BEST EXECUTION Clausole campione

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo in capo alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution), sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia pro- tezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzione degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi pre- stati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “Fideuram” o la “Banca”), che viene consegnata ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. Rimane fermo che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, Fideuram rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istru- zioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato d...
BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l’intervento normativo in tema di best execution, che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell’esecuzione dei suoi ordini. Tale disciplina si pone l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori. La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la Banca rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò può impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al Cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al Cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. La Banca è tenuta ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia inizialmente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al Cliente.
BEST EXECUTION. La “Best Execution”,comesopra definita, si applicaaglistrumenti finanziari oggetto di compravendita nellosvolgimentodeiservizi di negoziazioneinconto proprio, di esecuzione, di ricezione e Trasmissione degli ordini e nello svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli. Gli obblighi di “Best Execution” non si applicano nelle circostanze indicate nel successivo paragrafo “Esenzioni agli obblighi di Best Execution”.
BEST EXECUTION. 1. Il software di abbinamento delle offerte di scommessa deve poter offrire il meccanismo c.d. della “best execution”, ovvero l’abbinamento dell’offerta di scommessa alla miglior quota possibile presente in quel momento sul mercato oggetto delle offerte. Attraverso la funzionalità della best execution, il concessionario che raccoglie il Betting Exchange abbina un’offerta di scommessa alla quota uguale o più favorevole rispetto a quella richiesta/offerta dal giocatore (quando disponibile).
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  • Contenzioso 1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

  • Appalto congiunto L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

  • Finalità e obiettivi Tra gli obiettivi strategici per il triennio 2017/19 fissati dal DUP (Documento unico di programmazione) del Comune di Bologna (DUP 2017/19 – Sezione strategica, volume 2, pag. 92) figura lo sviluppo di un nuovo e moderno sistema di bike-sharing che contribuisca alla promozione della mobilità ciclistica. È infatti importante realizzare le condizioni adeguate perché muoversi in bicicletta diventi una scelta desiderabile e spontanea. Tale progetto, assieme al miglioramento della rete ciclabile urbana e di connessione con l’area metropolitana, mira a incentivare gli spostamenti in bicicletta che, assieme a quelli a piedi, dovranno diventare la modalità di trasporto prevalente per la consistente quota di spostamenti a breve raggio che si registrano nell’area urbana di Bologna, contribuendo a migliorarne la qualità e la vivibilità. Per queste ragioni si ritiene giunto il momento di un rinnovo complessivo dell’attuale servizio di bike-sharing sostituendolo con un sistema innovativo in grado di configurarsi come nuovo modo di trasporto e come servizio pubblico efficiente, arricchendo l’offerta complessiva della città. Il servizio "C’entro in bici", attualmente erogato dalla TPER nell'ambito del contratto di servizio avente per oggetto la gestione del Piano sosta e di servizi/attività complementari, potrà essere dismesso definitivamente o rimodulato, ricollocandolo a servizio di zone che non saranno coperte dal nuovo sistema di bike-sharing. In particolare, su specifica richiesta del Comune e della SRM l’affidatario delle attività afferenti il Piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna sarà tenuto a liberare le postazioni occupate ed eventualmente a ricollocare gli stalli dedicati (operazioni di rimozione/riposizionamento di biciclette/postazioni), secondo le indicazioni che il Comune fornirà, e a svolgere gli adempimenti conseguenti. L’orientamento che si assume è pertanto quello di realizzare un sistema di bike-sharing di ultima generazione, basato sull’utilizzo di “smart-bikes” (quindi dotate di interfaccia di bordo con il sistema) e funzionante anche in assenza di stazioni fisse e “intelligenti”, attraverso la concessione della progettazione, produzione, installazione, messa in servizio, manutenzione e gestione del sistema. Le biciclette saranno di norma posizionate in corrispondenza di stazioni appositamente identificate, sia per dare visibilità al sistema che per facilitare le operazioni di riequilibrio. Dovrà quindi essere possibile prelevare le biciclette presso una stazione per effettuare uno spostamento da punto a punto, in genere di breve durata, e restituirle presso la stessa o un’altra stazione, senza assistenza di personale; dovrà essere però possibile la conclusione dello spostamento e la riconsegna della bicicletta anche in caso di stazione completa (cioè con tutti gli stalli saturi di biciclette in sosta). Inoltre, a determinate condizioni, dovrà essere possibile la conclusione dello spostamento e la riconsegna della bicicletta anche al di fuori delle stazioni e dell'area di copertura del sistema, prevedendo una maggiorazione tariffaria. Le stazioni, in coerenza con questo assetto flessibile richiesto, potranno essere di differente tipologia: in un numero limitato di stazioni sarà possibile effettuare operazioni di pagamento per accedere al servizio dotandole di apposito dispositivo oltre che degli stalli di aggancio per le biciclette se previsti dal sistema, le restanti invece serviranno solo a scopo localizzativo e potranno essere pertanto caratterizzate da un semplice pannello informativo e dagli stalli di aggancio dedicati; in alcuni casi particolari, in prossimità per esempio di zone di particolare pregio architettonico, dovrà essere eventualmente possibile prevedere solo il pannello informativo senza l'installazione degli stalli di aggancio dedicati (stazioni “virtuali”). La flessibilità richiesta al sistema dovrà inoltre consentire di individuare alcune stazioni di supporto del sistema, anche usufruendo di rastrelliere per biciclette già presenti. Il sistema dovrà inoltre consentire il monitoraggio costante e fornire informazioni in tempo reale agli utenti, anche attraverso forme innovative (via web, su app per smartphone, …). Un programma di bike-sharing di successo può portare molti benefici per la città. La componente più rilevante è senza dubbio costituita dal risparmio di tempo, quale lo si realizza per confronto con l’uso dei modi alternativi che, nel caso in questione, sono essenzialmente i piedi, il bus, la propria bicicletta e, in misura minore, l’auto. Altre componenti dei benefici inoltre sono: ▪ la riduzione dell’affollamento del mezzo pubblico; ▪ un trasferimento modale dal mezzo privato al modo “bici” e al modo “pubblico+bici”, in particolare nel caso in cui la disponibilità del bike-sharing per coprire l’ultimo miglio renda maggiormente competitivo l’uso del trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. In tale caso il risparmio di percorrenze del veicolo privato può divenire molto rilevante rispetto a quanto normalmente atteso, con conseguente riduzione della congestione; ▪ l’incremento di benessere per l’uso dei modi attivi. Si tratta sia di un effetto diretto, dato dai nuovi utenti del bike-sharing, sia indiretto dato dall’effetto generale di maggiore diffusione della modalità ciclistica che la presenza del bike-sharing tipicamente induce; ▪ l’eliminazione del rischio di furto del mezzo proprio, più in generale la riduzione dei costi d’uso della bicicletta propria (stimabile in 50÷60 euro/anno). Si è rilevato come, in alcune situazioni, tale riduzione sia la motivazione prevalente della scelta del bike-sharing; ▪ l’effettuazione di nuovi viaggi (incremento di mobilità). Questo è dovuto alla maggiore visibilità e accessibilità alle destinazioni di viaggio e alla presenza di una nuova opzione di trasporto; a tali benefici va infine aggiunto il significato importante che il bike-sharing può assumere in termini di marketing della bicicletta, alla quale conferisce un aspetto positivo e “smart”, e, più in generale, in termini di costruzione di un’immagine avanzata e attrattiva della città.

  • Investimenti Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

  • TENUTO CONTO che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 442 e 445 del 4 febbraio 2016); DATO ATTO che le offerte tecniche ed economiche dei lotti 153 “Terreni pronti in piastra” e 191B “Quantiferon – Blood plus collection tubes”, aggiudicati dall’ASST Spedali Civili di Brescia con provvedimento sopra richiamato, sono state positivamente valutate dalla Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Responsabile FF Struttura Complessa del Laboratorio di Patologia Clinica aziendale di concerto con la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Coll. Prof. San.- Tec. San. Lab. Biom. del Laboratorio Analisi del P.O. Desenzano, come si evince dalle note in atti nelle quali sono stati anche individuati i fabbisogni, il tutto come dettagliato all’Allegato A al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati i lotti, i prodotti, i prezzi unitari, i fabbisogni e l’importo complessivo di fornitura; RAPPRESENTATO anche che, con le medesime note in atti, gli Utilizzatori hanno individuato nella procedura in parola aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia altri prodotti di interesse per questa ASST ricompresi nei Lotti 60, 66, 70, 129 e 140, fornendo i relativi fabbisogni, come dettagliato all’Allegato B al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati i lotti, i prodotti, i prezzi unitari, i fabbisogni e l’importo complessivo di fornitura;

  • Obiettivi Gli obiettivi che i soggetti raggiungono con il presente accordo sono i seguenti:

  • Consultazione 1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:

  • Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;

  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

  • Commento La pronuncia in esame, confermando la più recente giurisprudenza di merito1, confuta la tesi della cumulatività tra interessi moratori e corrispettivi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi della L. 108/1996. A fare da sfondo al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sotteso alla sentenza de qua è la più ampia e controversa quaestio concernente l’assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura e, conseguentemente, l’individuazione dei meccanismi di calcolo degli stessi. Le incertezze in materia discendono direttamente dall’intervento operato dal Legislatore del 1996 all’art. 644 c.p. che, nella sua attuale formulazione, al primo comma sembra riferirsi ai soli interessi corrispettivi, laddove invece al quarto comma, attraverso l’inclusione delle “spese” nel computo degli interessi dovuti, pare prescrivere una valutazione omnicomprensiva che tenga conto anche degli interessi moratori2. Neppure il successivo intervento chiarificatore operato con la Legge di interpretazione autentica n. 24 del 28 febbraio 2001, che ha definito usurari gli interessi richiesti in misura superiore al limite di legge “a qualunque titolo” (art. 1, comma 3, L. 108/1996), ha permesso di superare i dubbi interpretativi. Da tali interventi normativi è disceso il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che, sebbene dimostrando incertezze con riferimento all’applicabilità agli interessi moratori del medesimo indice di usurarietà previsto per gli interessi corrispettivi, afferma la sostanziale equiparazione delle due categorie ai fini della L. 108/19963. Questo indirizzo si è consolidato con la sentenza della Corte di Cassazione del 9 gennaio 2013, n. 3504, che ha sancito che anche gli interessi moratori rilevano ai fini della valutazione dell’usurarietà degli interessi applicati ad un contratto di mutuo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p.5 Dall’applicabilità della L. 108/1996 agli interessi di mora deriverebbe altresì il dovere di valutare il loro eventuale carattere usurario alla luce del tasso soglia6, anche attraverso il ricorso alla sommatoria con gli interessi corrispettivi7. Il fondamento giuridico di tale ricostruzione sarebbe da ricercarsi nella sostanziale e funzionale 1 Trib. Bari, sez. IV, 1 luglio 2016, n. 3674; Trib. Napoli Nord, 20 giugno 2016, n. 939; Trib. Milano, sez. VI, 8 marzo 2016, n. 3021; Trib. Trento, 18 febbraio 2016, n. 161; Trib. Milano, sez. VI, 27 ottobre 2015, n. 11997; Trib. Reggio Xxxxxx, sez. II, 6 ottobre 2015, n. 1297; Trib. Roma, sez. IX, 7 maggio 2015, tutte in xxxxxxxxxxx.xx; Trib. Roma, sez. IV, 16 settembre 2014, n. 41860, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.