Beni immobili Clausole campione

Beni immobili. Classe 4 Patrimonio mobiliare
Beni immobili. Il progetto dell’Unione presuppone l’esistenza di una rete di strutture sportive, che ciascun Comune dovrà individuare per l’attuazione del progetto. Ciascun Comune manterrà a proprio carico le spese di gestione delle strutture sportive e i rapporti con gli utenti e con le associazioni sportive che ne usufruiscono. Art. 5 – Personale. Ciascun Comune, per l’attuazione del progetto, metterà a disposizione proprio personale, che sarà comandato all’Unione, all’interno dell’orario ordinario di lavoro, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Unione. Il fabbisogno di personale da comandare sarà concordato tra le parti e l’Unione sulla base delle necessità legate alle varie fasi di attuazione del progetto. A tal fine il Segretario e i Responsabili dei Servizi dell’Unione predisporranno, per ogni fase di attuazione del progetto, il fabbisogno di personale necessario, da trasmettere ai Comuni per l’attuazione dell’accordo.
Beni immobili. La ricorrente è proprietaria del seguente bene immobile:
Beni immobili. Il mandatario é obbligato a ritrasferirli immediatamente, salvo patto diverso, al mandante, unilateralmente (secondo la dottrina prevalente), nel caso in cui il mandatario non adempie al proprio obbligo, il mandatario é abilitato ad ottenere una 64 Corte di Cassazione sentenza del 11-6-71, n. 1748 sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto (di trasferimento) non concluso. Questa norma é perfettamente coerente con la struttura obbligatoria del mandato. É evidente, poi, che – essendo due i negozi traslativi – due saranno le eventuali trascrizioni: la prima del terzo al mandatario e la seconda dal mandatario al mandante. Il principale problema al quale ha dato luogo il mandato ad acquistare (beni immobili) senza rappresentanza riguarda la forma.
Beni immobili. Articolo 22
Beni immobili. La questione in ordine all’opponibilità dei beni immobili, invece, è legata all’adempimento dell’onere della trascrizione. La prima questione da risolvere è quella della trascrivibilità del preliminare prima della venuta ad esistenza del bene. Secondo i sostenitori della tesi del negozio incompleto anche il regime della opponibilità risente della incompletezza del negozio. Infatti negano che la trascrizione sia possibile fintanto che il bene non venga ad esistenza. Prima di quel momento, laddove fosse stata effettuata sarebbe da considerarsi non temporaneamente inefficace, ma radicalmente nulla153. Il negozio sotto condizione, invece, può essere validamente trascritto154. L’esistenza della condizione va menzionata nella nota ex art. 2659, comma 2, c.c.155. La tesi preferibile risulta essere, comunque, quella del negozio obbligatorio. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono trascrivibile la vendita avente ad oggetto beni immobili futuri perché i contratti ad effetti reali differiti - visto che hanno pur sempre ad oggetto il trasferimento della proprietà - devono ritenersi compresi all’interno dell’ipotesi ex art. 2643, n.1, c.c.156. 152 Cfr. PERLINGIERI P., op. cit., p. 260. 153 La tesi della nullità della trascrizione è stata sostenuta da RUBINO D., op. cit., p. 186 e GORLA G., La compravendita e la permuta, cit., p. 248. Cfr. anche TORRENTE A., Aspetti particolari della pubblicità nel diritto della navigazione, in Scritti in onore di Xxxxxxxx A., I, p. 316: l’autore rileva che, mentre la trascrizione e l’iscrizione di regola di riferiscono a beni esistenti, la pubblicità relativa alle navi e agli aeromobili può avere ad oggetto una cosa futura (ossia una nave o un aeromobile non ancora venuti ad esistenza). In questi casi si ha un tipico negozio su cosa futura e la pubblicità si adegua a tale tipologia di negozio (fenomeno non sconosciuto in ambito civile, come nel caso dei contratti soggetti a condizione sospensiva). Pertanto nell’ambito del diritto della navigazione si riscontra questa efficacia anticipata della pubblicità. 154 Il legislatore ha così risolto la vexata quaestio sorta nella vigenza del codice abrogato. 155 In dottrina è discusso su quali siano le conseguenze della non menzione nella nota della condizione. La legge, infatti, nulla prevede in proposito. Secondo alcuni ne discende l’inopponibilità ai terzi (sub acquirenti) degli eventuali acquisti cfr. XXXXXX U., XXXXXXXX X., Della tutela dei diritti. Trascrizione - Prove, in Co...
Beni immobili. La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni immobili:
Beni immobili. La ricorrente non è proprietaria di beni immobili. * Si allega:
Beni immobili. 4 9 1 Acquisizioni
Beni immobili. (vedi allegato n.1) Valore assicurato per complessivi mq. 242.035 € 406.477.861