Common use of Assistenza sanitaria integrativa Clause in Contracts

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno all’interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. individuato Per la copertura dell'assistenza dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa dell’impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizioneall’atto dell’iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012dell’impresa.

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Samples: www.legacoopsocialisardegna.it, www.provincia.pv.it, www.fpcgil.it

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono Parti concordano sulla costituzione di introdurreun sistema per l’erogazione di pre- stazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, all'interno da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa. Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 men- sili per 12 mensilità; il contributo a carico del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa lavoratore è definito in € 2 men- sili per gli addetti e le addette12 mensilità. A decorrere Tale contribuzione avrà effetto dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che 1° aprile 2012. Entro tale data le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminatoidentificheranno il Fondo di cui al primo comma, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono Sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno Fondo Est i lavoratori con contratto a individuare tutti gli addetti tempo pieno e le addette del settore della cooperazione sociale part-time , assunti a tempo indeterminatoindeterminato , fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuatoe gli apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuta allo stesso, che è tenuto a curarne la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto riscossione come da proprio regolamento, un contributo, per ogni lavoratore, contributo a carico dell'impresa cooperativa dell’azienda, pari a: - per il personale assunto a 5 euro tempo pieno, 10 € mensili per lavoratrice/lavoratoreciascun iscritto a far data dall’1/8/2008; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 € mensili per ciascun iscritto a far data dall’1/8/2008. Nel caso in cui Con decorrenza 1/1/2014, il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà contributo a carico dell'impresadell’azienda sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. Allo scopo di individuare I contributi devono essere versati al Fondo con le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata e la periodicità stabilite dal regolamento. I lavoratori Quadri esclusi da Fondo Est hanno un’assistenza integrativa tramite una commissione ad hoc convenzione stipulata da Assofarm con una società Assicurativa anche sotto forma di Cassa Sanitaria che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012garantirà le stesse prestazioni sanitarie coperte dal Fondo Est.

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Samples: Accordo Attuativo Della Previdenza Integrativa, Accordo Attuativo Della Previdenza Integrativa

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono si danno atto della necessità di introdurreaddivenire, all'interno del anche per il settore della cooperazione socialetermale, l'istituto dell'assistenza alla istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa, non appena il quadro economico e legislativo di riferimento consentirà di destinare risorse a tale sistema, evitando diseconomie e duplicazioni di oneri. A tal fine, le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che, alla luce delle considerazioni predette, esamini le tematiche connesse alla istituzione di un sistema di Assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le ed effettui una ricognizione delle forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuatoesistenti. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributoLe risultanze dei lavori della Commissione saranno sottoposte, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 20121° gennaio 2006, all’esame delle parti stipulanti, che assumeranno le conseguenti determinazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Aziende Termali

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa che al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tale scopo le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributoconvengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all’art. 23 del presente Accordo Ecomico Collettivo nonché l’Ente Bilaterale previsto dall’art. 22 del presente Accordo Economico Collettivo vengono finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall’A.E.C. e agganciate al sistema dell’accontonamento del FIRR e della contribuzione assistenziale ENASARCO. In applicazione di quanto previsto dagli 25, 26 e 27 dell’Accordo Economico collettivo del 16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono Gli impegni assunti nell’arco triennale di introdurre, all'interno vigenza del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che contratto riguardano le parti andranno nazionali, chiamate a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme modalità di una “forma” di assistenza sanitaria integrativa rispondente alle caratteristiche individuate: volontarietà di adesione da parte dei lavoratori, contribuzione definita, caratteristiche idonee ai fini dei benefici fiscali, pariteticità di contribuzione con un contributo prestabilito in 8 euro mensili a carico sia dell’azienda che del lavoratore aderente. L’unico aspetto che coinvolgerà le aziende nell’arco di vigenza del contratto è un contributo paritetico pari a 4 euro per il solo mese di dicembre 2012 che dovrà essere versato alla “forma” assistenziale per i soli lavoratori che si iscriveranno ad essa. Saranno fatte salve tutte le iniziative aziendali o territoriali esistenti in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo materia di assistenza sanitaria integrativa che integrativa; le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un imprese in cui operino tali iniziative saranno escluse dal versamento del contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo salvo che non decidano di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012aderire alla forma integrativa nazionale.

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Samples: www.assolombarda.it

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono Sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno Fondo Est i lavoratori con contratto a individuare tutti gli addetti tempo pieno e le addette del settore della cooperazione sociale part-time , assunti a tempo indeterminatoindeterminato , fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuatoe gli apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuta allo stesso, che è tenuto a curarne la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto riscossione come da proprio regolamento, un contributo, per ogni lavoratore, contributo a carico dell'impresa cooperativa dell’azienda, pari a: - per il personale assunto a 5 euro tempo pieno, 10 € mensili per lavoratrice/lavoratoreciascun iscritto a far data dal 1° agosto 2008; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 € mensili per ciascun iscritto a far data dal 1° agosto 2008. Nel caso in cui Con decorrenza 1° gennaio 2014, il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà contributo a carico dell'impresadell’azienda sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. Allo scopo di individuare I contributi devono essere versati al Fondo con le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata e la periodicità stabilite dal regolamento. I lavoratori Quadri esclusi da Fondo Est hanno un’assistenza integrativa tramite una commissione ad hoc convenzione stipulata da Assofarm con una società Assicurativa anche sotto forma di Cassa Sanitaria che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012garantirà le stesse prestazioni sanitarie coperte dal Fondo Est.

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Samples: Accordo Attuativo Della Previdenza Integrativa

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil. La quota di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. contribuzione al fondo è definita come segue: A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato01 Aprile 2014, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 6 euro mensili per lavoratrice/lavoratoreogni dipendente in forza . Il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende. I lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del fondo individuato all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali. Il contributo a carico delle aziende viene incrementato di 4 euro mensili a decorrere dal 1/10/2018. NOTA A VERBALE Nel caso in cui il fondo individuato richiedaintervengano accordi interconfederali in materia di sanità integrativa, all'atto dell'iscrizionele parti si impegnano ad integrare la presente disposizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo ai fini del recepimento di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012tali accordi interconfederali nella disciplina contrattuale.

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Samples: Verbale Di Accordo

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno all’interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria sani- taria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa dell’impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizioneall’atto dell’iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012dell’impresa.

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Samples: www.frgeditore.it

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addettenon sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, definita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme partire dalla data dell’1.11.2016 viene individuato come Fondo di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali il FONDO ALTEA. La contribuzione da inviare con decorrenza dalla data suddetta al Fondo Altea sarà pari ad € 3 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di € 6 mensili da parte delle aziende in essere favore degli stessi dipendenti che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo aderiranno al Fondo. Le Parti, fermo restando la quota minima di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni 3 euro mensili da parte del lavoratore, rinviano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di integrare prestazioni di welfare messe a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012disposizione dai piani del Fondo Altea.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo Fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo Fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota "una tantum", la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione Commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.

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Samples: Accordo Interconfederale Rsu

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 dall'1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 16 12 2011

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. individuato Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.

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Samples: Accordo Relativo

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono A favore dei dipendenti compresi nella sfera di introdurre, all'interno applicazione del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza presente contratto è previsto l’obbligo per il Centro Elaborazione Dati di stipulare una assicurazione sanitaria integrativa per gli addetti e le addetteche integri il trattamento e/o i servizi erogati dal Sistema Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme I costi di assistenza questa copertura sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, saranno così ripartiti: 4/5 a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà del Centro Elaborazione Dati e 1/5 a carico dell'impresadel dipendente . Allo scopo L’importo massimo comunque erogabile dal CED non potrà mai eccedere il 10% della retribuzione lorda annuale. L’azienda non potrà rifiutarsi di individuare contribuire secondo quanto disposto dal presente articolo se il piano di assicurazione sanitaria scelto dal dipendente prevede la possibilità di estendere le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012prestazioni anche ai familiari o ai conviventi, come esibibile Certificato di Residenza in carta semplice documento equipollente,.

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Samples: Accordo Integrativo Nazionale Con Schema Di Contratto Individuale