Ritardi di pagamento Clausole campione

Ritardi di pagamento. Se il Cliente non ha pagato integralmente la sua fattura entro la data di scadenza o se non ha contestato questa fattura per iscritto e in modo giustificato, sarà considerato in mora di pagamento. In questo caso, XxxXxx può, dopo aver inviato senza effetto un sollecito all’indirizzo e-mail del Cliente, interrompere la fornitura di tutti i servizi, adottare altre misure per evitare ulteriori danni (in particolare interrompendo l’attuale "sconto promozionale", vedi sopra art. 5.4) e/o rescindere il contratto senza preavviso e senza indennizzo (art. 8 cpv. 4 OST relativo alla contestazione delle fatture per servizi a valore aggiunto riservati). Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi che XxxXxx dovrà sostenere a causa del ritardo nel pagamento. In particolare, il Cliente dovrà a BeeOne un interesse di mora pari al 5% annuo della fattura in ritardo, nonché delle spese di sollecito pari a CHF 30.00 per ogni sollecito a partire dal secondo sollecito. Inoltre, XxxXxx può in qualsiasi momento coinvolgere terzi per la riscossione. Il Cliente pagherà le tariffe minime direttamente ai terzi coinvolti e li compenserà inoltre per il loro tempo e le spese di riscossione individuali secondo la tabella delle spese amministrative accessorie in conformità con l’allegato "Costi amministrativi e di riscossione" disponibile su xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.
Ritardi di pagamento comporteranno l'addebito degli interessi, dei costi di richiamo e ri-emissione.
Ritardi di pagamento. Dalla data d’insorgenza della mora i consumatori sono tenuti a pagare gli interessi legali oltre all’importo dovuto, mentre i non consumatori sono tenuti a pagare, oltre all’importo, il tasso di interesse bancario semestralmente stabilito dalla BCE più il 7% (sette percento) di interessi di mora. Resta salvo il diritto di rivendicazione di ulteriori danni. Se il cliente si trova in stato di mora, la nostra azienda è autorizzata a richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti arretrati, anche di quelli dilazionati (p. es. cambiali). Tale diritto spetta anche nel caso in cui emergano circostanze sfavorevoli inerenti alla solvenza o alle condizioni economiche del cliente in seguito alla stipulazione del contratto. Fatti salvi gli ulteriori diritti, la nostra azienda è in tal caso autorizzata ad eseguire le consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato e ad esigere delle garanzie. Siamo inoltre autorizzati a compensare i pagamenti anticipati effettuati dal cliente con i crediti non pagati o a recedere dal contratto in seguito ad un'adeguata proroga dei termini o di richiedere il risarcimento danni per inadempienza o a rivendicare la nostra riserva di proprietà. Tutte le relative spese d’ingiunzione e di incasso, le spese legali e giudiziarie dovranno essere rimborsate dall'acquirente.
Ritardi di pagamento. 10.1. In caso di pagamento effettuato oltre la data di scadenza indicata in fattura, il Venditore ha diritto a percepire gli interessi moratori al tasso preveduto dalla Direttiva 2000/35/CE e degli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento.
Ritardi di pagamento. Fatto salvo quanto indicato nel presente contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento del Prodotto entro il termine indicato al punto 10.1, matureranno interessi a favore di C.Matic ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 .
Ritardi di pagamento. La licenziataria deve provare che al 30 giugno non ha debiti verso altre società o dipendenti, contributi compresi (come specificato nell’allegato 8). Alla scadenza, nella forma comunicate dall'amministrazione UEFA, la licenziataria deve redigere e presentare una dichiarazione che confermi l’assenza o l’esistenza di debiti verso impiegati e relativi contributi sociali. La dichiarazione va accompagnata dai seguenti dati: nome dell’impiegato; sua posizione all’interno della società; data di assunzione; data di scadenza (se fissata); elenco degli eventuali ritardi al 30 giugno. Inoltre devono essere fornite le seguenti informazioni: nome del creditore, elenco dei ritardi al 30 giugno indicando per ciascuno la data di scadenza. La dichiarazione deve essere approvata dalla direzione e firmata. Se la licenziataria è in infrazione sui dati citati, essa deve provare che entro il successivo 30 settembre farà fronte a tutte le obbligazioni pendenti.

Related to Ritardi di pagamento

  • Condizioni di pagamento Il canone per i servizi riconducibili alla voce “Servizi di Esercizio” sarà posto in pagamento in rate mensili posticipate, a fronte di prestazioni correttamente rese. Le prestazioni riconducibili alla voce “Servizi evolutivi” saranno poste in pagamento a conclusione della attività o per stati di avanzamento, come indicato negli ordini di acquisto, previa accettazione del rapporto di attività ovvero al collaudo della prestazione come previsto agli artt. B.6 e B.7 del presente Capitolato speciale d'appalto. L'impresa è tenuta alla emissione di fatture elettroniche, intestate al Comune di Bologna – Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche ‐ Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 ‐ 00000 ‐ Xxxxxxx ‐P.IVA N. 01232710374. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte del Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara: N. CIG. : xxxxxxxxxxxx. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche‐ P.zza Liber Paradisus 10 – 00000 ‐ Xxxxxxx ‐, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Fatturazione e modalità di pagamento Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 67100 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL . Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG); In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:  Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria;  Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;  Costo orario finito;  Totale costo ore lavorate;  Margine dell’agenzia;  IVA sul margine dell’agenzia;  Totale complessivo della fattura. Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o il Consiglio regionale dell’Abruzzo, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24; Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Consiglio Regionale sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa. L'Agenzia si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera il Consiglio Regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

  • Modalità di fatturazione e pagamento Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.

  • Modalità di pagamento Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. Alle fatture andrà allegata la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA. La documentazione da allegare alla fattura sarà specificata all'interno dei contratti applicativi. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento. L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo. Il compenso è da ritenersi remunerativo per: - l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi; - tutte le attività di cui al presente affidamento; - l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento. Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara. Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento. I corrispettivi sono immodificabili. Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato: • agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori. • Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo. Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi. L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia. L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx. L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con XxXXx. In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati: - Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara - CIG - Codice dell’amministrazione destinataria; - CUP In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate. L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva. In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).