Politiche attive per l’ occupazione Clausole campione

Politiche attive per l’ occupazione. Il capitolo IV del ccnl 11 luglio 1999, dedicato alle "Politiche attive per l’ occupazione" è stato profondamente innovato tenendo conto delle rilevanti modifiche intervenute da allora sul piano legislativo. Anzitutto, il capitolo conterrà, in premessa, una Dichiarazione delle Parti che sostanzialmente invita le aziende che assumano lavoratori con tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato a valutare con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio gli interessati alla scadenza del relativo rapporto, nella prospettiva di non disperderne il patrimonio umano e professionale. Ciò posto, la prima novità di particolare significato è la sostituzione dell’ art. 24 del ccnl del 1999 con una articolata disposizione recante la disciplina dell’ "apprendistato professionalizzante" (art. 12 dell’ accordo di rinnovo). Come noto, il citato art. 24 prevedeva che le Parti nazionali avrebbero esaminato il tema dell’ apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro ai fini dell’ introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del credito, in relazione all’ evoluzione legislativa della relativa normativa. Com’ è altresì noto, il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto, nel titolo IV, una nuova disciplina dell’ apprendistato, regolando in particolare, all’ art. 49, la figura dell’ "apprendistato professionalizzante", che può considerarsi il legittimo erede dei contratti di formazione e lavoro, ormai non più utilizzabili. Le Parti nazionali si sono riservate di regolamentare nel contratto nazionale dopo il 31 dicembre 2005 gli istituti dell’ "apprendistato per l’ espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" e l’ apprendistato per l’ acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", regolati rispettivamente dagli artt. 48 e 50 del citato d.lgs. n. 276: di conseguenza, come chiarito con le Osl all’ atto della sottoscrizione dell’ accordo di rinnovo, le aziende si asterranno, per il momento, dal dare applicazione a tali istituti, così come al contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al lavoro intermittente e al lavoro ripartito, disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 276. Le Parti aziendali sono, altresì, impegnate a non rinegoziare gli istituti disciplinati dal contratto nazionale e cioè il già richiamato apprendistato professionalizzante, nonché il contratto di inserimento e la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai quali si accennerà più avanti. Resta, inve...
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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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