Ex festività Clausole campione

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.
Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54 e successive modificazioni (DPR 28.12.85 n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS.
Ex festività. In sostituzione delle 4 festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 vengono attribuiti gruppi di 4 o 8 ore di permessi individuali retribuiti. Tali permessi vengono attribuiti in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato e, se non goduti entro l'anno di maturazione danno luogo al pagamento di una corrispondente indennità sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per la giornata del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ex festività. Le ferie devono sempre autorizzate per iscritto sull’apposito modulo (o per via e-mail all’Ufficio Personale ed al proprio Responsabile), indicando il tipo di assenza. Il dipendente trova in busta paga il riscontro analitico. Ogni lavoratore è tenuto a formulare il piano ferie annuale entro i termini e le modalità previste negli accordi aziendali, conciliandolo con la normativa contrattuale e le esigenze del reparto. Per esigenze organizzative il Responsabile d’Area/Ufficio potrà modificare il piano ferie e richiamare il dipendente dalle ferie. L'azienda può stabilire ponti o periodi festivi obbligatori.
Ex festività. L'azienda adotterà tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva fruizione delle ex festività. Per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 le ex festività dovranno essere pianificate nei termini previsti dal CCNL (laddove prevista la fruizione a giornate e a mezze giornate) e comunque fruite nell’anno di competenza.
Ex festività. In sostituzione delle festività abolite dal combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, vengono attribuiti 4 gruppi di 8 ore di permessi annui retribuiti. Per la giornata del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica. Nel settore siderurgico i lavoratori turnisti hanno diritto ad una giornata di riposo retribuito per ogni festività lavorata oltre la settima nell'arco dell'anno.
Ex festività. Le festività soppresse sono monetizzate nella retribuzione mensile. Il 4 novembre viene retribuito con 1/26 della retribuzione individuale.
Ex festività. In sostituzione delle 4 festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, vengono attribuiti 4 giorni di permessi retribuiti da fruirsi entro l'anno solare. Per la giornata del 4 novembre spetta il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica. In sostituzione di tale trattamento economico, il lavoratore può richiedere - compatibilmente con le esigenze di servizio - di usufruire di corrispondenti permessi retribuiti. La durata annuale del periodo di ferie è di 26 giorni lavorativi (calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni). In caso di ferie collettive, la lavoratrice e il lavoratore che non abbiano ancora maturato un sufficiente periodo di ferie, non potranno usufruire delle successive ore maturate fino ad avvenuta copertura di quanto già goduto in occasione delle ferie collettive. Il periodo di ferie è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni). Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In caso di malattia i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi nell'arco di un triennio anche cumulando più periodi di assenza.
Ex festività. Per le prestazioni effettuate nelle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, vengono riconosciuti permessi compensativi retribuiti. Detti permessi devono essere usufruiti entro l'anno di maturazione e, se non fruiti, al lavoratore sarà corrisposta una quota giornaliera di retribuzione globale mensile per ogni ex festività lavorata. In caso di coincidenza delle ex festività con la giornata di riposo settimanale e per la giornata del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ex festività. 13. In sostituzione delle festività soppresse e tenuto conto della durata settimanale