Cessione dei crediti Clausole campione

Cessione dei crediti. 1. L’Erogatore ha l’obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente accordo contrattuale all’Azienda USL competente territorialmente.
Cessione dei crediti. E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa.
Cessione dei crediti. 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Cessione dei crediti. Le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente accordo/contratto sono disciplinati esclusivamente dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente (All. A), non essendo ammesse altre forme di cessione del credito.
Cessione dei crediti. I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Cessione dei crediti. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
Cessione dei crediti. 7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all’incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all’Azienda Sanitaria l’atto integrale di cessione o il mandato all’incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica della cessione. Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la quale è stata notificata all’Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all’immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all’atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato. Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante e/o titolare della , con sede in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , codice fiscale n. e partita IVA n. , di seguito denominata “struttura”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
Cessione dei crediti. Le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente accordo/contratto sono disciplinati dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente.
Cessione dei crediti. Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.