OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Clausole campione

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente Contratto, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell’appalto. L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna: - a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto, per l’esercizio della sua attività; - nel caso in cui le funzioni di erogazione di detto servizio vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali successivamente individuate) nell’ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 23/2015, a continuare le prestazioni oggetto del presente Contratto con i nuovi soggetti giuridici subentranti per la durata residua; - a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato; - a retribuire il personale: - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente; - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Xxxxx aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale; - che, in caso di presenza di operatori volontari, venga osservata la relativa disciplina vigente; - che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell’Amministrazione, di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia; - che il personale addetto al servizio sia in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, abbia sostenuto e superato il percorso formativo previsto, e sia in grado di utilizzare gli strumenti informatici eventualmente necessari all’esecuzione del servizio; - ad organizzare, nel periodo di vigenza contrattuale, tutti gli eventi formativi come descritti nella propria offerta tecnico – qualitativa ...
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. 1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE a) Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente – nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. Gli operatori economici devono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione. La Provincia di Brescia, per il tramite del RUP procederà alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti. L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405/2013, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. 1. L’appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. L’appaltatore si obbliga:
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. L’appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto secondo le condizioni e le modalità indicate dal bando, dal disciplinare di gara, capitolato tecnico ed offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria, in particolare a garantire le prestazioni ivi contemplate. Sono a completo carico dell’appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente appaltante: -il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché Piano di Sicurezza e dal POS, debitamente sottoscritti dalle parti, che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamati, dei quali un esemplare viene custodito presso l’Ufficio del RUP, ed un altro consegnato al rappresentante intervenuto in qualità nel presente atto, il quale dichiara di avere esatta e piena conoscenza dei medesimi. - l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro. - tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, trasporto, consegna, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e prodotti necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto. -tutte le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette al servizio di che trattasi, nonché per evitare danni di qualsiasi genere ai beni oggetto dello stesso;
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. 1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i propri dipendenti, negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la capacità in cui si svolgono i lavori suddetti. Si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I medesimi obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è quindi responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il C.C.N.L. non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. 1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico. 2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente, secondo le condizioni, modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi. 3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione dell’intervento. 4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i. 5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del DL 189/16. 6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l’alta sorveglianza da parte dell’Unita O...
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d’Appalto. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, da parte dell’Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento (di seguito, anche Provincia) dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. L’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.