Sicurezza e salute dei lavoratori Clausole campione

Sicurezza e salute dei lavoratori. L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente accordo quadro. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e l'appaltatore porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nelle aree di esecuzione delle attività. L’appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente accordo quadro, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell’appaltatore stesso. L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente. Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente accordo quadro, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo. In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell’Azienda, quest’ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all’appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l’appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l’Azienda ha facoltà di risolvere l’accordo quadro p...
Sicurezza e salute dei lavoratori. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall’allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.
Sicurezza e salute dei lavoratori. La ditta dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell’art. 2087 del codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), che dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. La ditta dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. La ditta assume a proprio carico l’onere di adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ha prodotto apposito PSC nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto. La ditta nel rispetto dell'xxx.xxx del capitolato speciale d'appalto ha presentato apposito DVR depositato in atti e controfirmato per accettazione. Il DVR deve essere aggiornato, su richiesta dell’ente appaltante, nel termine di 30 giorni. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n°81 del 9/4/08, l’Amministrazione avverte che, nell’esecuzione del servizio, potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuali indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): - movimentazioni e stoccaggi; - manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni; - manipolazione di oggetti con spigoli vivi; - lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
Sicurezza e salute dei lavoratori. 1) L’Azienda, nella persona del Datore di Xxxxxx individuato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato, ma preventivamente autorizzato dall’Azienda, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’Azienda medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
Sicurezza e salute dei lavoratori. 1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, etc.), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell’Impresa;
Sicurezza e salute dei lavoratori. Classe 2 - Contenzioso
Sicurezza e salute dei lavoratori. 1.L'appaltatore, ha l’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal d.Lgs n. 81/2008 applicabili all’ oggetto del presente contratto, e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
Sicurezza e salute dei lavoratori. (d.lgs. 81/08 e s.m.i.)
Sicurezza e salute dei lavoratori. Nell’esecuzione dell’appalto l’Appaltatore è tenuto ad adottare i più opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare con gli stessi. L’Appaltatore è tenuto altresì alla completa osservanza delle norme CEI, di quelle inerenti la protezione dall’incendio e di quanto eventualmente prescritto dai competenti organi di controllo (Città Metropolitana, ARPA, ATS ecc.). L'Appaltatore ha trasmesso al Comune il Documento di Valutazione dei Rischi. Ogni eventuale aggiornamento al DVR deve essere tempestivamente fornito al Comune. L’Appaltatore dovrà operare scrupolosamente nel rispetto di quanto stabilito nel DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante, adottando tutte le misure ivi previste per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze nell’esecuzione dell’appalto.
Sicurezza e salute dei lavoratori. 1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste, il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell’Impresa;