LIQUIDAZIONE DEI DANNI Clausole campione

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri: In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo di fattura, cioè senza applicazione del Degrado, nel limite del Capitale Assicurato. Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione. In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo nel limite del Capitale Assicurato: il valore commerciale è determinato dal listino dell’usato di Quattroruote Professional oppure, se non pre- sente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valu- tazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo Premio. In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può supe- rare quello del Capitale Assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri: In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del degrado, nel limite del capitale Assicurato. In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo, nel limite del capitale Assicurato, Il valore commerciale è determinato dal listino della specifi- ca pubblicazione edita da Ed. Domus (Due Ruote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto nella valu- tazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liqui- dare non può superare quello del capitale Assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si ac- cordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti devono:
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. Salvo il disposto dell’art. 26 il danno viene liquidato nei seguenti modi:
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. Al fine di agevolare ed accelerare la trasmissione della documentazione utile all’accertamento del danno, l’Assicurato, al momento della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, deve richiedere allo stesso i seguenti documenti: – dichiarazione attestante il verificarsi dell’evento dannoso; – copia di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da pubblica autorità; – ricevute, fatture e/o altri documenti di spesa relativi all’evento accaduto; – generalità degli eventuali testimoni dell’evento dannoso; – in caso di furti e/o smarrimenti, copia della denuncia alle autorità competenti; – ogni altra eventuale documentazione probatoria relativa al sinistro. L’Assicurato dovrà trasmettere alla Impresa oltre ai documenti sopra indicati, la relazione di eventuali accompagnatori di viaggio e del fornitore del servizio in merito al reclamo avanzato dal danneggiato. Fermo quanto previsto all’Art. 1) delle Norme comuni a tutte le garanzie, la Impresa entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione, inerente il sinistro ed utile per la sua quantificazione, si impegna a comunicare la propria determinazione in ordine alla valutazione dello stesso. Entro 30 giorni dalla data di accettazione dell’entità del danno da parte del danneggiato, la Impresa procederà alla liquidazione del sinistro che avverrà in Italia ed in Euro.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. Ricevuta la documentazione sopra richiamata e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta e provvede al pagamento. Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’ammontare dell’indennizzo sia stato determinato tra le Parti, la Società paga l’importo stabilito ai beneficiari designati in polizza o, in difetto agli eredi. La presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizza infortuni della stessa Società.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI. Nel caso in cui l’Impresa non adempiendo alle proprie obbligazioni contrattuali causi alla Stazione appaltante ulteriori danni, quest’ultima potrà richiedere la liquidazione degli stessi nella misura che sarà ritenuta più opportuna. L’Impresa può contestare tale richiesta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione ufficiale. In mancanza di una reazione da parte dell’Impresa o di un ritiro scritto della sua decisione da parte dell’Istituto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tale contestazione, la richiesta dell’Istituto diventerà esecutiva. Le parti riconoscono espressamente e concordano che qualsiasi somma pagabile in base a questo articolo è corrisposta a titolo di liquidazione dei danni e non di penale, e consiste in una ragionevole stima di giusto risarcimento per le perdite subite in seguito all’incapacità dell’Impresa ad adempiere a obbligazioni che potevano ragionevolmente esser anticipate.