FONDI PENSIONE Clausole campione

FONDI PENSIONE. 66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
FONDI PENSIONE. Comunicazioni periodiche agli iscritti Con riferimento a tale profilo va evidenziato come sia stato posto in pubblica consultazio- ne, fino al prossimo 20 dicem- bre, un interessante ed utile Documento Covip avente ad oggetto Disposizioni in mate- ria di comunicazioni agli iscritti. L’obiettivo e` quello di rivedere l’assetto comples- sivo delle previsioni in materia di trasparenza dei fondi pen- sione nei rapporti con gli iscritti, disciplinate fino ad og- gi dalla deliberazione Covip del 10 febbraio 1999 e dalle circolari del 22 gennaio 2008 Fondi pensione e del 24 febbraio 2009, recanti indicazioni in materia di co- municazione periodica dei Pip. Come si legge nella Rela- zione di accompagnamento, il metodo di intervento per la re- visione della disciplina e` quel- lo di mettere a disposizione dell’aderente strumenti, il piu` possibile snelli, di chiarezza e trasparenza (significativo il ri- chiamo all’utilizzo della lin- gua italiana con la necessita` di esplicitare il significato di eventuali termini inglesi). In relazione agli obiettivi specifi- ci di ciascuna tipologia di co- municazione, sono state per- tanto valutate le informazioni che devono essere fornite e la relativa rappresentazione, cos`ı da perseguire un duplice obiet- tivo: da un lato offrire agli in- teressati un quadro chiaro di riferimento mettendo a loro di- sposizione informazioni essen- ziali, puntuali, ordinate e che non risultino, per il loro conte- nuto, di difficile comprensione (e dunque equivoche) e allo stesso tempo evitare un ecces- so di informativa che possa tradursi in scarsa trasparenza, oltre che in un inutile aggravio di costi a carico delle forme pensionistiche complementari. Le Disposizioni sono struttura- te in tre parti:
FONDI PENSIONE. 1. Si richiede che dal 1/1/2005 la contribuzione aziendale di Fonte sia uguale all’1.35% e che dal 1/1/2006 la contribuzione del Fondo HP sia pari all’1,55% della retribuzione lorda mensile di riferimento. Per retribuzione lorda mensile di riferimento si intende la voce retributiva lavoro ordinario (minimo contrattuale, ex contingenza, assegno supplementare, scatti anzianità, premio aziendale, indennità funzione quadri) maggiorata di 2/12, quale 13ma e 14ma mensilità, più eventuali commissioni ed un rateo mensile della parte garantita del CPB.
FONDI PENSIONE. Si tratta dei soli fondi pensione istituiti o promossi dalle società o sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un’influenza e non già di tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dipendenti (Comunicazione del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683). Ai fini della definizione di “soggetti collegati”, intesi come l’insieme costituito dai soggetti correlati di ciascuna banca o intermediario vigilato rilevante del Gruppo e dai soggetti ad essi connessi, come riportata nel paragrafo 3 del presente Regolamento, in linea con il Provvedimento Banca d’Italia, le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, e “stretti familiari” sono le seguenti. Rilevano, ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
FONDI PENSIONE. I fondi pensione sono forme di previdenza complementare collettiva introdotte per erogare ai lavoratori e ai liberi professionisti trattamenti pensionistici integrativi di quelli corrisposti dal sistema pubblico. La loro costituzione può essere prevista dagli accordi collettivi di lavoro, da accordi fra lavoratori autonomi o da enti o imprese. I fondi pensione sono finanziati con contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi aderiscono. Con la riforma del 2005, i lavoratori dipendenti possono conferirvi anche il TFR. Il loro patrimonio è investito in valori mobiliari o altre attività finanziarie. Le Sicav sono società per azioni che hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo in strumenti finanziari del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni. L’attività svolta coincide con quella dei fondi comuni di investimento aperti (agli investitori sono offerte azioni della stessa società). Gli investitori, diventano azionisti e entrando a far parte del patrimonio della società, contribuiscono all’aumento del capitale sociale. Il disinvestimento è possibile in ogni momento e avviene con il rimborso delle azioni e la riduzione del capitale (che è appunto variabile). La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav quando ricorrono le seguenti condizioni:a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo ;e) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. Il capitale sociale iniziale deve essere di almeno un milione di euro e deve essere interamente versato dai soci fondatori all’atto della costituzione. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, valutato secondo i criteri fissati dalla Banca d’Ital...
FONDI PENSIONE. I dividendi percepiti da fondi pensione residenti in Italia soggetti al regime tributario di cui agli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte e concorrono a formare il risultato annuo di gestione maturato degli stessi, soggetto ad un’imposta sostitutiva con aliquota pari all’11%.
FONDI PENSIONE. Viene riconosciuto alle fonti istitutive dei Fondi pensione che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario la competenza a rivedere, oltre alle regole di finanziamento del Fondo, la disciplina delle prestazioni in riferimento sia agli iscritti attivi che a quelle dei soggetti pensionati.

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  • Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

  • Diritto di limitazione di trattamento Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

  • Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

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  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Legge applicabile - Foro competente 25.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.