Liquidazione dei corrispettivi Clausole campione

Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validat...
Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di Contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Il corrispettivo di € al netto dell’IVA, dovuto per il pieno adempimento dell’appalto per il periodo di sedici mesi decorrenti presumibilmente dal 1 settembre 2020, sarà corrisposto in 11 ratei bimestrali ed un rateo a saldo al termine dell’appalto. Roma Capitale provvederà a liquidare il prezzo dovuto all’esecutore bimestralmente, dopo l’effettiva erogazione del servizio, a seguito di emissione di regolare fattura. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato tecnico e di eventuali proposte migliorative presentate dall’appaltatore in sede di offerta. Su proposta del direttore dell’esecuzione, Il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs 50/2017 e dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017. Ai fini della verifica della regolare esecuzione e del rilascio del relativo certificato, l’appaltatore consegna al D.E.C la documentazione che attesta le prestazioni effettuate e le relazioni sul servizio svolto, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico alla voce “Funzioni della committenza”. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla prima fattura è subordinato alla consegna al D.E.C. della documentazione inerente al personale come indicato all’art. 4 del presente contratto. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla fattura a saldo è subordinato alla consegna al D.E.C di una scheda di riepilogo delle prestazioni effettuate nell’arco dell’intero progetto da cui dovranno risultare le ore svolte. Qualora al termine dell’appalto fossero effettuate un numero di ore inferiori allo standard previsto all’art. 4 del presente contratto, l’importo della fattura a saldo sarà ridotto in proporzione al numero di ore non effettuate, calcolato sulla base dei costi indicati dall’esecutore nell’offerta. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il ...
Liquidazione dei corrispettivi. La stazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale. Il Comune pagherà all’appaltatore, bimestralmente e posticipatamente, il corrispettivo degli stati di avanzamento del servizio come risultante dalla relativa contabilità e sulla base del numero delle presenze giornaliere dei cani ospitati nella struttura e al numero delle catture effettuate come altresì dettagliate nella distinta riepilogativa a corredo della fattura. I pagamenti saranno corrisposti dietro presentazione da parte della Ditta affidataria di regolare fattura intestata al Comune di Cascina contenente i riferimenti contabili richiesti, previa verifica dello svolgimento delle attività previste. Detta liquidazione avverrà a cura del Responsabile della Macrostruttura 2 – Governo del Territorio, con apposito provvedimento e dietro predisposizione del relativo certificato di pagamento. Ai sensi dell’Art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, l’Amministrazione Comunale procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’affidatario. Il Comune di Cascina effettua, ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 30 (trenta) giorni decorrenti dal momento in cui il comune riceve, dal sistema elettronico di interscambio, la consegna delle stesse. Il Comune di Cascina paga la fattura su conto corrente bancario, che verrà comunicato dalla Ditta appaltatrice all’atto di sottoscrizione del contratto.
Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di ciascun Accordo Quadro sono erogati all’Aggiudicatario, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni tre mesi o comunque allo scadere dell’Accordo Quadro ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato. Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà: • gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria; • i rendiconti di Pronto Intervento con frequenza quindicinale; • le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione. L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori; A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5°, del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei Lavori redige, nei termini specificati nel Contratto Applicativo, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario ...
Liquidazione dei corrispettivi. 1. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fat- turazione specifica per le sole prestazioni di cui al presente Accordo in modo da permettere la separata lavorazione dei documenti contabili emessi per le finalità del Piano, che deve riportare la seguente cau- sale: “Finanziamento ministeriale ex DGR 365/2022”.
Liquidazione dei corrispettivi. 1. Modalità di pagamento degli acconti e del saldo All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importi non inferiori al 40% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale al netto della ritenuta del 0,5% di cui all’art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice si dispone mediante mandato di pagamento che ordini alla tesoreria comunale di provvedere con bonifico bancario. Il pagamento della rata di saldo viene disposto dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura di saldo da parte dell’appaltatore, è rilasciato non oltre il sessantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2, del codice civile. Il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia di cui all’art. 103, co. 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto versamento da parte dell’appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui l’importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.P.R. 145/2000 s.m.i. Resta fermo quanto disposto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Liquidazione dei corrispettivi. La liquidazione dei lavori previsti avverrà in unica soluzione al termine degli stessi, previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto, pertanto la Ditta appaltatrice delle opere che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale “indicare riferimenti contratto/ordine/CIG Z0B12F99C8 essere con codesto Ente è: IBAN: (Eventuale) Inoltre, dichiara, che tali estremi di conto corrente dedicato dovranno essere utilizzati anche per ulteriori eventuali altri rapporti contrattuali soggetti alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010, salvo esplicita diversa indicazione dello scrivente appaltatore. Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono:
Liquidazione dei corrispettivi. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Liquidazione dei corrispettivi. La contabilizzazione e la liquidazione dei lavori verrà effettuata come stabilito dal Capitolato Speciale d’appalto. Si precisa che il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato all’Impresa in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall’Azienda appaltante in relazione agli stati di avanzamento con un minimo maturato stabilito in euro. I termini di pagamento sono quelli stabiliti nel Capitolato Generale di Appalto. Sull’importo di ogni stato di avanzamento sarà applicato il ribasso contrattuale e saranno infine operate le ritenute di garanzia di cui all’art. 7 del D.M. 145/2000. Per quanto riguarda lo svincolo della cauzione di cui all’art. 11 del presente contratto ed al pagamento della rata di saldo si applica quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 ossia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 D.P.R. N. 207/2010. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte della U.O. Studi Applicazione Normativa del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Roma Capitale provvederà a liquidare trimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà contenere il CIG assegnato all’appalto e il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. L’Esecutore, inoltre, dovrà trasmettere alla U.O. Studi Applicazione Normativa del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, i seguenti documenti di sintesi :