Nuove assunzioni Clausole campione

Nuove assunzioni. In caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un inquadramento contrattuale nel livello A/B/C/0/E, l'impresa esaminerà in via preventiva le eventuali richieste di quei lavoratori inquadrati al livello immediatamente inferiore a quello contrattualmente previsto per le mansioni di cui alla nuova assunzione i quali, ritenendo di avere le attitudini necessarie, intendano essere adibiti alle mansioni superiori per le quali si dovrebbe procedere alla nuova assunzione, dando precedenza - tra queste - alle richieste dei lavoratori che avranno accresciuto le proprie capacità professionali attraverso il conseguimento di un adeguato e specifico titolo di studio o attraverso la frequenza di appositi corsi professionali attinenti il settore assistenza - promossi o dall'impresa o da organismi esterni. L'impresa accoglierà le richieste compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e con le attitudini e le capacità del lavoratore interessato.
Nuove assunzioni. Le aziende si impegnano a segnalare attraverso gli opportuni strumenti di comunicazione aziendale (eventualmente anche attraverso job posting) eventuali ricerche del personale per fabbisogni di figure professionali.
Nuove assunzioni. Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà comunica- zione, tramite la propria associazione, all’organizzazione dei lavoratori della categoria retributi- va nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il sindacato potrà formulare i suoi rilievi.
Nuove assunzioni. Considerato l’impatto riveniente dal piano di uscite per pensionamenti e pre-pensionamenti e per consentire l’acquisizione di nuove specifiche professionalità, necessarie allo sviluppo dell’attività aziendale, nonché per favorire il ricambio generazionale, si provvederà all’assunzione a tempo indeterminato a far tempo dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2021 di 645 profili utilizzando anche gli strumenti condivisi in sede nazionale, ivi compresa la sezione emergenziale del Fondo di Solidarietà. Al fine di contenere le ricadute sui territori (ripartizioni territoriali alla data di stipula dell’accordo come da allegato 1) a seguito delle uscite, l’azienda si impegna a destinare una quota di assunzioni, in rapporto alle uscite avvenute (pensionamenti e adesioni al Fondo di Solidarietà - 1289), di residenti sugli stessi territori secondo le seguenti modalità: in Mezzogiorno e in Sardegna l’Azienda si impegna a destinare una quota di assunzioni pari al 50% delle uscite (pensionamenti e adesioni al Fondo di Solidarietà - 1289), avvenute nei due rispettivi territori che si realizzeranno in arco piano a partire dal 1° settembre 2019; negli altri territori la quota di destinazione delle assunzioni sarà del 20% delle uscite (pensionamenti e adesioni al Fondo di Solidarietà - 1289), avvenute nei dieci rispettivi territori, che si realizzeranno in arco piano a partire dal 1° settembre 2019, così come definiti tra le parti (Adriatica, Campania, Emilia Centro, Xxxxxx Ovest, Ferrara, Lazio, Lombardia- Triveneto, Piemonte, Romagna, Tosco-Emiliana). Si valuteranno prioritariamente e compatibilmente con i profili richiesti le risorse che prestano o hanno prestato attività lavorativa presso le aziende del gruppo con contratto a tempo determinato ovvero in somministrazione. L’Azienda si rende disponibile ad assumere una quota minima di 83 risorse che hanno prestato nel Gruppo attività lavorativa con contratto di lavoro in somministrazione (le predette assunzioni saranno un di cui delle 645 assunzioni sopra riportate). L’Azienda si impegna a valutare la stabilizzazione di tutti i contratti di apprendistato (37) e di tutti i contratti a tempo determinato (38) in essere alla data del 31.08.2019. Nel caso in cui non venissero stabilizzati, l’Azienda si impegna ad assumere un numero di risorse, tra coloro che hanno prestato nel Gruppo attività lavorative con contratti a termine, in apprendistato o in somministrazione, pari al numero di contratti non stabilizzati. Tali assunzioni ...
Nuove assunzioni. Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l'azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione, all'Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi. Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a flusso continuo, giostre e circuiti, ecc.), ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto: - il limite massimo per il grado di saturazione media; - la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi; - la cadenza di ciascuna linea; - le interruzioni retribuite; - l'ammontare di una indennità particolare. Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su tutti i punti suaccennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo. In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di sistemi di lavorazione con linee a catena od a flusso continuo, ecc., alla prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a richiesta, un esame comune tra le parti. La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena, flusso continuo, ecc., è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato, fermo restando il diritto del lavoratore al minimo di cottimo di cui al punto 2 dell'art. 35. Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al punto 21 dell'art. 35. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657.
Nuove assunzioni. Aiuto i colleghi in … (Italiano, autoritá, computer ecc.) In Ara Pusteria SpA onestá ed incorruttibilitá vengono vissute.
Nuove assunzioni 

Related to Nuove assunzioni

  • Funzioni 1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

  • Assunzioni Non applicabile.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza

  • Assunzione Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Corrispettivo dell’appalto Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato capitolato speciale di appalto. L’importo contrattuale al netto dell’I.V.A., salvo la liquidazione finale, è stabilito in euro xx (x) di cui: - xx (x) per i lavori; - euro x (xx) per oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso. Il ribasso del xxxxx% (xx per cento) offerto dall’Impresa in sede di gara verrà applicato sui prezzi unitari di cui all’allegato elenco prezzi. Si da atto che l’elenco prezzi posto a base di gara è stato redatto sulla base del Prezzario Regionale Marche in vigore alla data di approvazione del progetto esecutivo, pertanto si intende accordato fin d’ora l’aggiornamento dell’elenco prezzi al Prezzario approvato dalla Regione Marche con DGR n. 1001 in data 1/8/2022. Si dà atto che Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro x (x) e il costo della manodopera pari ad euro x (x). La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.