Oggetto dell’incarico 1. Costituisce oggetto del servizio l’attività di: a. assistenza legale e supporto tecnico-operativo all’ACI ed alla regione Puglia per l’esame e la risoluzione di problematiche in materia di gestione degli avvisi di accertamento per tasse automobilistiche; b. supporto all’ACI ed alla Regione Puglia per l’analisi, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti in sede di contenzioso con i contribuenti presso la Commissione Tributaria Provinciale; c. esame delle vertenze da proporre o per le quali sia necessario resistere e redazione delle controdeduzioni ai ricorsi in Commissione Tributaria; d. esame e studio di pratiche, conferenze di trattazione in studio e fuori studio, consultazioni orali e pareri scritti che non importino informativa e studio particolare, redazione di pareri che importino informativa e studio particolare anche su specifiche problematiche che potrebbero presentarsi, redazione di memorie, relazioni e predisposizione di lettere, diffide e scambi epistolari e quanto altro necessario a supporto dell’attività richiesta e finalizzato all’esperimento di ogni azione idonea alla risoluzione del contenzioso; e. reperimento dei testi di legge e degli atti interpretativi attinenti alla materia in argomento; f. assistenza per la soluzione stragiudiziale delle vicende quale prevenzione del contenzioso; g. redazione di atti di transazione afferenti le vicende giudiziali e stragiudiziali in argomento per le quali sia stata valutata preventivamente dall’ente regionale l’opportunità e la convenienza di addivenire alla transazione; h. affiancamento, in funzione formativa e di assistenza, del personale addetto al processo di gestione delle tasse automobilistiche; i. redazione e trattazione di studi ed analisi finalizzati al supporto nella formazione tecnico-giuridica per le casistiche trattate e sottoposte da ACI e/o Regione Puglia; j. su espressa richiesta e solo ove necessario, anche il patrocinio difensivo in giudizio dell’Ente Puglia davanti alla Commissione Tributaria. 2. Il Professionista dovrà tenere costanti rapporti con i legali dell’Ente Regione incaricati della tutela degli interessi davanti alle Commissioni e, ove richiesto, con i legali delle controparti, contribuendo a definire la strategia processuale, anche al fine di una maggiore uniformità degli indirizzi difensivi stessi. 3. L’attività di consulenza ed assistenza è svolta a supporto degli uffici competenti della Regione Puglia e/o dell’ACI fermo restando che, in ogni caso, la difesa in giudizio rimane in capo all’Ente regionale, salvo quanto previsto alla precedente lettera i) del comma 1. 4. Sono comprese nell’oggetto del contratto tutte le attività necessarie per l’integrale svolgimento del servizio in maniera efficace, efficiente e puntuale, nonché ogni altra prestazione, ogni strumento ausiliario e/o complementare al corretto espletamento di ogni fase del processo 1. L’incarico oggetto del presente atto viene conferito dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015, data di scadenza della Convenzione di cui alle premesse, della quale segue le sorti. 2. Il servizio potrà essere prorogato in caso di prosecuzione della Convenzione e, comunque, a giudizio dell’ACI, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività avviate ed in corso; in tal caso al Professionista verrà riconosciuto il corrispettivo di cui all’art.9 in misura proporzionale al servizio espletato.
Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi ▇▇▇▇▇▇ e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - ▇. ▇▇▇▇▇▇▇. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
Finalità e obiettivi Il presente ▇▇▇▇▇ sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa. Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all’inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente ▇▇▇▇▇ rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa. L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e del Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata dalla Provincia di Mantova, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 23 novembre n. 5579 del 23/11/2021. Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della Commissione Europea: - “Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; - “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione”; - “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese”. Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.
Investimenti Per investimenti si intendono gli interventi di manutenzione straordinaria programmabili, di ampliamento, di potenziamento, di rinnovo, di sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del SII, oltre ad investimenti relativi all’adeguamento ed implementazione delle immobilizzazioni immateriali per la elaborazione reportistica richiesta dagli Enti di controllo e dalla AEEGSI. La società Lura Ambiente spa si impegna a: 1. realizzare gli investimenti previsti nel Piano degli investimenti quadriennio 2016-2019 compatibilmente con la durata della presente convenzione, con le risorse finanziarie messe a disposizione e in accordo con Como acqua srl e Alfa srl 2. gli investimenti saranno realizzati con le seguenti modalità: ⮚ per l'ambito di Como: - per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere aggiudicate e/o avviate prima della stipula della presente convenzione, le parti fanno riferimento a quanto previsto all’art. 8 comma 10 del Disciplinare tecnico (allegato alla Convenzione di affidamento del SII). - per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere previste nel Piano d’Ambito, Lura Ambiente spa predispone, entro il mese di gennaio di ogni anno di vigenza della presente convenzione, un Piano annuale dettagliato degli investimenti da sottoporre al Gestore Como Acqua srl che ne analizza la compatibilità con il Programma degli interventi del Piano d’Ambito. Ottenuto espresso mandato dal Gestore, Lura Ambiente spa - predispone e trasmette a Como Acqua srl il progetto esecutivo o preventivo di spesa; - realizza gli interventi autorizzati e trasmette a Como Acqua srl la contabilità finale comprensiva di collaudo, rilievi planimetrici, certificazioni (impianti, materiali ecc.) e documentazione fotografica. - Nel caso di opere eseguite da terzi (ad esempio a scomputo di oneri), in riferimento a quando previsto all’art. 11 comma 6 della Convenzione di affidamento del SII, si stabilisce che in caso di realizzazione di Beni strumentali al SII da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, Lura Ambiente spa formulerà per conto del Gestore un parere e/o specifiche prescrizioni sul progetto. La conduzione di tali beni sarà assunta da Lura Ambiente spa nei termini previsti dalla presente Convenzione a seguito di apposito collaudo operato da Lura Ambiente spa stesso in conformità alla vigente normativa. Di ciascuna opera rientrante in questa fattispecie, Lura Ambiente spa terrà informato il Gestore durante tutto l’iter per la sua realizzazione. - In caso di necessità di nuovi investimenti non previsti nel Piano d’Ambito e non rientranti nella fattispecie di “investimenti urgenti”, Lura Ambiente spa segnalerà tale necessità a Como Acqua srl che, nel rispetto delle modalità prevista dalla Convenzione e dal disciplinare tecnico o eventuali successive disposizioni, dovrà acquisire parere espresso/nulla osta da parte dell’Ufficio d’Ambito. ⮚ per l'ambito di Varese: - con le modalità previste dall'art. 6 e 9 del Contratto di servizio.
Durata dell’incarico Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Su iniziativa dei lavoratori il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale. In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge 300/70.