Natura della prestazione Clausole campione

Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionale. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. II collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai Erni del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.
Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività istituzionale generale e a progetti specifici funzionalmente connessi con la stessa e con il piano dell’offerta formativa (POF). La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituzione scolastica non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Istituzione scolastica, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Istituzione scolastica. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività
Natura della prestazione. I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale oggetto di successivo affidamento sono specificabili, con riferimento al D.M. 17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come segue:
Natura della prestazione. Il Prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. A tal fine, si precisa che il prestatore di lavoro instaura con il Comune di Loreo un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul lavoratore.
Natura della prestazione. La prestazione consiste in: - ore di attività di didattica integrativa - attività finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico riferite al mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica - compilazione registro delle ore svolte. L’attività sopra menzionata deve essere svolta personalmente nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, concordati con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio e il Responsabile didattico.
Natura della prestazione. 1.1. Scopo del Servizio è la ricerca, tramite la nostra community di avvocati, di un professionista qualificato che fornisca atti e/o pareri, lasciando libertà alle parti di accordarsi su ogni aspetto della prestazione stessa.
Natura della prestazione. 1. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; per garantirne la funzionalizzazione all’attività della scuola, le modalità dell’adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituto non potrà eccedere i normali orari di lavoro dell’Ente. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Ente, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso.
Natura della prestazione. Affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del D.Lgs. 50/16, del progetto definitivo- esecutivo relativamente ai lavori di Realizzazione del Parco degli Anelli II lotto, come meglio definito nel Capitolato Prestazionale,
Natura della prestazione. L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per ef- fetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del co- dice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e di prestazioni d’opera intellettuali senza vincolo di subordinazione.
Natura della prestazione. 1. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione sono riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale dell’Ateneo e con gli obiettivi dal medesimo prefissati.