Incarichi esterni Clausole campione

Incarichi esterni. Le attività di didattica e ricerca sono inscindibili dall’attività assistenziale per i docenti universitari che operano in convenzione con il SSR. Sono, in particolare, incompatibili con il regime di convenzionamento: ⮚ le attività professionali a qualsiasi titolo esercitate con strutture sanitarie accreditate con il servizio Sanitario Regionale. ⮚ le attività che arrechino danno all’immagine e alla reputazione dello IOV e le attività nelle quali il docente universitario in convenzione è portatore di interessi della propria sfera privata che possano influenzare l’adempimento dei suoi doveri istituzionali previsti dalla convenzione. Sono, in particolare, soggetti alla verifica di conflitto di interessi: ⮚ tutti gli incarichi e le collaborazioni retribuite eseguite a favore dei soggetti fornitori di lavori, beni e servizi per lo IOV. Il docente in convenzione trasmette al Rettore le richieste di autorizzazione per incarichi esterni di cui all’art 5 del Regolamento Universitario, al fine del rilascio dell’autorizzazione preventiva. A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della richiesta, oltre all’insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche, anche l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in convenzione. Le richieste sono contestualmente trasmesse dall’Università in via telematica allo IOV per la valutazione sull’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi rispetto all’ambito di competenza dello IOV. Entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione delle richieste, qualora lo IOV non fornisca alcun riscontro, la verifica dello IOV di cui al presente articolo si intende assolta positivamente, presumendo che il mancato riscontro nel lasso di tempo indicato equivalga all’insussistenza di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto all’ambito di competenza dello IOV. Nel caso di divergenze valutative tra l’Ateneo e lo IOV si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Comunicazioni preventive non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Universitario Le comunicazioni preventive, non soggette ad autorizzazione da parte dell’Ateneo, presentate dai docenti universitari in regime convenzione, e relative – in particolare - a consulenze e collaborazioni scientifiche aventi carattere di occasionalità e non continuità non coincidenti ...
Incarichi esterni. 1. L'incarico a professionisti esterni, se previsto nel programma delle opere o nei piani o negli atti fonda- mentali del consiglio, è conferito con motivata deliberazione della giunta, previa valutazione dell'esisten- za dei presupposti specificati nel comma 2 dell'articolo 13. Per progettazioni di particolare rilevanza e complessità l'amministrazione può avvalersi di gruppi interdisciplinari di professionisti.
Incarichi esterni. Il Centro di spesa potrà avvalersi, per esigenze specifiche, delle competenze di altre strutture dell’Università nonchè della collaborazione di Enti esterni pubblici o privati; potrà inoltre conferire incarichi a terzi per l'esecuzione di particolari attività previamente identificate con il Committente.
Incarichi esterni. Il Centro di spesa potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.
Incarichi esterni. 1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
Incarichi esterni. Classe 4 - Fascicoli personali Classe 5 - Formazione Classe 6 - Rapporti sindacali
Incarichi esterni. 1. La proposta di affidamento di incarichi a professionisti esterni ai sensi dell’art. 49, 1 comma, deve essere adeguatamente giustificata dalle seguenti circostanze:
Incarichi esterni. 1. Il Sindaco, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto, o per accertata impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, ai sensi dell'art.17, 4° comma della legge 216/95, propone alla Giunta comunale, per l’approvazione, l’affidamento di incarichi a professionisti esterni,direttamente od attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
Incarichi esterni. Sono stati comunicati, in via telematica attraverso l’apposito sito della Funzione pubblica, i compensi erogati con riferimento all’anno 2010 ed al primo semestre 2011 a consulenti e collaboratori esterni per incarichi affidati da questo Comune, nonché i compensi percepiti dai dipendenti di questo ente per incarichi svolti presso privati o altre amministrazioni secondo le autorizzazioni rilasciate da questo Comune. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI – Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxx AREA SOCIO−CULTURALE − Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx −−−−−−−−−−−−−−−−− Settori: • Servizi Sociali • Sport − Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili • Biblioteca − Politiche culturali − Educazione ambientale - Educazione alla pace e ai diritti umani - Associazionismo (PROGETTO 01 − SOLIDARIETA’ SOCIALE) Rispetto alle previsioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2011, il Settore Servizi Sociali ha operato in ottemperanza alle competenze istituzionali dettate dalla normativa nazionale e regionale, e in attuazione ai principi deliberativi di indirizzo della Regione Veneto, in cui vengono specificati i parametri gestionali e operativi dei singoli servizi da offrire alla popolazione locale.
Incarichi esterni. La disciplina degli incarichi esterni eventualmente richiesti dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxx è quella prevista nell’accordo allegato al presente atto (Allegato n.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.