Common use of Controparti Qualificate Clause in Contracts

Controparti Qualificate. Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di Clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di: ⮚ ricezione e trasmissione degli ordini, ⮚ esecuzione di ordini per conto dei Clienti ⮚ negoziazione in conto proprio; ⮚ i c.d. “servizi accessori” correlati ai precedenti. Ne consegue che per i servizi di Consulenza in materia di investimenti e Gestione di Portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei Clienti professionali. La Banca ha provveduto ad inserire nella categoria delle controparti qualificate, ai sensi dell’art. 2 del sopraccitato decreto legislativo di attuazione: le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 del TUB, le società di cui all’art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita la Banca d’Italia, nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione, le categorie precedenti di soggetti non appartenenti all’Unione Europea.

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Controparti Qualificate. Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di Clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di: ⮚ ricezione e trasmissione degli ordini, ⮚ esecuzione di ordini per conto dei Clienti ⮚ negoziazione in conto proprio; ⮚ i c.d. “servizi accessori” correlati ai precedenti. Ne consegue che per i servizi di Consulenza in materia di investimenti e Gestione di Portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei Clienti professionali. La Banca ha provveduto ad inserire nella categoria delle Sono controparti qualificate, ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater del sopraccitato decreto legislativo TUF: - le imprese di attuazione: investimento, le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioneassicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 artt. 106, 107 e 113 del TUBtesto unico bancario, le società di cui all’art. 18 del TUBtesto unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, ; - le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, ; - le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati; - le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, nel rispetto della Direttiva dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione, ; - le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento Intermediari, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della Direttiva n. 2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate. L’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di: - negoziazione per conto proprio, - esecuzione di ordini per conto dei clienti, - ricezione/trasmissione di ordini. Per gli altri servizi di investimento, i clienti di cui al presente paragrafo sono considerati come Professionali, come specificato nel par. 5.1.2..

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Samples: Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Assunzione a Fermo E/O Collocamento Sulla Base Di Un Impegno Irrevocabile O Senza Impegno Irrevocabile; (Iii) Consulenza in Materia Di Investimenti; E Iv) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari, Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Sottoscrizione E/O Collocamento Con Assunzione a Fermo Ovvero Con Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell'emittente E Di Collocamento Senza Assunzione a Fermo Né Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell’emittente E Iii) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari