MISSIONI E TRASFERIMENTI Clausole campione

MISSIONI E TRASFERIMENTI. 1. L’impresa può inviare il dirigente in missione nonché trasferirlo ad altra sede di lavoro.
MISSIONI E TRASFERIMENTI. ART. 395 (Missione temporanea) ART. 396 (Trasferimenti di residenza) ART. 397 (Trasferimento)
MISSIONI E TRASFERIMENTI. Per quanto attiene a mobilità, trasferte/missioni e trasferimenti ( TITOLO XXXII C.C.N.L. ) le Parti convengono che si darà luogo a rimborso solo nel caso che si verifichi un peggioramento della percorrenza effettuata dall’abitazione all’abituale luogo di lavoro, dovuta a scelte e necessità organizzative della Cooperativa. Così come precisato nella Circolare 326/97 del Ministero delle Finanze, si concorda che non sono da considerare trasferta/missione o trasferimento, gli spostamenti che interessano il territorio comunale dove è stata individuata la sede di lavoro desumibile dalla documentazione di assunzione o da successive determinazioni intervenute e formalizzate. Cambi di residenza o domicilio frutto di scelte del lavoratore non costituiscono motivo di rimborso alcuno. Trasferta/Missione Per trasferta/missione si intende uno spostamento temporaneo, con peggioramento delle percorrenze effettuate dal lavoratore, al di fuori del territorio comunale ove è ubicata l’abituale sede di lavoro. Qualora la durata della trasferta/missione superi i 240 gg. di permanenza in corso d’anno presso la nuova sede di lavoro, la stessa dovrà intendersi come nuova sede abituale e pertanto al dipendente si applicheranno gli istituti contrattuali previsti per il trasferimento. Tale termine è superabile solo a fronte di mobilità dovuta a sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Al lavoratore in trasferta/missione viene corrisposto un reintegro degli oneri sostenuti per gli spostamenti dal domicilio alla nuova sede di lavoro che, in applicazione al D.Lgs. 314/1997 e alla successiva Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23.12.1997, determina un sistema di rimborso misto, vale a dire in parte analitico ed in parte forfettario di seguito articolato e non assoggettato ad imponibile fiscale e/o contributivo:
MISSIONI E TRASFERIMENTI. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale compete:
MISSIONI E TRASFERIMENTI. Art. 93 Missioni e/o trasferte
MISSIONI E TRASFERIMENTI. Art. 111 - MISSIONI
MISSIONI E TRASFERIMENTI. Il trattamento di missione e trasferimento spettante ai dipendenti dell'Ente è regolato secondo le modalità di cui all'art.5 del D.P.R.23 agosto 1988, n.395 e successive integrazioni, nonché dei Decreti annuali del Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, di cui al 5. comma dell'art.5 del D.P.R.citato. Le missioni e trasferte del personale dipendente devono essere sempre autorizzate previamente. L'autorizzazione è concessa con atto scritto del dirigente del Settore al quale il dipendente appartiene . Per missioni e trasferte che comportino per il dipendente spese di particolare rilevanza, nel provvedimento di autorizzazione può essere disposta l'erogazione allo stesso di una anticipazione da parte del Servizio economato pari al 75% del dovuto. In questo caso il dipendente ha l'obbligo di rimettere la richiesta di liquidazione entro 3 giorni dal rientro dalla missione e di versare all'economato, entro lo stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati. Verificandosi questa ipotesi nella richiesta di liquidazione il dipendente autorizza l'emissione del mandato di pagamento delle sue competenze a favore dell'Economo, fino alla concorrenza della somma anticipatagli. L'eventuale eccedenza verrà pagata a suo favore. Ove il dipendente che ha ricevuto l'anticipazione non provveda a presentare la richiesta di liquidazione documentata, l'Economo segnala l'inadempienza, entro il mese successivo a quello dell'anticipazione, alla Ragioneria comunale, la quale, in sede di pagamento delle retribuzioni, dispone il recupero dell'anticipazione a favore dell'Economo. Il pagamento delle indennità di missione e dei rimborsi spese avverrà, in questo caso, direttamente a favore dell'interessato, dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma.
MISSIONI E TRASFERIMENTI. Nota a verbale
MISSIONI E TRASFERIMENTI. Articolo 196 . . . . . . . .