Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto Clausole campione

Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della L.P. n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’appaltatore in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. Art. 21 Sicurezza.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 1. Il Gestore potrà provvedere alla gestione dell’esercizio attraverso il titolare dell’Impresa coadiuvato dai familiari ovvero avvalendosi di dipendenti. Il servizio dovrà essere reso con il numero di addetti indicato al precedente articolo 6, comma 2, del presente Contratto e comunque in modo adeguato, sia per numero che per qualifica, tale da garantire la continuità, l’efficienza e la rapidità del servizio all’utente anche negli orari di maggior affluenza.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 1. L’appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere con il precedente appaltatore purchè in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 21 Art. 19 21
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. (Comma I) In applicazione dell’articolo 32 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) l’I.C. è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative dell’aggiudicatario ed avendo attenzione alle varie tipologie contrattuali.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016 che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'Appaltatore, si stabilisce per lo stesso l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 1. Per quanto riguarda il tema dell’imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nell’articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2 dell’art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. 30 40. SICUREZZA 31
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2 della L.P. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’IMPRESA, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’IMPRESA l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. A tale proposito l’IMPRESA e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla FEM. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’IMPRESA indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell’Allegato – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica. L’IMPRESA, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere alla FEM, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.