Contratti di formazione e lavoro Clausole campione

Contratti di formazione e lavoro. Le assunzioni di personale con contratto di formazione-lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni d'impiego secondo le rispettive esigenze delle Organizzazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo l'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Contratti di formazione e lavoro. Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverrà secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e D.L. 17.1.94 n. 32 e successive integrazioni e modificazioni. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Contratti di formazione e lavoro. 1. Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.
Contratti di formazione e lavoro. I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale. Il contratto di formazione e lavoro è regolamentato dall’allegato accordo nazionale parte integrante al presente CCNL.
Contratti di formazione e lavoro. Le Parti, in applicazione dell’art.3 della legge 19.12.1984, n. 863 e suc- cessive modifiche, nonché tenuto conto delle integrazioni introdotte dal- l’art.16 della legge 19.7.1994, n. 451 e successive modifiche e integra- zioni, concordano di disciplinare i contratti di formazione e lavoro secon- do il Protocollo nazionale allegato, che è parte integrante del presente CCNL (All. C). A seguito delle modifiche apportate dall’art. 86, c.9, del d.lgs. 10 settem- bre 2003, n.276, la disciplina dei contratti di formazione e lavoro continua a trovare applicazione solo per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003 o successivamente nei limiti precisati nell’accordo interconfederale del 13 novembre 2003 (All. H)2.
Contratti di formazione e lavoro. Se nel corso dell’anno di riferimento si è avuta la trasformazione di tali contratti in assunzioni a tempo indeterminato, il personale interessato va rilevato nella tabella 6 tra gli assunti nella colonna “Altre cause”, nella qualifica/posizione economica corrispondente alla trasformazione del rapporto di lavoro, e nelle tabelle 1 e seguenti tra i presenti al 31.12. Nella tabella 2 tali dipendenti vanno rilevati in termini di unità uomo/anno sino alla data di assunzione a tempo indeterminato.
Contratti di formazione e lavoro. 1. Le parti riconoscono l’opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.
Contratti di formazione e lavoro. Premessa
Contratti di formazione e lavoro. Articolo 64 (1) Salvo quanto diversamente contrattato a livello territoriale o aziendale, le Parti convengono quanto segue.
Contratti di formazione e lavoro. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, d. l. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni in l. 19 dicembre 1984, n. 863; all’art. 8, l. 29 dicembre 1990, n. 407; all’art. 5, l. 15 ottobre 1991, n. 344; all’art. 16, d. l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni in l. 19 luglio 1994, n. 451 e all’art. 15, l. 24 giugno 1996, n. 197. La peculiarità del contratto di formazione e lavoro e’ quella di essere a tutti gli effetti un contratto a tempo determinato, nel quale la prestazione lavorativa si intreccia con esperienze formative e la cui trasformazione in contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo formativo è in vario modo incentivata dal legislatore. L’applicazione di tale istituto alle pubbliche amministrazioni deve avvenire in coerenza con le procedure selettive per l’assunzione nella pubblica amministrazione e con la programmazione del fabbisogno di personale. La contrattazione collettiva ha la responsabilità di adattare la disciplina legale dell’istituto alle specifiche condizioni normative del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. A tal fine l’Aran attiverà il confronto con le organizzazioni sindacali per definire la disciplina contrattuale dell’istituto, con i criteri di flessibilità normativa indicati in premessa. La disciplina contrattuale dovrà regolare in ogni caso, in conformità con i principi indicati nel presente atto di indirizzo, le materie seguenti: • a) Le tipologie del contratto di formazione e lavoro. L’art. 16, l. n. 451/1994 prevede due distinte tipologie: