Indennità di malattia Clausole campione

Indennità di malattia. Il trattamento economico di malattia per i lavoratori con part-time verticale e orizzontale dovrà essere riproporzionato in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa.105 L’art. 60 del Dlgs 151 del 2001 prevede che la lavoratrice e il lavoratore part-time hanno diritto all’indennità per astensione obbligatoria alle stesse condizioni previste per i rapporti di lavoro a tempo pieno, ma dev’essere riproporzionata in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Le modalità di calcolo sono differenti in funzione della tipologia di rapporto (orizzontale – verticale – misto).106 Nel caso in cui le parti abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full time per un periodo in parte coincidente con quello dell’astensione obbligatoria, per la determinazione dell’indennità si fa riferimento alla base di calcolo più favorevole per il lavoratore. In particolare, la retribuzione da prendere a riferimento non sarà quella relativa al periodo di paga precedente l'inizio del congedo della lavoratrice ma si deve prendere in considerazione la retribuzione dovuta per l'attività lavorativa a tempo pieno che la stessa avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi in ragione del proprio stato.107 Per quanto riguarda, invece, il congedo parentale, si ritiene che non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali.108 I datori di lavoro che hanno in forza lavoratori a tempo parziale hanno la possibilità di inserirli in programmi di riduzione dell’orario di lavoro dovuti alla fruizione di integrazioni salariali. In questo caso l’indennità da anticipare è proporzionalmente ridotta. 104 Circolare INPS n. 41 del 2006 punto 6; Circolare INPS n. 110 del 1992; Circolare INPS n. 126 del 2000 105 Circolare INPS n. 182 del 1997 106 Circolare INPS n. 182 del 1997 107 Messaggio INPS n. 11635/2006 108 Circolare INPS n. 41 del 2006 punto 6-2 Il lavoratore part-time ha diritto, nel caso di perdita involontaria del lavoro, alla percezione dell’indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.109
Indennità di malattia. La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e co- munque entro due mesi da tale evento. Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l’apposito stampato (mod. MRR8.1/04), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione: c)copia dei cedolini paga relativi ai sei mesi precedenti quello di inizio della malattia (che posso- no non essere inviati in caso di richiesta di indennità che non superi il minino stabilito nel C.C.N.L.);
Indennità di malattia. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga.
Indennità di malattia. Durante il periodo di malattia il Fondo malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
Indennità di malattia. Se durante lo svolgimento del contratto a termine il lavoratore si ammala è prevista una normativa specifica sia per quanto riguarda la durata del periodo tutelato, che per il calcolo della relativa indennità economica. 60 In questa fattispecie l’indennità di malattia viene corrisposta per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio dell’evento morboso (e comunque nel limite massimo di 180 giorni per ciascun anno solare)61. Tale indennità viene erogata: • dal datore di lavoro per il numero di giornate effettivamente prestate dal lavoratore alle proprie dipendenze; • dall’INPS per le giornate eccedenti comunicate dal datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore non possa far valere, nei 12 mesi precedenti, almeno 30 giorni di attività lavorativa, l’indennità di malattia è corrisposta direttamente dall’INPS per un periodo massimo di 30 giorni, sempre a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro.62 L’indennità di malattia non può essere corrisposta nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine sia definitivamente cessato (per scadenza del termine o ripresa del servizio da parte del lavoratore assente). Per quanto concerne la misura della indennità di malattia nei contratti a termine, la base di calcolo va ricavata con riferimento alla retribuzione del periodo di paga mensile scaduto immediatamente prima dell’evento.
Indennità di malattia. A) Al lavoratore assente per malattia il datore di lavoro corrisponderà la seguente indennità giornaliera: - dal 4° al 20° giorno euro 33,00 - dal 21° giorno euro 39,00 con esclusione della giornata di riposo settimanale.
Indennità di malattia. L’indennità di malattia è una prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati al verificarsi di un evento morboso che determina l’incapacità temporanea al lavoro. La prestazione ha regolamentazione e ammontare differenti in relazione all’inquadramento previdenziale dell’azienda e alla qualifica del lavoratore. L’indennità giornaliera di malattia è erogata dall’INPS, per il tramite del datore di lavoro, a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. di carenza e sono a carico del datore di lavoro). Essa è composta da due quote: • l’importo dell’indennità anticipata dal datore di lavoro per conto INPS; • l’importo dell’integrazione dell’indennità INPS a carico del datore di lavoro nei limiti fissati dai C.C.N.L.
Indennità di malattia. Dal 1º gennaio 2007, ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta anche un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni (INPS circ. n. 76/2007). A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Per tale prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera.
Indennità di malattia. Viene garantita la copertura quasi del 100% della retribuzione. Importi erogati dal 1° gennaio 2020 • primi 3 giorni € 54,00 / giorno • dal 4° al 20° giorno € 27,00 / giorno • dal 21° al 180° giorno € 18,00 / giorno • primi 3 giorni € 60,00 / giorno • dal 4° al 20° giorno € 30,00 / giorno • dal 21° al 180° giorno € 20,00 / giorno • primi 3 giorni € 63,00 / giorno • dal 4° al 20° giorno € 32,00 / giorno • dal 21° al 180° giorno € 21,00 / giorno • primi 3 giorni € 66,00 / giorno • dal 4° al 20° giorno € 33,00 / giorno • dal 21° al 180° giorno € 22,00 / giorno • primi 3 giorni € 70,00 / giorno • dal 4° al 20° giorno € 35,00 / giorno • dal 21° al 180° giorno € 23,00 / giorno Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
Indennità di malattia. Durante il periodo di malattia il Fondo Malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornalie- ra (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: