Common use of Assistenza sanitaria integrativa Clause in Contracts

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano Parti stipulanti il presente c.c.n.l. si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale definita dal c.c.n.l. costituisce uno dei punti qualificanti del presente xxxxxxx. Al fine di istituireassicurare l’attuazione di detto istituto, le Parti convengono l’istituzione di una commissione operativa composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione stipulante finalizzata a decorrere dall’anno 2014definire la strumentazione necessaria per l’avvio, entro l’1 luglio 2013, della copertura sanitaria integrativa di tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data cui si applica il presente c.c.n.l, e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. In tale ottica la commissione proseguirà i suoi lavori per valutare possibili strumenti e soluzioni bilaterali nonché modalità di gestione e formulerà alle parti stipulanti il presente c.c.n.l. una proposta entro il 30 giugno 2012. L’assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le parti alle seguenti condizioni: - L’assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico fondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a favore del prescindere dall’orario contrattuale; - Definizione di un contributo una tantum a carico dell’impresa pari a € 0,50 di iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro il mese di settembre 2012 per il personale in servizio basata sul principio forza alla data dell’1 giugno 2012; - Dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali; - Dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali. La commissione si atterrà ai seguenti principi: - Condizioni e tempistiche di iscrizione al fondo per il personale di nuova assunzione nel settore e per quelli con pluralità di rapporto di lavoro; - Osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della co-partecipazione economica tra disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo; - Definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per l’iscrizione al fondo, al fine di garantire omogeneità e tutela delle prestazioni a tutti gli addetti del settore; - Modalità di confluenza/opzione per i lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo che già godono di realizzare un regolamento programma di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etcaziendale.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano Parti stipulanti il presente c.c.n.l. si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale definita dal c.c.n.l. costituisce uno dei punti qualificanti del presente xxxxxxx. Al fine di istituireassicurare l’attuazione di detto istituto, le Parti convengono l’istituzione di una commissione operativa composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione stipu- lante finalizzata a decorrere dall’anno 2014definire la strumentazione necessaria per l’avvio, entro l’1 luglio 2013, della copertura sanitaria integrativa di tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data cui si applica il presente c.c.n.l, e che non abbiano già una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Entiinte- grativa. A tal fine le In tale ottica la commissione proseguirà i suoi lavori per valutare possibili strumenti e so- luzioni bilaterali nonché modalità di gestione e formulerà alle parti si impegnano, stipulanti il presente c.c.n.l. una proposta entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire30 giugno 2012. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza L’assistenza sanitaria integrativa è fissato inconcordata tra le parti alle seguenti condizioni: - 5 (cinque) euro mensili L’assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico fondo per 14 (quattordici) mensilità (tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscrittoprescindere dall’orario contrattuale; - decorrenza del Definizione di un contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per una tantum a carico dell’impresa pari a € 0,50 di iscrizione al- l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 da versarsi entro il mese di settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (2012 per il perso- nale in forza alla data dell’1 giugno 2012; - Dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per carico dell’impresa pari a € 4,00 mensili per i lavoratori assunti fino a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto 28 ore settimanali; - Dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 6,00 mensili per i contratti lavoratori sopra le 28 ore settimanali. La commissione si atterrà ai seguenti principi: - Condizioni e tempistiche di durata inferiore ai 3 (tre) mesiiscrizione al fondo per il personale di nuova assunzione nel set- tore e per quelli con pluralità di rapporto di lavoro; - Osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della disci- plina fiscale dei contributi versati a tale titolo; - Definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per l’iscrizione al fondo, comprese eventuali prorogheal fine di garantire omogeneità e tutela delle prestazioni a tutti gli addetti del settore; - Modalità di confluenza/opzione per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014lavoratori che già godono di un programma di assi- stenza sanitaria integrativa aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano convengono di istituirecostituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia. Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003. Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002,2003,2004,2005) sarà versata, a decorrere dall’anno 2014totale carico delle aziende, una forma un’erogazione economica pari a €207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di assistenza integrativa sanitaria a favore Assistenza Sanitaria Integrativa”. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del personale in servizio basata sul principio risarcimento del danno. Gli importi di cui sopra saranno versati alla “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” tramite l’EBiT Roma, che fungerà provvisoriamente da tesoriere della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnanoCassa stessa, entro il 31.12.201331 maggio successivo all’anno di competenza (es.: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002). La Cassa è costituita ai sensi dell’art.9, c.3, del D.lgs. 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali previsti dagli artt. 10 e 48 del TUIR, così come modificati dal D.lgs 41 del 18/2/2000. Alla suddetta Cassa potranno aderire i lavoratori autonomi del settore, la cui contribuzione a loro carico sarà definita nello statuto e nel regolamento della cassa medesima. Per il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di quelle erogate dalla Xx.Xx. stessa. Le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento. Aspetti normativi Premesso che l'effettiva attuazione della normativa contrattuale e di legge facilita l'utilizzo di tutti gli strumenti per il rafforzamento delle dinamiche del mercato del lavoro e che s'intende procedere alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale, si è ritenuto fondamentale realizzare un’intesa generale che ricomprenda le problematiche del lavoro nel disposto contrattuale e legislativo, contemperando la promozione di politiche attive finalizzate ad agevolare l’ingresso al lavoro, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le esigenze di maggior flessibilità delle imprese. Le Parti, di conseguenza, intendono dare piena attuazione alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di flessibilità ed articolazione dell’orario di lavoro, di contratti a tempo determinato, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese tempo parziale, di formazione e lavoro e di apprendistato, e concordano sull’opportunità di costituire, per il tramite dell’Ente Bilaterale Territoriale, attività di servizio che permettano di rispondere sia agli interessi generali di imprese e lavoratori sia a quelli particolari per i quali si esercita il mandato di rappresentanza. Particolare riguardo sarà riservato all’istituto dell’apprendistato come strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento dell’attività lavorativa e come percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, nonché alle disposizioni della legge e della contrattazione in materia di orario di lavoro, di part-time, tirocini formativi, ecc. Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al livello nazionale aventi l’obiettivo fine di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio l’avviamento dell’apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali In considerazione delle esigenze delle aziende e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014nel rispetto dei criteri di produttività, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività, le parti convengono di definire specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 Tale percorso sarà avviato con il supporto delle competenze e delle capacità progettuali nel campo della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFRformazione dell’EBiT Roma, quota orariain base ad eventuali specifici modelli di rilevazione dei fabbisogni formativi. L’EBiT Roma potrà presentare assieme alle aziende specializzate, etcincaricate di predisporre piani formativi, le richieste di cofinanaziamento in linea con le disposizioni di legge.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Per Aziende E Dipendenti Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi Di Roma E Provincia

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano convengono di istituirecostituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia. Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003. Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a decorrere dall’anno 2014totale carico delle aziende, una forma un’erogazione economica pari a € 207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di assistenza integrativa sanitaria Assistenza Sanitaria Integrativa”. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno. Gli importi di cui sopra saranno versati a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed EntiSanimpresa, “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. A tal fine le parti si impegnano118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo 31 maggio successivo all’anno di realizzare un regolamento competenza ( es: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002). La Cassa è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.solidarietà). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di durata inferiore ai 3 (tre) mesiquelle erogate dalla Xx.Xx. stessa, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano sull’opportunità di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria prevedere a favore dei dipendenti una copertura sanitaria integrativa delle prestazioni offerte dal S.S.N. Allo scopo sarà costituita una commissione tecnica mista per l’avvio dell’istituto. Di detta copertura potranno beneficiare i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e d’inserimento, entrambi successivamente al superamento del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo periodo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderireprova. Il contributo dovuto dagli Enti datori aziendale per detta iniziativa sarà d’importo massimo pari a € 350,00 annui pro-capite per gli anni 2007- 2008. La commissione tecnica valuterà la possibilità di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per garantire l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti anche al personale con contratto a tempo determinato nessun versamento la cui durata sarà dovuto valutata congrua ai fini dell’avvio delle pratiche di iscrizione all’istituto. (valori mensili in € ) NUOVA TABELLA IN VIGORE DAL 1.10.2006 Indennità mensile per il livello Q: € 145 Nel nuovo contesto che caratterizza le attività dell’Agenzia del Demanio, particolarmente orientato verso lo sviluppo di nuove e innovative iniziative, l’inserimento del personale neoassunto diplomato e laureato rende necessario un percorso di acquisizione di conoscenze e competenze diverse da quelle normalmente garantite dalla sola formazione scolastica/universitaria. Al fine di garantire durante la fase di inserimento del personale senza precedenti esperienze lavorative specifiche un adeguato sviluppo e consolidamento del profilo professionale, è prevista, in coerenza con l’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, l’adozione di “contratti d’inserimento” della durata prevista dallo stesso accordo nella misura massima (18 mesi), con l’inserimento al livello immediatamente inferiore a quello previsto dal C.C.N.L.. L’applicazione di tale previsione è limitata a: - le aree operative territoriali (attività tecniche e amministrative); - le strutture di staff centrali e territoriali (“controllo di gestione”, “amministrazione e finanza”, “sistemi informativi dedicati”, “risorse umane”, gestione di processi amministrativi interni -ad es.: procedure di acquisizione, procedure di dismissione, gestione amministrativa del patrimonio, etc.-). L’area di applicazione è limitata all’inserimento del personale dei livelli 2, 3 e 4. L’azienda dichiara di confermare in servizio, alla scadenza del contratto, la totalità dei dipendenti, riconoscendo l’inserimento al livello di riferimento e relativa retribuzione, salvo i casi di comprovata impossibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Le parti convengono inoltre che ad un anno data dall’inizio del contratto si verificherà l’andamento complessivo dell’applicazione di tale istituto anche al fine di individuare, analizzare e concordare eventuali aree di miglioramento anche per quanto attiene alla durata dei contratti di inserimento. L’accordo è in tutte le sue parti applicabile alla categoria di lavoratori di cui all’art. 54 comma 1, lettera e) del D.Lgs.n. 276/2003, e successive modificazioni (L. n. 80/2005), ivi compreso il criterio dell’inserimento al livello immediatamente inferiore a quello previsto dal C.C.N.L.. L’Agenzia garantisce soluzioni non peggiorative per i contratti dipendenti già in servizio alla data di durata inferiore entrata in vigore del presente C.C.N.L. rispetto ai trattamenti in atto per quanto attiene l’istituto delle ferie. Non potrà in ogni caso essere superato il numero di 28 giorni di ferie per effetto degli anni di anzianità di cui alla previsione dell’art. 40. L’importo medio lordo pro-capite di € 1.850,00 costituirà la base per l’erogazione del premio di risultato per gli anni di competenza 2007 e 2008. Le parti convengono di riapprofondire la tematica del diritto allo studio in apposito incontro. Roma, 7/11/2006 Le parti nel confermare l’art. 69 del C.C.N.L. (previdenza complementare) concordano di incontrarsi in tempo utile al fine di consentire l’esercizio del diritto di opzione al personale anteriormente al 31 dicembre 2006. Con riferimento all’art. 35 del C.C.N.L. (Orario di lavoro) le parti convengono di incontrarsi entro 3 (tre) mesimesi dalla firma del presente accordo per una verifica di eventuali problemi applicativi. Roma, comprese eventuali proroghe; per 7/11/2006 Le parti si danno reciprocamente atto che i contratti superiori contenuti del Codice Etico, adottato dall’Agenzia del Demanio E.P.E. con delibera del Comitato di Gestione nella riunione del 25 febbraio 2005, sono da considerarsi a tutti gli effetti utili alla valutazione delle condotte poste in essere dai dipendenti dell’Agenzia e come tali debbono essere considerati ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmentefini di quanto disposto dagli artt. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.56 e ss. del C.C.N.L.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Personale Non Dirigente

Assistenza sanitaria integrativa. L’art.74-quater è modificato come segue: Le parti concordano Parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di istituireforme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a decorrere dall’anno 2014partire dal 1.1.2011, una forma di assistenza integrativa sanitaria un Fondo sanitario integrativo a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra dei lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori con contratto di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio tempo indeterminato e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto con durata del rapporto pari o superiore a nove mesi nell’arco dell’anno solare. Le parti convengono di istituire una Commissione per i contratti di durata inferiore ai 3 definire gli atti giuridici necessari (treAtto costitutivo, Statuto, Regolamento) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmentee tutti gli adempimenti propedeutici alla operatività del Fondo stesso. La suddetta Commissione paritetica definirà dovrà terminare i suoi lavori entro il 31/12/201430/06/2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l’intesa operativa. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti di cui sopra per i quali non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. A far data dal 1° gennaio 2013 1° giugno 2016 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso. A seguito del suddetto incremento dovranno essere deliberati i miglioramenti delle prestazioni convenute. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di ccnl la materia.

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Samples: Verbale Di Accordo

Assistenza sanitaria integrativa. Dopo l'art. 142 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, è inserito il seguente: "Assistenza sanitaria integrativa Art. ... Le parti concordano istituiranno, con criteri di istituireRappresentanza paritetica, a decorrere dall’anno 2014, una forma un Fondo di assistenza sanitaria integrativa sanitaria a favore per i lavoratori del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori settore turismo, che risponda ai requisiti previsti all'art. 12, comma 3, lett. f), legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed Entiintegrazioni. A tal fine le Le parti si impegnanoconvengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31.12.2013termine del 31 ottobre 2003, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a pervenire mediante tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. ... del presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al Fondo una Commissione paritetica quota di iscrizione pari a diciotto euro per ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore. A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad intese esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. ... del presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al livello nazionale aventi l’obiettivo Fondo una quota di realizzare iscrizione pari a dieci euro per ciascun iscritto, di cui otto euro a carico del datore di lavoro e due euro a carico del lavoratore. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un regolamento contributo pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, dieci euro mensili per ciascun iscritto, di attuazionecui sette euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore, definire i requisiti con decorrenza dal 1° gennaio 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, sette euro mensili per ciascun iscritto, di iscrivibilità cui cinque euro a carico del datore di lavoro e concordare l’apposito Fondo due euro a cui aderirecarico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro cui al comma 5 è comprensivo di una quota di assistenza contrattuale di competenza delle rispettive Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente contratto, pari al venti per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza mille del contributo dall’1.04.2014a carico delle imprese, il quale verrà contabilizzato in una voce specifica. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.)regolamento. Per i E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; lavoratori a tempo pieno e per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, lavoratori a tempo parziale. Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.".

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Samples: Contratto: Turismo Confcommercio

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano convengono di istituirecostituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e Provincia. Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003. Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a decorrere dall’anno 2014totale carico delle aziende, una forma un’erogazione complessiva pari a € 207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di assistenza integrativa sanitaria Assistenza Sanitaria Integrativa”. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno. Gli importi di cui sopra saranno versati a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed EntiSanimpresa “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. A tal fine le parti si impegnano118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo 31 maggio successivo all’anno di realizzare un regolamento competenza (es: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002). La Cassa è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.solidarietà). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di durata inferiore ai 3 (tre) mesiquelle erogate dalla Xx.Xx. stessa, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Di Lavoro Per Aziende E Dipendenti Del

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Ential Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tal fine tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all'art. 23 del presente Accordo Economico Collettivo nonché l’Ente Bilaterale previsto dall’art. 22 del presente Accordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall'A.E.C. e agganciate al sistema dell'accantonamento del FIRR e della contribuzione assistenziale ENASARCO. In applicazione di quanto previsto dagli 22, 23 e 24 dell’Accordo Economico collettivo del 16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano, impegnano ad incontrarsi entro il 31.12.201330 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento. Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede della Confcommercio - Imprese Italia, si sono incontrate Confcommercio - Imprese Italia Confcooperative Confesercenti e F.N.A.A.R.C. FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL FIARC UGL TERZIARIO USARCI per definire il seguente accordo - successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica; - le Parti convengono sull’opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall’Enasarco; - il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre più centrale è il ruolo della formazione professionale, che rappresenta anche per le case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nel mercato; - a pervenire mediante fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le Parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato di intermediazione commerciale. L’art.13, paragrafo II) indennità suppletiva di clientela, terzo capoverso, è sostituito dal seguente. “L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno una anno - in caso di dimissioni dell’agente dovute a: - invalidità permanente e totale; - infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto; - conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS; - circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.) Le Parti costituiranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo una Commissione paritetica finalizzata ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazioneapprofondimento dei temi richiamati nell’AEC 2009, definire i requisiti di iscrivibilità anche con riferimento alla Formazione e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmenteall’Aggiornamento Professionale. La Commissione paritetica definirà terminerà i suoi lavori entro il 31/12/201431 ottobre 2018. Il presente accordo modificativo dell’AEC 16 febbraio 2009 entrerà in vigore il 1 aprile 2017. Le Parti, per consentire lo svolgimento dell’attività della Commissione di cui al precedente art.2, concordano che l’avvio delle procedure di rinnovo decorrerà, in deroga ai termini di preavviso di cui all’art.23 del vigente AEC, dalla conclusione dei lavori della Commissione.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. A valere dal primo settembre 2013, il Fondo Altea potrà raccogliere le adesioni dei lavoratori; la modulistica necessaria dovrà essere approvata dalle parti firmatarie del presente contratto. La contribuzione per gli iscritti al fondo Altea sarà di € 10 per 12 mensilità a carico delle aziende. La contribuzione decorrerà dal primo gennaio 2014. A decorrere dal primo gennaio 2017 la contribuzione sarà pari a 13 euro per 12 mensilità. A decorrere dal primo gennaio 2018 la contribuzione sarà pari a 15 euro per 12 mensilità. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali Le parti concordano di istituirepromuovere una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori al welfare sanitario fondo ALTEA, a decorrere dall’anno 2014fornendo allo stesso la possibilità di arrivare ai soggetti attraverso i mezzi informatici di comunicazione. Le parti stabiliranno forme e modalità di tali iniziative. Qualora il Fondo sanitario Altea prevedesse la possibilità di inserire i familiari dei lavoratori iscritti al fondo medesimo, le aziende effettueranno le relative trattenute mensili sulla busta paga, previa presentazione del modulo di adesione dei familiari. Le parti definiscono che entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, verrà costituita una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore commissione paritetica che verificherà la possibilità ed in caso positivo, i tempi e modi per la pariteticità del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmentefondo. La Commissione paritetica definirà commissione inoltre, approfondirà le questioni relative all’integrazione, nel pieno e completo rispetto nella normativa vigente, delle attività, dell’organizzazione e delle strutture di Altea e di Arco per realizzare economie di scala. La commissione dovrà presentare alle parti i suoi lavori risultati del proprio lavoro entro il 31/12/2014sei mesi dalla data di insediamento della stessa. I componenti dell’assemblea di Altea potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

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Samples: Verbale Di Accordo

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del personale Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra lavoratori ed EntiConfartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. A tal fine le parti si impegnanopartire dal 1° febbraio 2013, entro il 31.12.2013sono pertanto iscritti al Fondo San.Arti., i dipendenti a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo tempo indeterminato a cui aderiretrova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo dovuto dagli Enti datori pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (cinqueE.a.r.) euro pari a 25 € lordi mensili per 14 (quattordici) 13 mensilità (così come previsto dal presente c.c.n.l. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014SAN.ARTI. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per è altresì responsabile verso i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i contratti familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di durata inferiore ai 3 (tre) mesiimpresa, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014soci e collaboratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro