Certificato di collaudo Clausole campione

Certificato di collaudo. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
Certificato di collaudo. In caso di apposizione di riserve sui documenti contabili la Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione dei lavori e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. In occasione delle visite di collaudo, i lavori dovranno essere in perfetto stato di conservazione. Qualora l’importo della spesa sostenuta per i rifacimenti manutentivi eseguiti dall’Appaltatore sulle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta de...
Certificato di collaudo. La Stazione Appaltante procederà ad emettere il Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio al termine dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 56 del Capitolato Speciale.
Certificato di collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Certificato di collaudo. Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito il Certificato di Xxxxxxxx è sottoposto per l’approvazione di AMA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del D.Lgs.50/2016. In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente articolo e le date del processo verbale e della relazione:
Certificato di collaudo. I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di collaudo finale. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Commissario; il silenzio del Commissario protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all’emissione del certificato, l’opera sarà presa in consegna dal Commissario. Resta nella facoltà del Commissario richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Certificato di collaudo. Il documento attestante l’avvenuto collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l’utilizzo e l’agi- bilità dell’Immobile secondo la sua destinazione d’uso, da effet- tuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
Certificato di collaudo. 1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori sei mesi, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
Certificato di collaudo. Ogni apparato deve essere fornito completo di certificato di collaudo. In caso di apparato privo di certificato Coni Servizi rifiuterà la consegna fermo restando l’applicazione delle penali indicate al successivo paragrafo 14.2.
Certificato di collaudo. Il documento rilasciato dall’installatore, che attesta l’installazione ed il corretto funzionamento del sistema di sicurezza satellitare o radiofrequenza.