CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Clausole campione

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. La Ditta aggiudicataria è tenuta a recepire e diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dal presente capitolato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.n. 62/2013) e la sua integrazione relativa ai dipendenti del Comune di Savignano sul Xxxxxx approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 27/01/2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx/xxxxxx_xx_xxxx ortamento_dei_deipendenti_pubblici.htm Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI pubblici‌ L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del “Codice di comportamento interno” del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e successive modifiche. A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L’impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione verificherà l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. L’Appaltatore è tenuto a recepire e diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dal presente capitolato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.n. 62/2013) e la sua integrazione relativa ai dipendenti del Comune di Savignano sul Xxxxxx approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 27/01/2014. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. Il presente appalto è subordinato, per quanto com- patibile, alla piena osservanza delle disposizioni del vigente codice di comportamento integrativo del personale dipendente, di cui l’appaltatore dichiara di aver preso visione. L'appaltatore prende atto altresì del divieto as- soluto da parte dei dipendenti di accettare qual- siasi regalo, che sia corrispettivo per attività svolta, o comunque provenga da soggetti che possono trarre beneficio da decisioni inerenti l'ufficio o coinvolti nell'attività dell'ufficio stesso, e questo indipendentemente dalle circostanze che il fatto costituisca o meno reato, e si impegna e- spressamente ad uniformare la sua condotta alla citata disposizione. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve eventuali ed ulteriori re- sponsabilità, attribuisce all'amministrazione il diritto a risolvere l'incarico conferito, senza che il soggetto incaricato possa opporre obiezioni.

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  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

  • CODICE DI COMPORTAMENTO 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

  • Norme di comportamento Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

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  • Periodo di comporto Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 110. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

  • RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:

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  • Periodo di Carenza L’Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.