Tessera di riconoscimento Clausole campione

Tessera di riconoscimento. 4 Ai sensi dell’art. 26 c.8 del D.Lgs 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Tessera di riconoscimento. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non- ché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, cor- redata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la da- ta di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipenden- ti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collabo- ratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di ri- conoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo pe- riodo, della legge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di € 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di € 50. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.lgs. 124/2004
Tessera di riconoscimento. Nell’ambito dello svolgimento dell’attività presso gli impianti gestiti da Acea Pinerolose Industriale S.p.A., i lavora- tori in appalto dovranno indossare, come previsto dalla normativa vigente, art. 26, comma 8 D.Lgs. 81/08, l’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il personale privo di tesserino di riconoscimento non potrà accedere ai luoghi di lavoro della committente. In caso di variazioni dei nominativi, l’appaltatore dovrà comunicare i nuovi nominativi.
Tessera di riconoscimento. (ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs 81/08) I lavoratori degli Appaltatori e dei Subappaltatori devono essere muniti e portare indosso, in chiara evidenza, la tessera di riconoscimento. Medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nell’ambito dell’appalto, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad esempio artigiani). I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivocabile ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.
Tessera di riconoscimento. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento per- sonale a firma del Presidente, avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 1 aprile 2015, n.6. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
Tessera di riconoscimento. -PLACCA MATRICOLA- Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 legge 65/86, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento, su modello unico regionale, contenete le qualifiche di Legge, vidimata dal Presidente, che dovranno portare sempre con sè ed esibire ogni volta occorrasi dimostrare la loro qualifica. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, su modello unico regionale, recante la sigla della provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell' uniforme. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all' Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.
Tessera di riconoscimento. Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di una tessera di riconoscimento corredata di: - indicazione delle generalità del lavoratore; - data di assunzione del lavoratore; - datore di lavoro.
Tessera di riconoscimento. 1) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dal servizio stesso, secondo il modello stabilito dalla normativa regionale, che certifica l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del Decreto Prefettizio di nomina quale agente di P.S..
Tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di appartenenza al G.C.V.P.C. (allegato B), plastificata, dimensione 12 x cm, riporta: ▪ l'indicazione "Comune di Noci - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" con lo stemma distintivo del Comune di Noci e della P.C. nazionale; ▪ una foto cui apporre il timbro del Comune; ▪ codice fiscale, dati anagrafici, gruppo sanguigno, data di rilascio; ▪ la firma del Sindaco e del volontario. L'U.C.P.C. istituirà, a tal fine, apposito registro delle tessere di riconoscimento rilasciate ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C.
Tessera di riconoscimento. Il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.