Prescrizioni in materia di sicurezza Clausole campione

Prescrizioni in materia di sicurezza. In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere. Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato. Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste. La Stazione Appaltante si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte. A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa.
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina la loro produzione, commercializzazione e utilizzazione, e devono rispettare, fra l’altro, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo al Fornitore di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contratto, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.
Prescrizioni in materia di sicurezza. Il Concessionario nominerà un referente per la sicurezza dell’impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi alle disposizioni normative di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., alle normative anti COVID vigenti e alle disposizioni legislative in merito alle misure anti incendio nonché alle misure di controllo e verifica del funzionamento della caldaie (nomina del terzo responsabile). il concessionario assumerà inoltre tutte le responsabilità, civili e penali, connesse all’uso dell’impianto medesimo, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell’uso medesimo dei locali. Il Concessionario individuerà, altresì, e provvederà a comunicare al Comune il nominativo del responsabile della conduzione dell’impianto sportivo, con particolare riferimento alle utenze collegate all’impianto medesimo.---------------------------------------------------
Prescrizioni in materia di sicurezza. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Esso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Prima di procedere all’aggiudicazione l’Ente procede in capo all’operatore economico designato quale aggiudicatario dell’appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti: - nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; - nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore, ai sensi del citato X.Xxx 81/2008 e s.m.i. è tenuto: - ad impiegare nell’esecuzione dall’appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; - ad utilizzare nell’esecuzione dall’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; - a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell’Ente appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa Amministrazione; - a concordare con i competenti uffici dell’Ente le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc…; - a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambient...
Prescrizioni in materia di sicurezza. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Essa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Prima di procedere all’aggiudicazione l’Azienda procede in capo all’operatore economico designato quale aggiudicatario dell’appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:
Prescrizioni in materia di sicurezza. 0.Xx concessionario che ha ricevuto l’autorizzazione all’utilizzo della palestra, assume per l’arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell’associazione, è responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di competenza. 0.Xx concessionario è personalmente responsabile verso il Comune e la direzione scolastica di ogni danno, cagionato agli impianti, alle attrezzature, agli ambienti dati in uso con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa. Il concessionario è responsabile di ogni danno, tanto se imputabile ad esso personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo il concessionario l’obbligo della vigilanza, della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell’art. 1768 del codice civile. Il Comune e la Scuola non rispondono di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante la permanenza e l’uso della palestra al concessionario, come da dichiarazione di impegno di cui al lettera h), punto 1, Art. 4.
Prescrizioni in materia di sicurezza. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Azienda effettua in capo al soggetto risultato aggiudicatario provvisorio dell’appalto la verifica d’idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e xx.xx., provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).