Finalità dell’Accordo Clausole campione

Finalità dell’Accordo. 1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR 1037 dd. 2.7.2021, il presente Accordo è finalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declinate al successivo art. 12 dei tempi di attesa e della conseguente mobilità extraregionale (fuga) degli utenti del S.S.R. FVG. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 11.
Finalità dell’Accordo. 1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogato- re privato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è fi- nalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declina- te al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobili- tà extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità vie- ne realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di spe- cialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al suc- cessivo art. 2.
Finalità dell’Accordo. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
Finalità dell’Accordo. Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato:
Finalità dell’Accordo. 1. Sono finalità generali del presente Accordo:
Finalità dell’Accordo. L’Accordo, uno dei più avanzati per l’Unione Europea, si compone di tre pilastri: dialogo politico, cooperazione e commercio. Una volta ratificato, favorirà la creazione di un clima di stabilità giuridica per le imprese e per gli investimenti ed apporterà diversi benefici ai cittadini delle due aree geografiche; favorirà inoltre una più ampia integrazione tra tutte le parti. L’UE è il secondo partner commerciale dell’America Centrale (dopo gli Stati Uniti). Nel 2011 il commercio bilaterale tra le due regioni ha superato i 6,7 miliardi di dollari, una cifra che a seguito dell’Accordo si ritiene aumenterà notevolmente. Sul piano politico sono stati contemplati i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, il cui mancato rispetto potrà portare alla sospensione dall’Accordo. Sul piano della cooperazione sono previste forme di collaborazione in molteplici settori, allo scopo anche di favorire una maggiore integrazione sociale. I più privilegiati sono: lotta al terrorismo e traffico d’armi, sviluppo e coesione sociale, immigrazione, ambiente, catastrofi naturali e cambiamenti climatici, sviluppo economico e commerciale, integrazione regionale, cooperazione culturale e audiovisiva, società della conoscenza. Sul piano commerciale, l’UE liberalizzerà il 91% delle esportazioni dell’America Centrale, che a sua volta liberalizzerà gradualmente il 69% per cento delle sue importazioni di prodotti industriali. Si prevede che per l’Europa l’accordo apporterà notevoli vantaggi soprattutto per quanto riguarda il settore automobilistico, l’industria farmaceutica, il comparto tessile, produzioni di vino, olio d’oliva e alcolici. Ma un aspetto di notevole rilevanza dal punto di vista più generale degli obiettivi di fondo dell’azione esterna dell’UE è costituito dal ruolo che l’Accordo potrà giocare onde favorire il processo d’integrazione Regionale nell’America Centrale.
Finalità dell’Accordo. 1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.
Finalità dell’Accordo. Finalità del presente accordo è la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca e di un contesto favorevole allo sviluppo di un sistema dell’innovazione volto a rendere il sistema locale più competitivo. Con il presente Accordo si vuole rafforzare la capacità della FEM di intessere rapporti di collaborazione e cooperazione sia a livello provinciale sia a livello extra-provinciale con i soggetti di ricerca e con le imprese, comunque secondo i principi di coerenza (progettazione concertata) e selettività (non dispersione delle risorse). In particolare con riferimento al principio di selettività, pur garantendo il sostegno alla ricerca libera e alle ricerche di base orientate allo sviluppo di conoscenze relative a nuovi metodi o campi di indagine, sarà data priorità alle attività di ricerca che rispondono alle strategie territoriali
Finalità dell’Accordo. 1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
Finalità dell’Accordo. 1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione, di correlare gli studi all’attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.