Esecuzione di ordini per conto dei clienti Clausole campione

Esecuzione di ordini per conto dei clienti. (art. 1, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. Nell'ambito di questo servizio la Banca seleziona i metodi di esecuzione (negoziazione singola, in blocco), le piazze di negoziazione oppure i mercati OTC più assegnati per ottenere un risultato più favorevole per il cliente oppure i broker più affidabili per ottenere il risultato più favorevole per il cliente.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. Si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. La Banca presta il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti discrezionalmente, in prevalenza per i titoli obbligazionari e gli ETF, quando la dimensione dell'ordine supera le dimensioni delle quantità in denaro e in lettera rintracciabili normalmente sui mercati accessibili alla clientela retail. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti prevede che la Banca individui autonomamente le sedi di esecuzione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker) migliori in relazione alle caratteristiche di ciascuna proposta di negoziazione, come la quantità od altri elementi ritenuti significativi. Si evidenzia che l'esecuzione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da emittenti diversi dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A, qualora non siano rintracciabili trading venues/internalizzatori sistematici in grado di fornire la liquidità necessaria al perfezionamento dell'operazione, sarà attivata ricercando gli eventuali fornitori di liquidità disponibili al di fuori di una sede di negoziazione.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. 4.1 Strumenti finanziari emessi da emittenti diversi dalla Cassa di Risparmio di Asti Spa
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. È l’attività con la quale la Banca, ricevuto un ordine dal cliente, lo esegue ricercando una controparte nelle diverse sede di esecuzioni. Rientra nell’attività la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA EMITTENTI DIVERSI DALLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. (ordini con valore nominale inferiore a 2,5 mln/euro). Mercati Regolamentati Italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (Mot/Euromot). Commissione massima 0,50% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00. (Per i soli B.O.T.) Commissione massima 0,30% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 8,50; Rimborso spese € 3,00. Commissione massima 0,195% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 5,00. Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 13,00 Rimborso spese € 5,00 (Per i soli B.O.T.) Commissione massima 0,30% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 8,50; Rimborso spese € 3,00.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. La Banca riceve dal cliente gli ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari e li esegue sulla base alla propria strategia di esecuzione illustrata al cliente nel paragrafo VII intitolato “Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” del presente Documento. Il cliente può acquistare gli strumenti finanziari o sottoscrivere contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento presso la sede della Banca. Nell’offerta fuori sede di strumenti finanziari nonché di servizi e attività d’investimento, la Banca si avvale dell’opera dei promotori finanziari a cui il cliente può rivolgersi. La Banca colloca servizi di investimento propri e, sulla base di appositi accordi, strumenti finanziari di società del Gruppo e di società terze. Gli strumenti finanziari collocati sono quote di fondi comuni di investimento.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti. Art. 46 (Disposizioni preliminari)