da lui eletto (mezzo di pagamento non disponibile per le operazioni effettuate tramite State Street Bank GmbH – Succursale Italia) o mediante bonifico bancario su un conto corrente a favore dell'investitore, o mediante modalità di girofondi. La liquidazione è sospesa sino a che il buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sot- toscrizione sia accertato ovver...
Rimborso Delle Quote. 1 Oltre a quanto previsto all’articolo VI della Parte C), “Modalità di Funzionamento” del Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
Rimborso Delle Quote. 1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
Rimborso Delle Quote. I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
Rimborso Delle Quote. 6.1 I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.
Rimborso Delle Quote. 1. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, a meno che le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento (in tal caso fa comunque fede la data di ricezione della domanda da parte della Società di Gestione). I certificati possono, in alternativa a quanto ora riportato, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso la Banca Depositaria.
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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.