Fondo comune Clausole campione

Fondo comune. 1. Il Fondo comune del FISDE è costituito dalle seguenti voci:
Fondo comune. La Rete sarà dotata di un fondo comune costituito dagli apporti iniziali e da eventuali ulteriori contributi straordinari degli Aderenti interessati a specifiche iniziative. Per tali specifiche iniziative il Presidente del Co- mitato di gestione della Rete provvederà a formulare i preventivi di spesa in base ai quali solo i contraenti interessati saranno tenuti a versare i contributi straordinari sulla base dei criteri di riparto degli apporti ini- ziali. Il fondo comune dovrà essere di entità tale da consentire tanto il persegui- mento degli scopi del contratto quanto a sostenere le spese dell'attività della Rete. In caso di ammissione di nuove imprese o di recesso e/o esclusione di talune delle attuali imprese aderenti si procederà al ricalcolo delle partecipazio- ni al fondo comune. Gli Aderenti, rappresentati come detto in premessa, all'atto della sotto- scrizione del presente contratto, dichiarano inoltre, di costituire il Fondo Comune iniziale mediante l'effettuazione dei versamenti, nella misura di se- guito indicata, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presen- te atto: -Micro impresa: Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); -Piccola impresa: Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero); -Media impresa: Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero); -Grande impresa: Euro 6.000,00 (seimila virgola zero). Sono considerate: -Micro impresa: l'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quan- tità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milio- ni di Euro; —Piccola impresa: l'impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bi- lancio annuo inferiore a 10 milioni di Euro; -Media impresa: l'impresa con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di Euro. -Grande impresa: tutte le altre. ART. 5
Fondo comune. Il fondo comune è costituito dal contributo corrisposto da ciascun Istituto Scolastico, in misura uguale per tutti e fissato in €. 500,00 (cinquecento/00), anche nel caso di adesione successiva alla costituzione della Rete. La quota annuale di partecipazione alla Rete ai fini dell'utilizzazione dei servizi indicati in allegato deve essere versata alla scuola capofila entro il 31 ottobre 2016 sul seguente c/c della tesoreria della scuola capofila:
Fondo comune. Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro: Tizio Euro _ S.N.C. di Caio e Sempronio Euro _ ALFA S.R.L. Euro _ Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE BERGAMO ENERGIA 2010" entro e non oltre _ giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno. Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo. Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione. Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate. In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete. Qualora il ritardo si protragga per oltre giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto.
Fondo comune. È costituito dai contributi degli associati e dai beni eventualmente acquistati con i medesimi e su di esso si possono anche soddisfare i terzi creditori dell’associazione.
Fondo comune. ART. 20 - Le quote assegnate al Fondo Comune di cui al punto b) del precedente art. 19 sono ripartite tra il personale tecnico ed amministrativo che non abbia collaborato alle singole prestazioni, secondo criteri emanati separatamente dal Consiglio di Amministrazione.
Fondo comune. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
Fondo comune. Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro ______ giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di euro ______ mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca __________ sul conto corrente intestato alla Rete.
Fondo comune. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’associazione. I contributi degli aderenti sono costituiti [dalle quote di associazione annuale, se previste] e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Fondo comune. [I]. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [ 600, 786]. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso [ 24 comma 4].