Common use of Assistenza sanitaria integrativa Clause in Contracts

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Locali, Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Prevalentemente Locali, Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Prevalentemente Locali

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoCCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.informaimpresa.it, www.flaica.it, www.informaimpresa.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3fatto obbligo alle aziende, 4 e 6 del che applicano il presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimodi garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assi- stenza sanitaria integrativa denominato EST, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione che viene individuata dalle Parti come la cassa di prestazioni sanitarie integrative assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario NazionaleSettore. A tal fine prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il predetto importolavo- ratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo a carico del datore di lavoro, maggiorato per il periodo di assunzio- ne, sarà pari ad € 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del contributo dell’1% calcolato sulla stessa Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Re- golamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per il periodo lavorato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicato in contratto. Viste le mutate condizioni di contribuzione obbligatoria previste per il Fondo Est e Quas, le Parti torneranno ad incontrarsi per definire entro di- cembre 2011 l’aggiornamento dell’articolato contrattuale in materia. Sem- pre entro dicembre 2011 le Parti stabiliranno gli oneri economici e le pre- stazioni sanitarie alternative (equivalenti a quelle previste dai nomenclatori sottoscritti dalle Parti sociali) da riconoscere ai lavoratori dipendenti da im- prese che omettano i versamenti contributivi al Fondo Est e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati Quas secondo quanto stabilito dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3fatto obbligo alle aziende, 4 e 6 del che applicano il presente contratto, nonché di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, che viene individuata dalle Parti come la cassa di assistenza sanitaria integrativa del Settore. A prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il lavoratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo a carico del datore di lavoro, per il periodo di assunzione, sarà pari ad € 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su ogni altro compenso assoggettabile base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Regolamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per legge il periodo lavorato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicato in contratto. Viste le mutate condizioni di contribuzione percepito dal giornalista medesimoobbligatoria previste per il Fondo Est e Quas, un contributo le Parti torneranno ad incontrarsi per definire entro dicembre 2011 l’aggiornamento dell’articolato contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di in materia. Sempre entro dicembre 2011 le Parti stabiliranno gli oneri economici e le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base alternative (equivalenti a quelle previste dai nomenclatori sottoscritti dalle Parti sociali) da riconoscere ai lavoratori dipendenti da imprese che omettano i versamenti contributivi al Fondo Est e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati Quas secondo quanto stabilito dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, definita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso. Le parti convengono di ciascun giornalista dipendente istituire, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL stesso, una Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 componenti, tre per la parte datoriale e tre per le XX.XX. stipulanti il presente CCNL, ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionaledi quelle assicurate dal SSN. A tal fine L’approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un Fondo generale dell’Industria avente gli stessi scopi. La Commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e 31.10.2013. La quota di contribuzione a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’impresa viene fissata in euro 6,00 mensili a Casagit Salute Società Nazionale partire dal mese di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione ottobre 2013 per ciascun dipendente in forza. Conseguentemente i lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario Fondo individuato dalle parti sottoscrittrici all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del presente contratto - rapporto di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISClavoro. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, Qualora nei termini e con temporali sopraindicati le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute parti non individuassero l’apposito Fondo atto ad assicurare i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo trattamenti integrativi, le modalità previste nella convenzione aziende provvederanno comunque ad accantonare gli importi convenuti in attesa di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto indicazioni forniti dalle Parti stipulanti Sono fatte salve le condizioni di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilomiglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3fatto ob- bligo alle aziende, 4 e 6 del che applicano il presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimodi ga- rantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione che viene individuata dalle Parti come la cassa di prestazioni sanitarie integrative assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario NazionaleSettore. A tal fine prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il predetto importo, maggiorato del lavoratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare pre- cedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadel datore di lavoro, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda per il periodo di as- sunzione, sarà pari ad ¤ 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Regolamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a Casagit Salute Società Nazionale carico del datore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”lavoro anche per il periodo lavo- rato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici così come previsto al primo comma del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazionearticolo, per il periodo corrispondente, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che prescin- dere dal numero di giornate indicato in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti hanno convenuto di stabilire a trattenere sulla retribuzione mensile lorda decorrere dal 1° aprile 2018 l’iscrizione obbligatoria di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli arttutti i lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato ASSICURMED, in conformità alle norme vigenti previste all'art. 3, 4 e 6 51 comma 2 lett. a) del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge TUIR allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a contribuzione percepito quelle fornite dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importoHanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, maggiorato non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto di apprendistato. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° aprile 2018 una contribuzione pari a 18,00 euro al mese, (corrispondente a complessivi € 216,00 annui) a totale carico dell'azienda, oltre all’importo del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCsolidarietà INPS attualmente stabilito al 10%. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e I contributi sono versati al Fondo con le modalità indicate da Casagit Salutestabilite dal regolamento del Fondo stesso. Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del datore di lavoro. Nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro. I contratti o accordi in essere alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo ad ASSICURMED. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e secondo le modalità previste nella convenzione non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui sopra. Le disposizioni del al presente articolo si applicano a tutti è responsabile verso i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilofermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoC.C.N.L., ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’azienda pari a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto Fondo. I contributi sono versati al Fondo con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati la periodicità e le modalità stabilite dal CNLG FNSI- ANSO-FISCRegolamento. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazioneÈ fatta salva la possibilità, a verificare la regolarità contributiva delle aziendelivello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, l’andamento della gestione e a esaminare di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le problematiche prestazioni convenute. Resta inteso che in merito dovessero emergere nel corso questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della vigenza del presente contrattobilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.rapportolavoro.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale alla Cassa Autonoma di Mutuo Soccorso Assistenza Integrativa dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”Giornalisti Italiani (CASAGIT), che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - nel Profilo, le cui prestazioni saranno definite sulla base di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCapposita convenzione sottoscritta tra USPI, FNSI e CASAGIT. Sarà Nell’ambito della predetta convenzione sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute CASAGIT l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutedalla CASAGIT. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute alla CASAGIT i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,001.300, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilodalla convenzione.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Con il XXXX 0000-0000, le parti hanno convenuto di introdurre all’interno del settore della cooperazione sociale l’istituto contrattuale dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL. Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è tenuta dovuto un contributo per ogni lavoratore a trattenere sulla retribuzione mensile lorda carico dell’impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo. Allo scopo di ciascun giornalista dipendente ai sensi assicurare la piena attuazione dell’istituto, le parti convengono di individuare il Comitato Misto Paritetico Nazionale quale sede di monitoraggio, verifica, confronto e promozione della sanità integrativa così come disciplinata dal presente articolo. Il CMP nazionale si avvarrà anche delle analoghe strutture territoriali. A tale scopo i suddetti comitati si riuniranno con cadenza semestrale su questo specifico argomento o su richiesta di una delle parti firmatarie. Dell’esito degli art. 3, 4 e 6 incontri sarà redatto un verbale che sarà inviato alle parti firmatarie del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloCCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le Parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito partire dal giornalista medesimo1/1/2011, un contributo contrattuale Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. La Parti convengono di prestazioni sanitarie integrative istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici alla operatività del Servizio Sanitario NazionaleFondo stesso. La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30.06.2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l’intesa operativa. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati decorrere dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fo ndo tutti i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione dipendenti di cui sopra. Le disposizioni Per il finanziamento del presente articolo si applicano Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità per ogni lavoratore. I contributi andranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal relativo Regolamento. Inoltre tutti i giornalisti con rapporto datori di lavoro saranno chiamati a versare al costituendo Fondo entro il 1°luglio 201 0 una quota una tantum pari a euro 20.00 per ciascun lavoratore a tempo pieno e indeterminato in forza alla data sopra indicata con retribuzione mensile le modalità che verranno successivamente deliberate dalle Parti. Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell’art 2120 cc. Le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non inferiore a € 1.300,00è utile ai fini del calcolo del TFR, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloné al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere Le Parti concordano sulla retribuzione mensile lorda costituzione di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile un sistema per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie economiche integrative del Servizio Sanitario Nazionalerispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’ adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 mensili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 mensili per 12 mensilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia. Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio presso l’Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all’Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato. Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l’iscrizione. Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l’erogazione del contributo aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova. Nulla sarà dovuto dall’Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall’Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell’Azienda aventi diritto. L’obbligo contributivo per l’Azienda cesserà all’atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo, per qualsiasi causa; in tal caso l’Azienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto. Le prestazioni, le modalità e con retribuzione mensile non inferiore la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all’Azienda. Eventuali erogazioni in materia, definite a € 1.300,00livello di contrattazione aziendale, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilovengono riassorbite fino a concorrenza.

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Samples: Verbale Di Accordo

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Con il XXXX 0000-0000, le parti hanno convenuto di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1° maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è tenuta dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a trattenere sulla retribuzione mensile lorda carico dell'impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo. Allo scopo di ciascun giornalista dipendente ai sensi assicurare la piena attuazione dell’istituto, le parti convengono di individuare il Comitato Misto Paritetico Nazionale quale sede di monitoraggio, verifica, confronto e promozione della sanità integrativa così come disciplinata dal presente articolo. Il CMP nazionale si avvarrà anche delle analoghe strutture territoriali. A tale scopo i suddetti comitati si riuniranno con cadenza semestrale su questo specifico argomento o su richiesta di una delle parti firmatarie. Dell’esito degli art. 3, 4 e 6 incontri sarà redatto un verbale che sarà inviato alle parti firmatarie del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloCCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda Dalla data di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 sottoscrizione del presente contrattoCCNL sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SanInt tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicheranno il presente CCNL. Per ciò che attiene l’ammontare della contribuzione dovuta al Fondo dalle aziende aderenti e dai relativi lavoratori, nonché su ogni altro compenso assoggettabile lo stesso è fissato in 12,00 euro per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimociascun dipendente per 12 mensilità, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e cui euro 10,00 a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’azienda ed euro 2,00 a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione carico del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti dipendente. Il datore di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini delle quote destinate al Fondo SanInt sarà tenuto a corrispondere al lavoratore dipendente un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 20 per dodici mensilità. L'E.D.R. rientra nella retribuzione di fatto e con le modalità indicate da Casagit Salutenella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time. Il giornalista può datore di lavoro ha altresì l’obbligo di iscrivere a Casagit Salute al Fondo SanInt i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione Quadri occupati presso l’azienda. In tal caso la contribuzione dovuta è fissata in euro 34,00 per ogni lavoratore Quadro per 12 mensilità, di cui sopraeuro 30,00 a carico dell’azienda ed euro 4,00 a carico del lavoratore Quadro. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo SanInt sarà tenuto a corrispondere al Quadro un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 36 per dodici mensilità. Le disposizioni del imprese che applicheranno i CCNL sottoscritti dalle Parti costituenti il Fondo e che non verseranno la relativa contribuzione dovuta al Fondo stesso, si renderanno responsabili della perdita, da parte dei lavoratori, delle relative prestazioni, contravvenendo ad un obbligo di natura contrattuale Per quanto non enunciato nel presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto fa espresso rinvio al regolamento del Fondo SanInt, in attesa di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00avvio dello stesso, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilole parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.

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Samples: www.confederazionecnl.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di definire, entro il termine del 30 settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, dovuto un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda pari a: - per il personale assunto a Casagit Salute Società Nazionale tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”cui ai precedenti commi 3 e 4 che sarà versata in concomitanza con la retribuzione del mese di ottobre 2006. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - prevedano l’istituzione di concerto con Casagit Salute – dedicato casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e suddetti accordi continueranno ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e essere assolti secondo le modalità previste nella convenzione ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di cui sopraarmonizzazione. Le disposizioni del presente articolo Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si applicano a tutti i giornalisti con rapporto rendesse necessario aumentare la quota definita, di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere Le Parti concordano sulla retribuzione mensile lorda opportunità di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3istituire, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimoin seno all’ Ente Bilaterale EBiASP, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche Fondo Sanitario Integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative integrazione del Servizio Sanitario NazionaleS.S.N. in conformità alle norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A tal fine del T.U.I.R. e s.m.i. Per il predetto importo, maggiorato del finanziamento di detto istituto è previsto il contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadei datori di lavoro, deve il cui importo sarà di euro 150.00 annuali per ciascun lavoratore da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo dell’ Ente Bialterale EBiASP a e da un contributo a carico dei lavoratori pari ad € 1.00 mensili trattenuti e versati dall’ azienda. La quota per l’ assistenza sanitaria integrativa va versata sull’ Iban dell’ Ente Bilaterale EBiASP al momento del recepimento del contratto con la specifica causale”Assistenza Sanitaria Integrativa”. Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere mensilmente versato dalla stessa azienda previsto a Casagit Salute Società Nazionale carico del datore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, lavoro. Pertanto l'azienda che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti alla Cassa Sanitaria della perdita delle relative prestazioni sanitaria, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del danno subito. Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione alla costituenda fondo Sanitaria circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello. I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all' istituendo Fondo Sanitario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e Per tutti i collaboratori ed i loro familiari fiscalmente a carico dell’aziendavengono previste forme di copertura sanitaria in caso di ricovero in ospedale e/o clinica con o senza intervento chirurgico. Per quanto riguarda le prestazioni si fa riferimento a quelle stabilite dalla ex polizza AUSTRIA per gli impiegati, deve essere mensilmente versato i funzionari ed i dirigenti. Le prestazioni di assistenza sanitaria, attualmente erogate in base alle condizioni della ex polizza AUSTRIA, verranno riconsiderate nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro che verrà costituito, di concerto con le rappresentanze sindacali, entro un anno dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici sottoscrizione del presente contratto - integrativo. A copertura delle relative spese sia la Banca che il collaboratore versano all’inizio dell’anno un importo di concerto € 51,65; per i collaboratori assunti durante l’anno si procede ad un versamento proporzionale al periodo di servizio; nei confronti dei collaboratori cessati si provvede al conguaglio con Casagit Salute – dedicato riferimento alla minore durata del periodo di servizio. Per eventuali costi eccedenti la Banca si impegna a garantirne la copertura, qualora la contribuzione annua non fosse sufficiente. Inoltre, la Banca versa mensilmente per tutti i collaboratori iscritti al Fondo di assistenza sanitaria un importo pari a quello versato dagli iscritti stessi. Esso ammonta allo 0,50% della rispettiva base imponibile previdenziale mensile (su un massimale annuo di € 62.000) e ad € 7,50 mensili per ogni familiare fiscalmente a carico. La contribuzione a carico della Banca è subordinata ad analoga delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del Fondo di assistenza sanitaria. Per i quadri direttivi di 3°e 4°livello la Banca versa al Fondo di assistenza sanitaria, a copertura delle prestazioni accessorie, quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 8 dicembre 2007, non modificato dall’accordo di rinnovo del 19/01/2012, detratti gli importi non cumulabili. A seguito di detto versamento si riduce della stessa misura la contribuzione a loro carico prevista dal comma precedente. Qualora l'assistenza sanitaria integrativa venisse regolata da futuri CCNL o accordi a livello nazionale, gli oneri complessivi a carico della Banca verranno compensati fino al raggiungimento degli importi stabiliti per l'assistenza sanitaria integrativa di cui ai rapporti precedenti punti. Il contributo per la copertura sanitaria in caso di ricovero e per le altre prestazioni del Fondo di assistenza sanitaria è dovuto in misura intera anche per i collaboratori con contratto di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSOpart-FISCtime o assenti per aspettativa non retribuita. Sarà costituito un comitato paritetico A seguito di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di questa contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilogli stessi collaboratori hanno diritto alle prestazioni senza alcuna riduzione.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Con il provvedimento legislativo adottato a trattenere sulla retribuzione mensile lorda fine 2007, si aprono ambiti di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artoperatività più ampi per i fondi di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelli previsti dalla “Riforma Bindi” rafforzati dal previsto superamento della distinzione tra “fondi d’hoc” e “fondi non d’hoc”. 3Il ripristino strutturale del limite di agevolazione fiscale previgente alla “Riforma Bindi” consente per il Fasi, 4 già in linea con i limiti minimi in termini di copertura di prestazioni per odontoiatria e 6 del presente contrattoper assistenza alla persona, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge di attuare quegli interventi migliorativi sulle relative coperture che le imprese si sono impegnate a contribuzione percepito dal giornalista medesimosostenere economicamente con gli accordi precedenti. La dinamica della spesa sanitaria ben superiore all’inflazione richiede, comunque, un contributo contrattuale pari impegno comune delle parti a sollecitare un aumento del limite della contribuzione agevolata attraverso un “avviso comune” delle parti. L’impianto statutario va rivisto attraverso forme che incentivino/obblighino i dirigenti ad iscriversi al 3,6% destinato dalla Federazione Fasi a salvaguardia del principio di antiselezione del rischio. Sarebbe opportuno, inoltre, dare un’interpretazione più rigorosa alle forme sostitutive del Fasi, dovendosi ritenere tali esclusivamente quelle che si basano sui medesimi principi di mutualità e di solidarietà prevedendo l’iscrizione sia dei dirigenti in servizio che dei dirigenti pensionati. Ciò anche per disincentivare l’utilizzo improprio del Fondo a vantaggio di forme sostitutive, come ad esempio di polizze assicurative, che accettano esclusivamente la copertura dei dirigenti in servizio. L’impianto statutario va rivisto anche in termini di semplificazione sia delle regole, sia degli adempimenti per gli iscritti che per lo stesso Xxxx, oltre che per rivedere, tra l’altro, le regole della Stampa anche contribuzione cosiddetta “convenzionale” per i dirigenti in pensione che tengano maggiormente conto delle dinamiche dei processi aziendali. Nei contenuti, occorre rafforzare i livelli di copertura sanitaria che continuano ad assicurare l’erogazione essere in generale inferiori alle attese e, principalmente, con interventi selettivi sulle aree con maggior rischio di prestazioni sanitarie integrative esposizione economica per il dirigente, quali ad esempio, gli interventi chirurgici, attraverso un incremento della contribuzione a carico dell’azienda e proseguendo nell’azione di sviluppo del Servizio Sanitario Nazionaleconvenzionamento diretto delle strutture sanitarie. A tal fine Si chiede , inoltre, l’introduzione di una indennità per la non autosufficienza per tutti gli iscritti al Fasi in servizio e pensionati, che oltre a valorizzare il predetto importo, maggiorato servizio del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base Fondo e a carico dell’aziendarafforzare l’interesse degli iscritti, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che sarebbe in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e linea con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti previsioni del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilonuovo impianto legislativo.

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Samples: www.confindustria.pu.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda Le parti sociali hanno provveduto di ciascun giornalista dipendente istituire un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore applicanti il ccnl AGeSPI (Fondo FAST), che risponda ai sensi degli artrequisiti previsti dal D.Lgs. 32 settembre 1997, 4 n. 314 e 6 successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal 1° luglio 2013, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile assun- ti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per legge i quali continuerà a contribuzione percepito trovare applica- zione la specifica normativa, del presente contratto. Sempre a decorrere dal giornalista medesimo1° luglio 2013, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del presente contratto, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regola- mento, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e obbligatorio a carico dell’azienda, deve pari a: per il personale assunto a tempo indeterminato, 5 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 2013. I contributi devono essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È inoltre dovuta al Fondo una quota Xxxxxxx Xxxxxuna tantum”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - a carico dell’azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di concerto con Casagit Salute – dedicato cui ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione precedenti commi 2 e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute3. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute regolamento del Fondo potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i componenti del nucleo familiare nei limiti e li- miti previsti dal regolamento. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo le modalità previste nella convenzione livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilocasse o fondi di assi- stenza sanitaria integrativa.

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Samples: www.frgeditore.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la re- lativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo inter- categoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sin- dacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà sta- bilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeter- minato a cui trova applicazione il presente contrattoCCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 xxxxxxxxx.Xx contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni ero- gate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfe- derale per la costituzione del Fondo nazionale diassistenzasanitariaintegrativasottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese,Cna,Casartigiani,Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicitàe le modalità stabilite dal Regolamento. E’fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributicontributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutesalvo il risarcimento del maggior danno subito. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo funzionamento delcostituendo Fondo sanitario èstabilito dallo statuto edalregolamento dello stesso che si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilointendono recepiti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la re- lativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo inter- categoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sin- dacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà sta- bilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeter- minato a cui trova applicazione il presente contrattoCCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 xxxxxxxxx.Xx contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale livello di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno es- sere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni ero- gate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributicontributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salutesalvo il risarcimento del maggior danno subito. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti funzionamento del nucleo familiare nei limiti costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo dal regola- mento dello stesso che si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilointendono recepiti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta In tale ambito, le parti ritengono opportuno continuare a trattenere sulla retribuzione mensile lorda fornire un supporto agli iscritti concedendo agli stessi prestazioni maggiormente mirate a fronteggiare l’emergenza. In tale ottica, gli organi dei Fondi possono proporre all’assemblea dei soci nuove ed ulteriori prestazioni da definirsi in riferimento all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. Il riconoscimento di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli arttali prestazioni avverrà nell’ambito dei massimali che verranno stabiliti dagli organi dei Fondi. 3I Fondi e le Casse potranno, 4 e 6 previa valutazione attuariale, mantenere in copertura sanitaria, sia per le prestazioni dirette che indirette, almeno fino al 31 ottobre 2020, i lavoratori iscritti dipendenti di imprese che per il fermo temporaneo dell’attività accederanno agli ammortizzatori sociali. * * * Le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi entro il mese di luglio p.v. per monitorare l’applicazione del presente contrattoaccordo e per valutare eventuali ulteriori interventi a fronte dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei provvedimenti legislativi eventualmente emanati a tale proposito. N.d.R.: L’accordo 26 maggio 2020 prevede quanto segue: Il giorno 26 maggio 2020, nonché su ogni altro compenso assoggettabile si sono incontrate in via telematica CONFCOMMERCIO imprese per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimol’Italia e FILCAMS-CGIL, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importoFISASCAT-CISL e UILTUCS, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a per esaminare le problematiche conseguenze sui lavoratori e sulle imprese del Settore del terziario, distribuzione e servizi e concordare interventi straordinari da realizzarsi attraverso la bilateralità contrattuale per rispondere alla situazione emergenziale in atto. Premesso che: - fra le economie avanzate, l’Italia è tra le più coinvolte dal contagio del COVID-19 e questo ha determinato l’adozione di provvedimenti volti a prevenire la diffusione del virus con misure di contenimento sociale su tutto il territorio nazionale; - tali misure hanno comportato una pesante contrazione di tutte le attività economiche e dei consumi e l’intervento di provvedimenti normativi di carattere eccezionale nel campo del sostegno a lavoratori ed imprese. Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe, - prendono atto dei provvedimenti di legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l’emergenza e concordano sulla necessità di implementare tali interventi dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che in merito dovessero emergere nel corso la diffusione dell’epidemia COVID-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche di tutto il Paese; - condividono la necessità di attivare tutti i meccanismi della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributibilateralità, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione caratteristiche proprie dei singoli Enti/Fondi, anche modificando temporaneamente le previsioni dell’art. 22del c.c.n.l. TDS, come di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto seguito indicato e, di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00conseguenza, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.Concordano quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipen­ denti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a trattenere sulla retribuzione mensile lorda favore del costi­ tuendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercate­ goriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassistenza sanitaria integrativa sotto­ scritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Impre­ se, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 3Pertanto, 4 dal momento in cui il Fondo sarà costituito e 6 del operante, secondo quanto verrà stabili­ to dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contrattoCcnl, ivi compresi gli apprendi­ sti, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge i lavoratori con un contratto a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, tempo deter­ minato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda dell’azien­ da pari a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contri­ buzione verrà attivata contestualmente all’avvio del­ l’operatività del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto Fondo. I contributi sono versati al Fondo con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati la periodicità e le modalità stabilite dal CNLG FNSI- ANSO-FISCregolamento. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazioneÈ fatta salva la possi­ bilità, a verificare la regolarità contributiva delle aziendelivello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, l’andamento della gestione e a esaminare di defini­ re specifici accordi finalizzati ad implementare le problematiche presta­ zioni convenute. Resta inteso che in merito dovessero emergere nel corso questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamen­ te ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato «Diritto alle prestazioni della vigenza del presente contrattobilateralità», le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi sud­ detti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.antlo.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e Per tutti i collaboratori ed i loro familiari fiscalmente a carico dell’aziendavengono previste forme di copertura sanitaria in caso di ricovero in ospedale e/o clinica con o senza intervento chirurgico. Per quanto riguarda le prestazioni si fa riferimento a quelle stabilite dalla ex polizza AUSTRIA per gli impiegati, deve essere mensilmente versato i funzionari ed i dirigenti. Le prestazioni di assistenza sanitaria, attualmente erogate in base alle condizioni della ex polizza AUSTRIA, verranno riconsiderate nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro che verrà costituito, di concerto con le rappresentanze sindacali, entro un anno dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici sottoscrizione del presente contratto - integrativo. A copertura delle relative spese sia la Banca che il collaboratore versano all’inizio dell’anno un importo di concerto € 51,65; per i collaboratori assunti durante l’anno si procede ad un versamento proporzionale al periodo di servizio; nei confronti dei collaboratori cessati si provvede al conguaglio con Casagit Salute – dedicato riferimento alla minore durata del periodo di servizio. Per eventuali costi eccedenti la Banca si impegna a garantirne la copertura, qualora la contribuzione annua non fosse sufficiente. Inoltre, la Banca versa mensilmente per tutti i collaboratori iscritti al Fondo di assistenza sanitaria un importo pari a quello versato dagli iscritti stessi. Esso ammonta allo 0,50% della rispettiva base imponibile previdenziale mensile (su un massimale annuo di € 62.000) e ad € 7,50 mensili per ogni familiare fiscalmente a carico. La contribuzione a carico della Banca è subordinata ad analoga delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del Fondo di assistenza sanitaria. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello la Banca versa al Fondo di assistenza sanitaria, a copertura delle prestazioni accessorie, quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 8 dicembre 2007, non modificato dall’accordo di rinnovo del 19/01/2012, detratti gli importi non cumulabili. A seguito di detto versamento si riduce della stessa misura la contribuzione a loro carico prevista dal comma precedente. Qualora l'assistenza sanitaria integrativa venisse regolata da futuri CCNL o accordi a livello nazionale, gli oneri complessivi a carico della Banca verranno compensati fino al raggiungimento degli importi stabiliti per l'assistenza sanitaria integrativa di cui ai rapporti precedenti punti. Il contributo per la copertura sanitaria in caso di ricovero e per le altre prestazioni del Fondo di assistenza sanitaria è dovuto in misura intera anche per i collaboratori con contratto di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSOpart-FISCtime o assenti per aspettativa non retribuita. Sarà costituito un comitato paritetico A seguito di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di questa contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilogli stessi collaboratori hanno diritto alle prestazioni senza alcuna riduzione.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli artassi- stenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. 3A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, 4 e 6 entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso. Le parti stipulanti il presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo di prestazioni sanitarie integrative Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all’art. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici 26 del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCAccordo Economico Collettivo nonché l’Ente Bilaterale previsto dall’art. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza 23 del presente contrattoAccordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall’A.E.C. e agganciate al sistema dell’accantonamento del FIRR e della contribuzione assistenzia- le ENASARCO. L’Azienda In applicazione di quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 dell’Accordo Economico collettivo del 16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento. il calcolo dell’indennità risoluzione rapporto a partire dal 1° gennaio 2002 è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e effet- tuarsi secondo le modalità previste nella convenzione seguenti modalità: - 4% sulla quota di cui sopraprovvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; - 1% sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 9.300,00 annui. Le disposizioni del presente articolo si applicano - 4% sulla quota di provvigioni fino a tutti i giornalisti con rapporto Euro 12.400,00 annui; - 2% sulla quota di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloprovvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; - 1% sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.600,00 annui.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, attivato un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’aziendadell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, deve a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere mensilmente versato dalla stessa azienda erogate solamente ai lavoratori a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato Xxxxxxx XxxxxDiritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISCprecedono. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento Pertanto, l’azienda che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare ometta il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute contributi suddetti è responsabile verso i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile lavoratori non inferiore a € 1.300,00iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloil risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: archivio.fiom.cgil.it

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di definire, entro il termine del 30 Settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° Gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, dovuto un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda pari a: - per il personale assunto a Casagit Salute Società Nazionale tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”cui ai precedenti commi 3 e 4 che sarà versata in concomitanza con la retribuzione del mese di Ottobre 2006. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - prevedano l’istituzione di concerto con Casagit Salute – dedicato casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e suddetti accordi continueranno ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e essere assolti secondo le modalità previste nella convenzione ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profiloarmonizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere Le Parti concordano sulla retribuzione mensile lorda costituzione di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile un sistema per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie pre- stazioni economiche integrative del Servizio Sanitario Nazionalerispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 men- sili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 men- sili per 12 mensilità. Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia. Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio pres- so l’Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all’Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato. Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l’iscri- zione. Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l’erogazione del contri- buto aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova. Nulla sarà dovuto dall’Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall’Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell’Azienda aventi diritto. L’obbligo contributivo per l’Azienda cesserà all’atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo, per qualsiasi causa; in tal caso l’Azienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto. Le prestazioni, le modalità e la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all’Azienda. Eventuali erogazioni in materia, definite a livello di contrattazione azienda- le, vengono riassorbite fino a concorrenza. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma, art. 25 L. 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui al primo e sesto comma del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale quadrato nelle categorie VII, VI, V, IV e III (declaratoria seconda ali- nea) dell’art. 5 della regolamentazione comune del vigente C.C.N.L.. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal quinto comma dell’art. 25 L. n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui al primo e sesto comma dell’art. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nelle categorie e nelle qualifiche sopra individuate. Le presenti disposizioni contrattuali saranno trasmesse a cura delle parti sti- pulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i conseguenti adempimenti ad esso richiesti. La cessione, trasformazione o il trasferimento dell’azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore con- serva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavo- ro, così come previsto dall’art. 2112 del C.C. modificato dall’art. 47 L. n. 428/1990. Le disposizioni del presente articolo contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono cor- relative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamen- to. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contrat- to, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore attual- mente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano a tutti i giornalisti con rapporto le norme di legge e degli Accordi Interconfederali. I contratti collettivi di lavoro a tempo pieno vigenti nel settore dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle industrie boschive e forestali, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista. Qualora dalle Organizzazioni FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL e dalle altre Organizzazioni firmatarie siano concordate con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista condizioni meno onerose di quel- le previste dal profilo.presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana. Il presente contratto decorre dal 1° aprile 2010 e scadrà il 31 marzo 2013. Il contratto collettivo nazionale ha, durata triennale. Esso si intenderà tacita-

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro