Common use of OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. a) Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente – nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

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OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. a) Il contraente1. L’Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-0 – nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

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