Common use of Assistenza sanitaria integrativa Clause in Contracts

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

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Samples: www.rapportolavoro.it, www.fiscoetasse.com

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1 gennaio 20072020, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1o gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1 gennaio 20072020. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

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Samples: www.cospsindacato.it

Assistenza sanitaria integrativa. E’ istituito, per tutti i dipendenti del settore, un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, denominato FONTUR, in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo. In considerazione di quanto sopra le Parti, tenuto conto della particolare complessità della materia, convengono di dare mandato ad una apposita Commissione, composta dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2004 un progetto di Statuto e Regolamento per la costituzione di un apposito Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti dell’Industria Turistica e delle Catene Alberghiere. In data successiva al 31 gennaio 2004 le Parti si incontreranno per dare formale avvio al Fondo che dovrà prevedere i seguenti tempi di attivazione: – a decorrere dal 1° luglio 2004 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto di 15 e a carico dell’azienda; – a decorrere dal 1° luglio 2005 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto di 8 e a carico dell’azienda. Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato: – dal 1° gennaio 2005 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e mensili a carico dell’azienda; – dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale 5 e mensili a carico dell’azienda. – a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili. I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel Regolamento. E’ consentita l’iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai punti precedenti per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale. Le parti istituiranno un Parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l’Assistenza Sanitaria Integrativa presenti nel Settore Turismo, al fine di consentire che i dipendenti, nell’ambito della loro eventuale mobilità tra aziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell’Assistenza Sanitaria Integrativa. Le Parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privatadipendenti da aziende dell’industria Turistica, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazionisono da riferirsi a FONTUR. Le parti convengono Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento welfare contrattuale, hanno concordato l’istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti fondo nazionale di cui al Fondo presente articolo con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti da aziende prestazioni assistenziali integrative del settore Vigilanza Privataservizio sanitario nazionale. Sulla base del presente articolo i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti. Le Parti si danno, assunti a tempo indeterminatopertanto, con contratto a tempo pieno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'aziendadi assistenza sanitaria integrativa. L’aumento complessivo, pari a: - per il personale assunto a tempo pienoderivante dall’applicazione dell’accordo 23 luglio 1993, 10 euro mensili per ciascun iscrittorisulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualeeconomico. Conseguentemente, conseguentemente l'azienda i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile. L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione indennità sostitutive non assorbibile esonera il datore di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione lavoro dall’obbligo di fatto, di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diversegarantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privatadipendenti dalle imprese artigiane, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per definire lo Statuto ed il regolamento l'artigianato, secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono saranno iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminatoindeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo pieno e determinato di durata almeno pari a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti12 mesi. Per il finanziamento del Fondo Con pari decorrenza è dovuto attivato un contributo a carico dell'azienda, dell'azienda pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 10,42 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 200712 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si danno atto applica quell'accordo. Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualeprecedono. Pertanto, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensilirelative prestazioni sanitarie, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diversesalvo il risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti Parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa integrativa, denominato FONSAN per i lavoratori del settore Vigilanza Privataprivato, che risponda ai requisiti previsti dal D.LgsD.lgs. 2.9.97, 2.9.97 n. 314 e successive modifiche ed e integrazioni. Le parti Parti convengono di incontrarsi istituire una Commissione bilaterale per definire definire, entro il termine del 28.5.09, lo Statuto ed e il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’1.6.09 sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privataprivato, assunti a tempo indeterminato, indeterminato con contratto a tempo pieno e i lavoratori dipendenti da aziende del settore privato assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'aziendadella azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro E 10,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007dall’1.6.09; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro E 7,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I dall’1.6.09; - i contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la E’ dovuta al Fondo una quota una tantum che il contributo tantum’, a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualedella azienda, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensiliE 40,00 per ciascun iscritto che saranno versate in 2 rate di E 20,00 ciascuna, la prima all’adesione al presente CCNL, la seconda trascorsi 6 mesi dalla prima rata. Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori e la prosecuzione volontaria da corrispondere parte di coloro che, per 14 mensilità e qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di 2° livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che rientra nella retribuzione prevedano l'istituzione di fatto, Casse o Fondi di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, . Di conseguenza gli obblighi di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diversenatura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All'avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.

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Samples: www.confsal.it

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire definire, entro il termine del 30 Settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio Gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'aziendadell’azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio Gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la È dovuta al Fondo una quota una tantum che il contributo tantum, a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualedella azienda, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della versata in concomitanza con la retribuzione non assorbibile del mese di importo pari ad euro 30 lordi mensiliOttobre 2006. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, da corrispondere per 14 mensilità e territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che rientra nella retribuzione prevedano l’istituzione di fatto, casse o fondi di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, . Di conseguenza gli obblighi di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diversenatura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privataterziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi istituire una Commissione bilaterale per definire definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privataterziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato, indeterminato con contratto a tempo pieno pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto. A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, compresi ad esclusione dei quadri, per i lavoratori apprendistiquali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'aziendadell’azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007settembre 2005. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la È dovuta al Fondo una quota una tantum che il contributo tantum, a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualedella azienda, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente 3 e 4 che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna, ad erogare; - un elemento distinto ottobre 2004 ed a luglio 2005. Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All’avvio della retribuzione non assorbibile piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'artarmonizzazione. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

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Samples: Composizione Delle Parti Premessa Generale

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Parti stipulanti aderiscono al Fondo EST, al quale vanno iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, inclusi gli apprendisti, mentre ai quadri continua ad applicarsi la specifica normativa (art. 144 CCNL 2010). La quota d’iscrizione una tantum a carico del datore di assistenza sanitaria integrativa lavoro è pari a 15,00 euro per ciascun iscritto (8,00 euro in caso di lavoratore part time). Viene ammessa l’iscrizione di lavoratori a tempo determinato con contratto di durata iniziale superiore a 3 mesi, purché l’interessato ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota d’iscrizione sono pari a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale. La contribuzione a carico del settore Vigilanza Privatadatore di lavoro (comprensiva di una quota per la promozione, che risponda ai requisiti previsti la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria) è fissata in: • 11,00 euro mensili (per 12mensilità) a partire dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi 1° febbraio 2018; • 12,00 euro mensili (per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere 12mensilità) a partire dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti2019. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il In caso di omesso versamento delle suddette quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - da parte dell’azienda, la stessa deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad a 16,00 euro 30 lordi mensili, da corrispondere (per 14 mensilità e mensilità), che rientra nella retribuzione di fatto, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di cui all'artindennità sostitutive non esonera il datore dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica Nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL si è considerata l’incidenza delle quote d’iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di valorizzazione dell'Assistenza assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza, dichiarano la possibilitàil trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare da considerarsi parte integrante dello stesso. Il contributo e la quota definita, d’iscrizione sono sostitutivi di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverseun equivalente aumento salariale. Il lavoratore ha diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

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Samples: www.studioscl.it

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori lavora- tori del settore Vigilanza Privataterziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti pre- visti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi istituire una Commissione bilaterale per definire definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti dipen- denti da aziende del settore Vigilanza Privataterziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato, indeterminato con contratto a tempo pieno pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto. A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, compresi ad esclusione dei quadri, per i lavoratori apprendistiquali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'aziendadell’azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscrittoiscrit- to, con decorrenza dal 1° gennaio 2007settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007settembre 2005. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la È dovuta al Fondo una quota una tantum che il contributo tantum, a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualedella azienda, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente 3 e 4 che saranno ver- sate in due rate di 15 euro ciascuna, ad erogare; - un elemento distinto ottobre 2004 ed a luglio 2005. Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavo- ratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qual- siasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accor- do, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrati- va. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accor- di continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All’avvio della retribuzione non assorbibile piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno defini- ti specifici accordi di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'artarmonizzazione. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni riparti- zioni diverse.

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Samples: Contratto

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e, con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno concordato l’istituzione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dell’Industria Turistica, denominato FONTUR. Al Fondo sono iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, cui si applica il presente CCNL, nonché i lavoratori dipendenti cui si applicano contratti di settori affini che lo prevedono esplicitamente. È consentita l’iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto. A decorrere dal 1° luglio 2005, all’atto dell’iscrizione è dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto pari a: - euro 15,00, interamente a carico azienda, per i lavoratori del settore Vigilanza Privataassunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; - euro 8,00, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97interamente a carico azienda, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stessoi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. A decorrere dal 1° gennaio 20072017, sono iscritti la quota Una Tantum di cui sopra – dovuta al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende all’atto della prima iscrizione del settore Vigilanza Privata, assunti lavoratore – è di 15,00 euro per ciascun iscritto ed è interamente a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisticarico azienda. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'aziendadovuto, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza un contributo così determinato: - a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili interamente a carico azienda. - a decorrere dal 1° gennaio 2007; 2017 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 11,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 1,00 a carico lavoratore. - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza decorrere dal 1° gennaio 20072018 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 12,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 2,00 a carico lavoratore. Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria contrattuale. I contributi sono saranno versati al Fondo con la le periodicità e le modalità stabilite dal regolamentonel Regolamento. L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente. Le parti Parti si danno atto che sia la quota una tantum nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattualeeconomico. Conseguentemente, conseguentemente l'azienda i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile. L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie. Le parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l’Assistenza Sanitaria Integrativa presenti nel Settore Turismo, al fine di consentire che i dipendenti, nell’ambito della loro eventuale mobilità tra aziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell’Assistenza Sanitaria Integrativa. Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell’Industria Turistica, sono da riferirsi a Fontur. NORMA TRANSITORIA In attesa che venga adeguato il Regolamento di Fontur a quanto previsto dal presente articolo, continua a trovare applicazione la precedente disposizione di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'artall’art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse118 del CCNL Industria Turistica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica